Regolamento (UE) 2025/1513
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1513 della Commissione, del 28 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso e i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura del nuovo alimento olio di Calanus finmarchicus
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per modificare le condizioni d’uso dell’olio di Calanus finmarchicus, nuovo alimento già autorizzato nell’Unione. L’intervento riguarda soprattutto i livelli massimi di impiego negli integratori alimentari per diverse fasce di età e adegua i requisiti specifici di etichettatura. Sono inoltre previste misure transitorie per i prodotti già commercializzati o in transito alla data di entrata in vigore.
Modifica le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura del nuovo alimento olio di Calanus finmarchicus nell’elenco اتحni dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare gli integratori alimentari destinati a diverse fasce di popolazione (popolazione in generale di età inferiore ai 10 anni, tra 10 e 14 anni e superiore ai 14 anni), con esclusione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Prevede anche disposizioni transitorie per i prodotti legalmente immessi sul mercato o già in spedizione verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Modifica delle condizioni d’uso dell’olio di Calanus finmarchicus
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1513 interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La finalità è aggiornare le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura del nuovo alimento olio di Calanus finmarchicus, già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Nei considerando la Commissione ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati nel mercato UE. L’olio di Calanus finmarchicus era già presente nell’elenco e, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/966, era stato autorizzato per gli integratori alimentari con specifici limiti di impiego e requisiti di etichettatura legati al contenuto di esteri di astaxantina.
La modifica deriva da una domanda presentata il 16 dicembre 2024 da Calanus A/S ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, volta ad armonizzare e ampliare i livelli di esteri di astaxantina per diverse fasce di popolazione e ad adeguare le avvertenze in etichetta. La Commissione afferma che l’aggiornamento non dovrebbe incidere sulla salute umana e che non è necessaria una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, in quanto l’esposizione prevista non dovrebbe superare la dose giornaliera ammissibile di 0,2 mg di astaxantina/kg di peso corporeo stabilita dall’Autorità.
Ambito di applicazione
Le nuove regole riguardano gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, con esclusione degli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Le condizioni sono differenziate per fascia di età: popolazione in generale di età inferiore ai 10 anni, tra 10 e 14 anni e superiore ai 14 anni.
Condizioni d’uso aggiornate
L’allegato modificato sostituisce la voce relativa all’olio di Calanus finmarchicus nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati del regolamento (UE) 2017/2470. I nuovi livelli massimi di impiego negli integratori alimentari sono:
- 0,9 g/giorno, corrispondenti a ≤ 2,25 mg di astaxantina al giorno, per la popolazione in generale di età inferiore ai 10 anni, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia;
- 2,2 g/giorno, corrispondenti a ≤ 5,5 mg di astaxantina al giorno, per la popolazione in generale di età compresa tra 10 e 14 anni;
- 3,1 g/giorno, corrispondenti a ≤ 7,75 mg di astaxantina al giorno, per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni.
Rispetto al regime precedente, il regolamento armonizza il tenore di esteri di astaxantina e rivede i livelli d’uso in funzione delle diverse fasce di età.
Requisiti di etichettatura
Il nuovo testo sostituisce anche i requisiti specifici di etichettatura. La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta è "olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)".
L’etichetta degli integratori alimentari contenenti tale ingrediente deve inoltre indicare che non devono essere consumati:
- se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina;
- dai lattanti e dai bambini di età inferiore ai 3 anni, ai 10 anni o ai 14 anni, a seconda della fascia di età cui è destinato l’integratore.
Misure transitorie
Per consentire agli operatori del settore di adeguare le prassi commerciali, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
La stessa regola vale per i prodotti spediti da un paese terzo e già in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore, purché conformi alla disciplina previgente.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, aggiornando la voce relativa all’olio di Calanus finmarchicus.
Nuove condizioni d’uso per gli integratori alimentari
Per gli integratori alimentari, diversi da quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sono fissati nuovi livelli massimi: 0,9 g/giorno per la popolazione in generale di età inferiore ai 10 anni, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia; 2,2 g/giorno per la popolazione in generale di età compresa tra 10 e 14 anni; 3,1 g/giorno per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni. I limiti sono espressi anche in corrispondenti quantità massime di astaxantina.
Requisiti aggiuntivi di etichettatura
La denominazione da riportare in ეტichetta è "olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)". L’etichetta degli integratori alimentari deve indicare che il prodotto non deve essere consumato se nello stesso giorno sono assunti altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina e, a seconda della fascia di età destinataria, dai lattanti e bambini sotto i 3 anni, sotto i 10 anni oppure da bambini e adolescenti sotto i 14 anni.
Giustificazione e assenza di nuova valutazione EFSA
I considerando precisano che la Commissione ritiene che le modifiche per i gruppi di età interessati non abbiano effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Le modifiche sono ritenute conformi all’articolo 12 dello stesso regolamento.
Misure transitorie
Gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La stessa possibilità vale per i prodotti spediti da un paese terzo e già in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1514
- Regolamento · 28 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1515
- Regolamento · 28 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1522
- Regolamento · 28 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1523
- Regolamento · 28 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1550
- Regolamento · 29 lug 2025Regolamento (UE) 2025/2514
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →