Regolamento (UE) 2025/1550
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1550 della Commissione, del 28 luglio 2025, che stabilisce le specifiche tecniche e gli altri requisiti tecnici per il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce l’architettura tecnica del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2023/1543 per la gestione delle richieste e della trasmissione di prove elettroniche. Stabilisce regole su protocolli di comunicazione, standard tecnici, sicurezza, cifratura, disponibilità del servizio e banca dati delle autorità competenti e dei prestatori di servizi. Mira a garantire interoperabilità, affidabilità, integrità, riservatezza e non disconoscibilità degli scambi, includendo una soglia di 25 MB per la trasmissione ordinaria delle prove elettroniche. Sono previste specifiche misure organizzative e tecniche per la protezione dei dati e la gestione degli incidenti, nonché regole operative per i casi di indisponibilità del sistema.
Regolamento di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche, i requisiti tecnici, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2023/1543 per la comunicazione e lo scambio di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema informatico decentrato utilizzato per le comunicazioni scritte e lo scambio di dati ai sensi del regolamento (UE) 2023/1543, in particolare tra autorità competenti degli Stati membri, stabilimenti designati o rappresentanti legali dei prestatori di servizi, agenzie e organi dell’Unione (inclusi Eurojust e Procura europea). Riguarda i componenti nazionali del sistema, i punti di accesso e-CODEX, il software di implementazione di riferimento della Commissione e la banca dati accreditata delle autorità competenti/prestatori di servizi; disciplina anche l’uso di mezzi alternativi di trasmissione quando il sistema non è utilizzabile. La Danimarca non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento; l’Irlanda partecipa all’adozione. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1550: specifiche tecniche del sistema informatico decentrato per le prove elettroniche
Il regolamento dà attuazione all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1543, fissando il quadro tecnico del sistema informatico decentrato destinato alle comunicazioni e allo scambio di prove elettroniche nei procedimenti penali. La Commissione giustifica l’intervento con la necessità di garantire interoperabilità, efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema, utilizzando punti di accesso e-CODEX e standard tecnici comuni.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Il sistema informatico decentrato comprende i sistemi informatici degli Stati membri, quelli delle agenzie e degli organi dell’Unione e i punti di accesso e-CODEX che li interconnettono. Le specifiche del regolamento valgono per la comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1543 tra:
- autorità competenti degli Stati membri,
- autorità competenti e stabilimenti designati o rappresentanti legali dei prestatori di servizi,
- autorità competenti e agenzie o organi dell’Unione.
La Danimarca non è vincolata né soggetta al regolamento; l’Irlanda partecipa all’adozione. È stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati.
Definizioni tecniche rilevanti
L’allegato introduce definizioni operative utili all’implementazione: HTTPS, SOAP, REST, servizio web, API, interfaccia web, scambio di dati, valore di hash, e-CODEX, vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica, ebMS, AS4, tempo massimo di ripristino e punto di ripristino prefissato. Tali definizioni servono a uniformare l’infrastruttura tecnica e a rendere coerenti gli scambi tra autorità, prestatori di servizi e sistemi nazionali.
Metodi di comunicazione e interoperabilità
Il sistema deve basarsi su comunicazioni elettroniche sicure e su servizi, in particolare attraverso i punti di accesso e-CODEX. Per garantire uno scambio transfrontaliero efficace, i componenti del sistema devono utilizzare protocolli e standard ampiamente accettati, tra cui SOAP, REST, AS4, HTTPS, TLS, OAuth/OpenID Connect e infrastruttura a chiave pubblica con certificati X.509.
La Commissione definisce le specifiche dell’API comune che gli Stati di esecuzione devono mettere a disposizione dei prestatori di servizi; ove possibile, tale API si fonda sulla specifica ETSI TS 104 144. Gli schemi XML possono richiamare il vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica, tipi di dati non qualificati, codici linguistici UE e, se del caso, norme ETSI.
Trasmissione delle prove elettroniche e soglia dimensionale
Il regolamento introduce una soglia massima di 25 megabyte (25 600 kilobyte) per la trasmissione delle prove elettroniche attraverso il sistema informatico decentrato. Se le prove superano tale soglia, la trasmissione avviene con mezzi alternativi conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543.
Nei casi di trasmissione alternativa, l’originatore deve registrare l’operazione nel proprio sistema o nel sistema decentrato e trasmettere un avviso contenente almeno:
- dati del mittente e del destinatario,
- metadati che collegano le prove agli ordini europei di produzione o conservazione,
- data e ora della trasmissione o della messa a disposizione,
- informazioni sui mezzi di trasmissione,
- nomi completi dei file,
- dimensioni dei dati,
- almeno un valore di hash e l’algoritmo impiegato.
