Sentenza n. 364/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 768/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa, non opposto dalla parte debitrice e divenuto definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale del decreto ingiuntivo n. 768/2024 del Tribunale di Siracusa
Esito
La controversia
L’istituto di credito ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo definitivo, lamentando l’integrale mancato pagamento delle somme dovute dal Comune. Nel corso del giudizio ha precisato di avere ricevuto un pagamento parziale relativo alla sorte capitale e agli interessi, mentre risultavano ancora dovuti parte del risarcimento previsto dal titolo giudiziale, le spese del procedimento monitorio e ulteriori accessori. Il Comune ha dedotto di avere inizialmente pagato l’importo indicato dalla banca nella richiesta stragiudiziale, confidando nella correttezza dei relativi calcoli, e di avere successivamente corrisposto la somma residua dopo avere ricevuto il ricorso e aver verificato l’esattezza della pretesa fondata sul decreto ingiuntivo. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna della banca alle spese per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Comune ha integralmente adempiuto alle obbligazioni risultanti dal decreto ingiuntivo. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che la verifica dell’adempimento deve essere compiuta con riferimento all’integrale contenuto del titolo giudiziale e non alla diversa somma eventualmente richiesta in via stragiudiziale dal creditore. Poiché, al momento della proposizione del ricorso, il pagamento integrale non era ancora avvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto almeno parzialmente se il giudizio fosse proseguito. È stata pertanto respinta la richiesta del Comune di condannare la banca alle spese. Tuttavia, considerate le condotte complessive delle parti e le peculiarità della vicenda, le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un soddisfacimento integrale della pretesa azionata.
art. 26 c.p.a.
Impone la liquidazione delle spese processuali anche in caso di cessazione della materia del contendere, secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo motivata compensazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’esatto e integrale adempimento dell’amministrazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale definitivo, non sulla base dell’importo eventualmente richiesto dal creditore in via stragiudiziale.
- Quando l’amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, sopravviene la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese, che deve essere compiuta secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando se il ricorso sarebbe stato accolto in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- L’errore del creditore nella quantificazione della somma richiesta stragiudizialmente non esclude l’interesse e la fondatezza del ricorso per ottemperanza quando, al momento della sua proposizione, il titolo giudiziale non sia stato integralmente eseguito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta, con adeguata motivazione, in ragione del comportamento complessivo delle parti e delle peculiarità della vicenda, anche quando la soccombenza virtuale non giustifichi la condanna del ricorrente.
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