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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5323/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva disposto il parziale annullamento del sequestro operato nei confronti di Riza. Oggetto della contestazione era la somma di denaro (oltre 60.000 euro) sequestrata insieme a sostanze stupefacenti, telefoni e bilance nell'ambito di un'inchiesta per traffico di stupefacenti (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il Procuratore aveva sostenuto che la somma era pertinente al reato e funzionale a dimostrare la destinazione commerciale della droga, richiamando l'incongruità dell'ammontare rispetto alle condizioni di vita; il Tribunale, invece, aveva ritenuto mancante una motivazione specifica circa la necessità probatoria di mantenere il vincolo reale sulla somma di denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Pertanto è confermata, nella sostanza, l'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva parzialmente annullato il sequestro della somma di denaro per mancanza di una motivazione specifica circa la finalità probatoria del vincolo. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, per il sequestro probatorio di somme di denaro (a causa della loro fungibilità), è necessaria una motivazione specifica che renda conto sia del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato sia dell'esigenza probatoria che giustifica il vincolo; in assenza di tale specificazione il denaro può al più essere assoggettato a sequestro preventivo ove ne ricorrano i presupposti. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non indicava quale accertamento concreto necessitasse della materialità del denaro sequestrato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto (detenzione/possesso di stupefacenti come spaccio).

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi dei motivi in sede di cassazione (formalità di esposizione dei motivi).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione se non è richiesta discussione orale; da cui la trattazione per memoria scritta delle parti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di diritto)

    Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009 (Rv. 243670); Sez. 6, n. 40991 del 23/09/2015; Sez. 3, n. 30160 del 09/11/2016; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017 (Rv. 270520); Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017 (Rv. 270785); Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli, Rv. 273548)

    Giurisprudenza consolidata che stabilisce: per il sequestro probatorio di denaro, a causa della fungibilità dell'oggetto, è richiesta una motivazione specifica che chiarisca il nesso di pertinenzialità e l'esigenza probatoria (la "prova" non discende automaticamente dalla "res"), pena la necessità di ricorrere, se del caso, al sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di somme di denaro richiede una motivazione specifica e non generica: occorre indicare quale accertamento concreto si intende ottenere tramite la materialità del denaro.
  • La fungibilità del denaro riduce la sua idoneità come "corpo del reato" a fini probatori; la motivazione deve collegare la somma all'attività criminosa (es. provenienza, destinazione al commercio di droga, collegamenti documentali o investigativi).
  • In mancanza di tale motivazione, il giudice del riesame o del merito deve valutare la revoca o l'annullamento del sequestro probatorio; il sequestro preventivo può essere invece valutato se sussistono gli specifici presupposti (pericolo di dispersione, finalità di confisca, ecc.).
  • Chi impugna (anche in Cassazione) deve specificare i profili per cui la materialità dell'oggetto (qui: denaro) era necessaria all'accertamento; omissioni su questo punto possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Una motivazione anche concisa è ammessa, ma deve essere puntuale sui due profili essenziali: nesso di pertinenzialità tra cosa e reato e concreta esigenza probatoria del vincolo cautelare.
  • Elementi indiziari come l'ammontare elevato rispetto allo stile di vita possono essere rilevanti, ma devono essere esplicitamente collegati, nella motivazione, all'accertamento che si intende conseguire mediante il sequestro della somma.

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