Gli algoritmi di hash devono essere robusti dal punto di vista crittografico e privi di debolezze pubblicamente note, con esempi quali SHA-512, SHA3-512, BLAKE2 o RIPEMD-160.
Termine di accessibilità delle prove rese disponibili con mezzi alternativi
L’avviso può indicare il termine entro cui le prove resteranno accessibili. Tale termine deve consentire all’autorità competente dello Stato di emissione un periodo ragionevole di recupero, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 45 giorni di calendario dalla messa a disposizione delle prove, con possibilità di proroga su richiesta dell’autorità competente dello Stato di emissione.
Sicurezza, integrità e protezione dei dati
Le misure tecniche richieste riguardano la riservatezza, l’integrità dei dati a riposo e in transito, la non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, la disponibilità continua del servizio, la registrazione degli eventi di sicurezza e l’autenticazione/autorizzazione degli utenti e dei sistemi connessi.
Il sistema deve essere progettato secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione deve sviluppare e mantenere il software di riferimento nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725; gli Stati membri che usano sistemi propri devono garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Eurojust e Procura europea devono adottare misure analoghe rispetto al regolamento (UE) 2018/1725 e ai rispettivi atti costitutivi.
Cifratura delle prove elettroniche con certificato X.509
Le autorità competenti possono, al momento dell’emissione di un ordine europeo di produzione, fornire un certificato pubblico X.509 per la cifratura asimmetrica delle prove elettroniche. La responsabilità del rilascio, gestione e verifica del certificato è dello Stato di emissione.
Il prestatore di servizi deve cifrare le prove prima della trasmissione se il certificato è stato fornito. Se la cifratura non è possibile per ragioni tecniche o altre ragioni giustificabili, la trasmissione senza cifratura è ammessa, ma il prestatore deve fornire una spiegazione motivata all’autorità di emissione.
Disponibilità, manutenzione e continuità operativa
Gli Stati membri, Eurojust e la Procura europea devono garantire la disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dei componenti di loro competenza, con un obiettivo di disponibilità tecnica almeno pari al 98% annuo, esclusa la manutenzione programmata. La banca dati degli organi giurisdizionali, gestita dalla Commissione, deve avere una disponibilità superiore al 99% annuo.
Il regolamento prevede finestre di manutenzione preferenziali tra le 20:00 e le 7:00 CET nei giorni lavorativi e obblighi di preavviso alla Commissione e agli altri Stati membri:
- 5 giorni lavorativi se l’indisponibilità prevista non supera 4 ore,
- 10 giorni lavorativi se è compresa tra 4 e 12 ore,
- 30 giorni lavorativi se supera 12 ore.
In caso di indisponibilità non prevista, la comunicazione deve essere immediata, con indicazione del periodo di ripristino se noto. Se l’indisponibilità incide sull’API o sull’interfaccia web per i prestatori di servizi, lo Stato membro interessato deve informare tempestivamente anche tali soggetti. In caso di interruzione del servizio, deve essere assicurato il rapido ripristino con perdita minima di dati, secondo il tempo massimo di ripristino e il punto di ripristino prefissato.
Banca dati accreditata delle autorità competenti e dei prestatori di servizi
Il funzionamento del sistema richiede una banca dati accreditata delle autorità competenti e dei prestatori di servizi. Per le autorità competenti, la banca dati include informazioni notificate ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2023/1543, nonché dati sui membri nazionali di Eurojust e sui procuratori europei/procuratori europei delegati, se notificati come autorità d’emissione competenti.
La banca dati contiene anche elementi utili per l’instradamento tecnico dei messaggi e per la determinazione della competenza territoriale. Per i prestatori di servizi e i loro stabilimenti designati/rappresentanti legali, include dati identificativi, di contatto, giuridici e tecnici, tra cui:
- nome, indirizzo, numero di registrazione, forma giuridica,
- recapiti telefonici ed e-mail,
- lingue ufficiali accettate,
- servizi offerti nell’Unione,
- tipo e ambito territoriale della designazione,
- dati del rappresentante autorizzato,
- eventuali informazioni tecniche come API URL, interfaccia web, push API URL.
