Sentenza n. 1311/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 16.9.2024, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e l’errata applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il difetto, l’insufficienza e la genericità della motivazione, la carenza di istruttoria e l’erronea rappresentazione dei fatti posti a fondamento del diniego. L’amministrazione aveva valorizzato due controlli di polizia, effettuati nel 2016 e nel 2021, dai quali era emersa la presenza del ricorrente in compagnia, rispettivamente, di un soggetto deferito all’autorità giudiziaria e di un soggetto gravato da precedenti penali e destinatario di diniego della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi. Erano inoltre stati considerati i precedenti e i pregiudizi di polizia a carico di diversi affini del ricorrente, tra cui il marito della cognata, pluricondannato anche per associazione mafiosa e sottoposto più volte alla sorveglianza speciale. Il ricorrente aveva contestato la valenza sintomatica di tali circostanze e la loro idoneità a dimostrare la propria inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma è subordinato alla permanenza di condizioni soggettive, tra cui la buona condotta e l’affidamento nel corretto uso delle armi. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione di tali requisiti. Il potere di diniego o revoca ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente la presenza di circostanze idonee a far dubitare dell’affidabilità dell’interessato. Nel caso concreto, la spiegazione fornita dal ricorrente in relazione al controllo del 2021 è rimasta priva di riscontro. Tale episodio ha inoltre attribuito rinnovata rilevanza al controllo del 2016, rendendo non più meramente occasionale il quadro delle frequentazioni. Il precedente rilascio della licenza non ha generato un affidamento tutelabile al rinnovo, poiché il titolo è soggetto a controllo continuo e a una nuova valutazione in occasione di ciascun rinnovo. Il TAR ha altresì ritenuto rilevante il rapporto familiare con un affine gravato da plurimi e particolarmente gravi precedenti, anche per associazione mafiosa, reputando configurabile un potenziale rischio di influenza derivante dal vincolo familiare, anche in assenza di prova di convivenza o frequentazione assidua. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare l’assenza di qualsiasi contatto potenziale con tale soggetto. Il complessivo contesto socio-familiare e relazionale è stato quindi ritenuto idoneo a minare l’affidabilità richiesta. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10 T.U.L.P.S.
La licenza di porto d’armi è soggetta alle condizioni soggettive e ai controlli previsti dalla disciplina di pubblica sicurezza.
art. 11 T.U.L.P.S.
La licenza di polizia è subordinata alla sussistenza di requisiti di buona condotta e affidabilità del richiedente.
art. 43 T.U.L.P.S.
Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi possono essere disposti, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, quando sussistano elementi indicativi della non affidabilità nell’uso delle armi, senza necessità di un abuso effettivamente accertato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi hanno finalità cautelari e preventive, non sanzionatorie; pertanto, non è necessario dimostrare un abuso effettivo dell’arma, essendo sufficienti circostanze concrete idonee a far dubitare dell’affidabilità del richiedente nel corretto uso delle armi.
- La valutazione dell’affidabilità richiesta per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti dell’irragionevolezza, dell’erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria o motivazione.
- Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi non determina un diritto né un affidamento tutelabile al rinnovo futuro, poiché il titolo è sottoposto a controllo continuo e a una nuova valutazione, particolarmente in occasione del rinnovo periodico.
- Le frequentazioni e il contesto socio-familiare possono concorrere alla valutazione di inaffidabilità del titolare del porto d’armi. In presenza di un affine gravato da precedenti particolarmente gravi, anche per associazione mafiosa, il rischio di influenza derivante dal vincolo familiare può essere valorizzato anche senza prova di convivenza o di frequentazione assidua.
- Quando l’amministrazione valorizza rapporti con soggetti gravati da gravi pregiudizi, il richiedente deve allegare e comprovare circostanze idonee a escludere contatti o condizionamenti; la mancata dimostrazione può concorrere alla valutazione negativa dell’affidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →