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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1523

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1523 della Commissione, del 28 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R1523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa come additivo tecnologico, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Il testo impone anche misure di protezione per gli utilizzatori, considerando i rischi di irritazione e sensibilizzazione. Le condizioni tecniche, i metodi di analisi e le prescrizioni operative sono dettagliati nell’allegato.

Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, in relazione all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’additivo identificato con il numero 1k20723, nelle condizioni tecniche e d’uso indicate nell’allegato; sono previste specifiche misure di gestione del rischio per la tutela degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica una fine del periodo di autorizzazione al 18 agosto 2035.

Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1523 della Commissione autorizza l’uso di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato sicurezza ed efficacia del prodotto.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina le procedure di autorizzazione degli additivi per mangimi, e in particolare gli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2. Il considerando rilevante indica che la domanda presentata riguardava il preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 per tutte le specie animali, da classificare nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

L’EFSA, nel parere del 26 novembre 2024, ha concluso che il prodotto è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre rilevato che il prodotto non è irritante per la pelle, ma è irritante per gli occhi, e che deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; pertanto, l’esposizione per tali vie è considerata rischiosa. L’EFSA ha infine ritenuto il prodotto efficace come additivo per l’insilaggio e ha verificato la relazione sul metodo di analisi del laboratorio di riferimento.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, limitatamente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione opera alle condizioni tecniche specificate nell’allegato e riguarda tutte le specie animali.

Caratteristiche del prodotto e identificazione analitica

L’allegato identifica l’additivo con il numero 1k20723 e lo descrive come un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 in forma solida, contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094.

Per l’identificazione del ceppo sono previsti metodi di sequenziamento del DNA oppure elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697. Per il conteggio del microrganismo è previsto il metodo di semina su piastra con agar MRS, secondo EN 15787.

Condizioni di impiego e requisiti operativi

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. È inoltre stabilita una dose minima di impiego, qualora l’additivo non sia usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco.

Sono consentiti, come crioprotettori del preparato, anche glicina fino al 18% ed eritorbato di sodio fino al 18%.

Tutela della salute degli utilizzatori

La Commissione sottolinea la necessità di adottare misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. In coerenza con tale indicazione, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a eliminare o ridurre i rischi di esposizione.

Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e procedurali, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 18 agosto 2035. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Vincolatività e applicazione negli Stati membri

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Presupposti scientifici e normativi dell’autorizzazione

Nei considerando si richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2. La Commissione prende atto del parere EFSA del 26 novembre 2024, che conclude per la sicurezza del prodotto per specie bersaglio, consumatori e ambiente, nonché per la sua efficacia come additivo per l’insilaggio.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Il regolamento prevede misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Condizioni d’uso e indicazioni in etichetta/istruzioni

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. È inoltre previsto che la dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, sia pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco.

Composizione, caratteristiche e metodi di analisi

L’additivo è un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094 contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30094. Per l’identificazione sono indicati metodi di sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697), mentre per il conteggio è previsto il metodo di semina su piastra con agar MRS (EN 15787).

Altre condizioni tecniche e crioprotettori

L’allegato ammette, tra i crioprotettori del preparato, glicina fino al 18% ed eritorbato di sodio fino al 18%.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica la fine del periodo di autorizzazione al 18 agosto 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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