La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione, del funzionamento e del supporto della banca dati, e ne consente l’accesso tramite API alle autorità competenti, a Eurojust e alla Procura europea. Gli Stati membri devono assicurare che i dati relativi alle proprie autorità e ai prestatori siano completi, esatti e aggiornati; analoghi obblighi gravano sui prestatori di servizi per le informazioni che li riguardano.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri, nei limiti della partecipazione stabilita dai protocolli applicabili.
Disposizioni principali
Specifiche tecniche del sistema decentrato
L’articolo 1 rinvia all’allegato per tutte le specifiche tecniche, i requisiti tecnici, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1543, per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento.
Metodi di comunicazione e soglia di trasmissione
Il sistema utilizza comunicazioni basate su servizi, tramite punti di accesso e-CODEX. Le prove elettroniche sono trasmesse nel sistema solo fino alla soglia di 25 megabyte (25 600 kilobyte); oltre tale soglia la trasmissione avviene secondo l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543. In caso di mezzi alternativi, sono previsti obblighi di registrazione e di invio di un avviso con dati minimi (mittente/destinatario, metadati di collegamento agli ordini, data e ora, mezzi di trasmissione, nomi dei file, dimensioni, hash e algoritmo usato).
Termini per l’accessibilità delle prove e avviso
Quando le prove elettroniche sono rese disponibili con mezzi alternativi, l’avviso può indicare la data e ora fino alle quali restano accessibili: il termine deve essere compreso tra 10 e 45 giorni di calendario dal momento in cui le prove sono messe a disposizione, ed è prorogabile su richiesta dell’autorità competente dello Stato di emissione.
Protocolli di comunicazione e standard tecnici
Il sistema si basa su protocolli Internet sicuri per le comunicazioni tra autorità, con agenzie/organismi dell’Unione, con i prestatori di servizi tramite API e interfaccia web e con la banca dati degli organi giurisdizionali. Sono richiamati, tra gli altri, SOAP, REST, AS4, HTTPS/RESTful API, TLS, OAuth/OpenID Connect, PKI, firme digitali e certificati X.509; l’API comune è definita dalla Commissione e, per quanto possibile, si fonda sulla specifica ETSI TS 104 144.
Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
Sono fissati obiettivi minimi di riservatezza, integrità, non disconoscibilità, disponibilità, registrazione degli incidenti, autenticazione e autorizzazione. Il sistema deve essere sviluppato secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione deve progettare, sviluppare e mantenere il software di riferimento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725; gli Stati membri che usano sistemi nazionali diversi devono garantire la conformità al GDPR (regolamento (UE) 2016/679) e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Eurojust e Procura europea devono assicurare la conformità dei propri sistemi al regolamento (UE) 2018/1725 e ai rispettivi atti istitutivi.
Cifratura delle prove elettroniche
Le autorità competenti possono, nell’emettere un ordine europeo di produzione, fornire un certificato pubblico X.509 per la cifratura asimmetrica delle prove. Il rilascio, la gestione e la verifica dei certificati sono di esclusiva responsabilità dello Stato di emissione. Se il certificato è stato fornito, il prestatore di servizi deve cifrare le prove prima della trasmissione; se la cifratura non è tecnicamente possibile o vi sono altri motivi giustificabili, la trasmissione senza cifratura è ammessa con spiegazione motivata.
Disponibilità minima e gestione della manutenzione
Gli Stati membri, Eurojust e la Procura europea devono garantire disponibilità 24/7 dei componenti di loro competenza con un obiettivo almeno del 98% annuo, esclusa la manutenzione programmata; la banca dati degli organi giurisdizionali deve avere disponibilità superiore al 99% annuo. Sono stabilite finestre preferenziali di manutenzione, obblighi di preavviso da 5, 10 o 30 giorni lavorativi a seconda della durata dell’indisponibilità, e obblighi immediati di notifica in caso di guasto imprevisto.
Banca dati accreditata delle autorità competenti e dei prestatori di servizi
È prevista una banca dati accreditata, essenziale per il funzionamento del sistema, contenente dati strutturati sulle autorità competenti notificate, sui membri nazionali di Eurojust, sui procuratori europei delegati e sui procuratori europei quando notificati, nonché sui prestatori di servizi e sui loro stabilimenti designati/rappresentanti legali. La banca dati include informazioni identificative, territoriali, tecniche e di contatto, nonché dati utili per l’instradamento dei messaggi. La Commissione ne cura sviluppo, manutenzione, funzionamento e supporto; gli Stati membri e i prestatori devono garantire completezza, esattezza e aggiornamento dei dati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.
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