Regolamento (UE) 2025/2514
Regolamento delegato (UE) 2025/2514 della Commissione, del 29 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2202 aggiornando l’elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il precedente elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile già selezionati ai fini del meccanismo per collegare l’Europa. A seguito dell’invito a presentare proposte del 2024 e della valutazione tecnica, vengono inseriti nell’elenco cinque nuovi progetti. L’inclusione nell’elenco consente la presentazione di domande di finanziamento, ferma restando la conformità dei progetti al diritto dell’Unione e ai procedimenti autorizzativi e ambientali applicabili.
Aggiornamento dell’elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile ai fini del meccanismo per collegare l’Europa.
Ambito di applicazione
Si applica ai progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile selezionati nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1153, e in particolare agli Stati membri e agli eventuali paesi terzi partecipanti ai progetti elencati. Incide sulla possibilità di tali progetti di presentare domanda di finanziamento CEF; resta subordinato alla conformità al diritto dell’Unione, inclusi gli esiti delle procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione.
Aggiornamento dell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile
Il regolamento delegato (UE) 2025/2514 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2202 per aggiornare l’elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell’energia rinnovabile. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2021/1153 sul meccanismo per collegare l’Europa e riflette l’esito di una nuova procedura di selezione svolta nel 2024-2025.
Contesto normativo e finalità
La disciplina dei progetti transfrontalieri nel settore delle energie rinnovabili è prevista dal regolamento (UE) 2021/1153, che li considera funzionali alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Tali progetti derivano da accordi di cooperazione tra Stati membri, oppure tra Stati membri e paesi terzi, in coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001.
La selezione avviene secondo i criteri generali e le procedure del regolamento (UE) 2021/1153 e secondo i criteri specifici del regolamento delegato (UE) 2022/342. I progetti selezionati vengono inseriti in un elenco adottato mediante atti delegati; solo i progetti inclusi possono presentare domanda di finanziamento nell’ambito del CEF.
Procedura di selezione e base dell’aggiornamento
La Commissione richiama un invito a presentare proposte pubblicato il 3 settembre 2024 e chiuso il 7 gennaio 2025. All’esito della valutazione, cinque nuovi progetti transfrontalieri sono stati selezionati sulla base dell’analisi di esperti esterni, dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente e della Commissione stessa.
La Commissione riferisce inoltre di aver comunicato l’esito della valutazione al gruppo di esperti istituito dal regolamento delegato (UE) 2022/342 e di aver ottenuto l’accordo del gruppo competente per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Ciò giustifica l’inserimento dei nuovi progetti nell’elenco allegato al regolamento modificato.
Effetti della modifica sull’elenco dei progetti
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/2202, stabilendo il nuovo elenco dei progetti selezionati. Il testo riporta i progetti con numero identificativo, titolo, promotori e paesi partecipanti.
Tra i progetti elencati figurano, tra gli altri:
- ELWIND – progetto congiunto Estonia-Lettonia per l’eolico ibrido offshore;
- CICERONE – alleanza transfrontaliera europea per la catena del valore dell’idrogeno verde;
- UNITED HEAT – teleriscaldamento climaticamente neutro nella città europea di Görlitz-Zgorzelec;
- progetti eolici offshore e onshore, idroelettrici e di teleriscaldamento;
- Medlink – MedGen, con partecipazione di Italia, Algeria e Tunisia.
L’effetto pratico dell’inclusione è la possibilità per tali iniziative di accedere al finanziamento CEF, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa di settore.
Condizioni di conformità e limiti applicativi
Il regolamento precisa che l’inclusione dei progetti nell’elenco non esime dal rispetto del diritto dell’Unione. In particolare, essa resta subordinata all’esito delle pertinenti procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione. Il regolamento non introduce un’autorizzazione automatica alla realizzazione dei progetti, ma soltanto un riconoscimento ai fini dell’accesso al finanziamento europeo.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dei progetti selezionati
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’elenco contenuto nel regolamento delegato (UE) 2022/2202, aggiornando i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile selezionati conformemente all’allegato, parte IV, punto 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1153.
Nuovi progetti inseriti nell’elenco
L’elenco aggiornato comprende i progetti già selezionati e i nuovi progetti transfrontalieri approvati dopo l’invito a presentare proposte pubblicato il 3 settembre 2024 e chiuso il 7 gennaio 2025. I nuovi progetti risultano valutati da esperti esterni, dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente e dalla Commissione.
Criteri e basi normative della selezione
La selezione dei progetti si fonda sul regolamento (UE) 2021/1153 e sul regolamento delegato (UE) 2022/342, che stabilisce criteri specifici e procedura di selezione. I progetti transfrontalieri sono frutto di un accordo di cooperazione tra due o più Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001.
Condizione di conformità al diritto dell’Unione
L’inclusione nell’elenco è subordinata alla conformità dei progetti al diritto dell’Unione, compreso l’esito delle pertinenti procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione.
Effetti finanziari
I progetti inseriti nell’elenco possono presentare domanda di finanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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