Cassazione Penale, Sentenza n. 26466/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego dell'affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., lamentando vizio di motivazione (secondo l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) poiché ritiene che la sua regolare condotta successiva al reato, la partecipazione ai trattamenti in carcere e il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. giustifichino l'ammissione alla misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la domanda rilevando la gravità del reato (estorsione aggravata), l'assenza di un serio processo di revisione critica del condannato (tendenza a minimizzare la propria responsabilità e ad accusare terzi) e la necessità, indicata dal gruppo di osservazione e trattamento, di proseguire l'osservazione inframuraria per favorire una reale riflessione e emenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, ritenendo la motivazione dell'ordinanza adeguata e non manifestamente illogica: il giudice a quo ha correttamente valutato la gravità del fatto e l'assenza di concreta emenda come ostativi all'affidamento in prova. La Corte ha ricordato che il ricorrente chiede una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa volta al reinserimento; la Corte conferma che la misura richiede una prognosi favorevole di risocializzazione e che il giudice può negarla per grave condotta e mancanza di emenda.
Riferimento all'attenuante riconosciuta al condannato; la Corte però segnala che il solo riconoscimento dell'attenuante non è sufficiente a dimostrare la concreta emenda o l'idoneità all'affidamento.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che indica il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussista tale vizio poiché la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata per i limiti di riproduzione del motivo nel ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- La gravità del reato è un fattore centrale nella valutazione dell'idoneità all'affidamento in prova: reati particolarmente gravi possono giustificare il diniego anche in presenza di buona condotta carceraria.
- Il riconoscimento di attenuanti non determina automaticamente l'ammissione a misure alternative: è necessario dimostrare una reale e documentabile emenda e una prognosi favorevole di reinserimento.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non può sostituirsi alla valutazione di merito: il ricorrente non può ottenere la riforma semplicemente richiedendo una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Le osservazioni e le relazioni del gruppo di osservazione e trattamento in carcere hanno rilievo probatorio significativo: segnalazioni di necessità di proseguire l'osservazione possono legittimamente ostare all'affidamento esterno.
- Per aumentare le possibilità di ottenere misure alternative, il condannato deve fornire elementi concreti di cambiamento (partecipazione attiva e verificabile a programmi trattamentali, ammissione di responsabilità, piani di reinserimento) che possano modificare la prognosi di recidiva o di mancata emenda.
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