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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1514

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1514 della Commissione, del 28 luglio 2025, che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

Normativa europea32025R1514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1514 dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alla protezione della indicazione geografica internazionale «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt». La Commissione, verificati i presupposti previsti dal regolamento (UE) 2019/1753 e constatata l’assenza di opposizioni, dispone la protezione del nome nell’Unione. L’atto produce effetti direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica internazionale «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt» per il prodotto sale.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea alla denominazione «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt», iscritta come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. La protezione riguarda il prodotto classificato nella classe «sale». Il regolamento opera per tutti gli Stati membri, in modo direttamente applicabile, dalla sua entrata in vigore; non risultano esclusioni specifiche nel testo.

Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1514 della Commissione attua la protezione, nell’Unione, dell’indicazione geografica internazionale «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt», iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. L’atto si colloca nel meccanismo europeo di recepimento delle registrazioni internazionali previsto dal regolamento (UE) 2019/1753.

Contesto procedurale e valutazione della Commissione

Secondo i considerando, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato il 1° novembre 2024 la registrazione internazionale del nome, su domanda depositata dalla Cambogia. La registrazione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire la presentazione di eventuali opposizioni. La Commissione ha quindi esaminato la registrazione alla luce dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che le condizioni richieste risultavano soddisfatte.

Assenza di opposizioni e conseguente protezione

La Commissione dà atto che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753. In tale situazione, e in coerenza con l’obbligo di protezione previsto dall’atto di Ginevra per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, il nome è protetto nell’Unione.

Contenuto della protezione

L’articolo 1 dispone in modo diretto la protezione nell’Unione del nome «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt». Il regolamento specifica inoltre che tale nome identifica un prodotto della classe «sale», delimitando così l’ambito materiale della protezione concessa.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 stabilisce che il nome «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt», già iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il secondo comma precisa che il nome identifica un prodotto della classe «sale».

Presupposti e verifica della Commissione

Dai considerando emerge che la registrazione internazionale è stata notificata dalla WIPO il 1° novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini di eventuali opposizioni e valutata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, con esito positivo in ordine al rispetto delle condizioni richieste.

Assenza di opposizioni

Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha ritenuto opportuno accordare la protezione nell’Unione in conformità all’atto di Ginevra.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base procedurale e conformità istituzionale

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2019/1753, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, e risulta conforme al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeindicazioni geograficheagricolturacommercio internazionale

Testo integrale

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