Regolamento (UE) 2025/1522
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1522 della Commissione, del 28 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1010/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme di esecuzione del regime UE contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), allineando il regolamento (CE) n. 1010/2009 alle modifiche apportate al regolamento base n. 1005/2008 dal regolamento (UE) 2023/2842. Il fulcro dell’intervento è l’introduzione dell’uso obbligatorio di CATCH, componente di TRACES, per la gestione dei certificati di cattura, delle verifiche e degli scambi informativi. Vengono inoltre semplificati e aggiornati il modulo di notifica preventiva, il certificato di cattura semplificato, i criteri di rischio per ispezioni e verifiche, nonché le regole su dati personali e segreto professionale.
Modifica il regolamento (CE) n. 1010/2009 per adeguare le modalità applicative del regime UE contro la pesca INN all’uso obbligatorio di CATCH, ai nuovi modelli documentali e ai criteri aggiornati di controllo e verifica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera dei prodotti della pesca coinvolti nell’importazione, riesportazione ed esportazione verso l’Unione di prodotti della pesca, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione europea e all’Agenzia europea di controllo della pesca. Riguarda in particolare i pescherecci di paesi terzi, i certificati di cattura e di riesportazione, le notifiche preventive, le ispezioni in porto, le verifiche basate sul rischio e la gestione dei dati tramite CATCH/TRACES. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 10 gennaio 2026, salvo la disciplina transitoria sul certificato semplificato che si applica dal 10 gennaio 2027.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1522: adeguamento delle regole UE contro la pesca INN
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1010/2009 per renderlo coerente con le modifiche introdotte nel regolamento base (CE) n. 1005/2008 dal regolamento (UE) 2023/2842. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la prevenzione, l’individuazione e il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, semplificando al contempo i flussi informativi e rendendo obbligatorio l’uso di CATCH, il modulo informatico sviluppato nell’ambito di TRACES.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le nuove regole riguardano in primo luogo gli importatori, i riesportatori e, quando rilevante, gli esportatori di prodotti della pesca, oltre alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia europea di controllo della pesca. Il sistema disciplina la notifica preventiva, i certificati di cattura e di riesportazione, i controlli in porto su pescherecci di paesi terzi, le verifiche basate sul rischio e la cooperazione con paesi terzi e ORGP. La logica complessiva è quella di un controllo digitalizzato e più uniforme a livello UE, con minore spazio per procedure cartacee autonome.
Notifica preventiva e controllo in porto
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 è riscritto per rinviare al nuovo modello di notifica preventiva contenuto nell’allegato II del regolamento modificato. Il nuovo modulo è stato semplificato per evitare duplicazioni informative, in particolare quando il certificato di cattura è già stato convalidato per l’intera cattura da sbarcare o trasbordare nell’UE.
L’articolo 4 riformula i parametri di rischio per le ispezioni in porto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. I criteri includono, tra gli altri:
- specie soggette a regime di ispezione o a contingenti ORGP;
- mancanza di ispezioni recenti nel porto UE;
- incongruenze tra catture dichiarate e attività di pesca note dello Stato di bandiera;
- violazioni della notifica preventiva o incoerenze nei dati di cattura;
- sospetti di coinvolgimento in attività INN;
- cambi recenti di nome, bandiera o numero di immatricolazione;
- bandiere di Stati notificati come possibili paesi terzi non cooperanti o non notificati;
- irregolarità nella convalida dei certificati di cattura;
- carenze nel sistema di controllo dello Stato di bandiera;
- precedenti attività illegali degli operatori;
- diniego di accesso o ingresso in porto.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea di controllo della pesca il nome, la bandiera e la data dell’ispezione del peschereccio ispezionato, così da consentire l’applicazione del criterio legato alla mancata ispezione nei sei mesi precedenti.
Certificato di cattura semplificato
L’articolo 6, completamente sostituito, ridefinisce in modo più preciso i casi in cui è utilizzabile il certificato di cattura semplificato. Il regime si applica ai pescherecci di paesi terzi:
- di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino;
- di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino.
Le catture di tali pescherecci, se sbarcate unicamente nello Stato di bandiera e appartenenti a un’unica partita, possono essere accompagnate dal certificato semplificato anziché dal certificato ordinario. Il documento deve includere tutte le informazioni dell’allegato IV ed è convalidato dall’autorità pubblica dello Stato di bandiera. La richiesta di convalida spetta all’esportatore, che deve presentare tutte le informazioni previste dal modello.
CATCH: presentazione, accessi, interoperabilità e gestione operativa
Il nuovo articolo 6 bis costituisce il fulcro della digitalizzazione del sistema. Importatore, riesportatore e, se del caso, esportatore devono presentare tramite CATCH all’autorità competente i documenti e le informazioni pertinenti, tra cui:
- certificato di cattura;
- certificato di cattura semplificato;
- certificato di riesportazione;
- informazioni sul trasporto;
- dichiarazione di trasformazione del paese terzo;
- titolo di trasporto unico o dichiarazione di non manipolazione;
- ogni altro documento giustificativo o informazione rilevante.
I documenti devono essere redatti in almeno una lingua ufficiale dell’UE dello Stato membro di presentazione, salvo consenso a documenti in altra lingua ufficiale UE su richiesta dell’operatore. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto CATCH, comunicandoli alla Commissione, che mantiene l’elenco aggiornato.
La Commissione ha accesso a tutti i dati e documenti presenti in CATCH per monitorare gli scambi informativi e individuare attività non conformi; l’Agenzia europea di controllo della pesca dispone degli stessi diritti di accesso per supportare l’applicazione uniforme della politica comune della pesca e la lotta alla pesca INN. Per gli altri utenti valgono le regole generali di TRACES.
È prevista la possibilità per la Commissione di concedere a paesi terzi, su richiesta, un accesso parziale alle funzionalità di CATCH e ai dati relativi a quel paese, purché il richiedente dimostri capacità giuridica e operativa e abbia designato un punto di contatto. L’accesso parziale non riguarda i dati personali, salvo che siano soddisfatte le condizioni per trasferimenti leciti previste dal GDPR e dal regolamento (UE) 2018/1725.
Gli scambi con altri sistemi elettronici, compresi quelli nazionali, devono essere sincroni, reciproci e basati sulle norme UN/CEFACT. In caso di indisponibilità del sistema, possono essere usati modelli cartacei o elettronici compilabili, resi pubblici dalla Commissione; una volta ripristinato CATCH, l’importatore deve caricare le informazioni e allegare i modelli come documenti giustificativi con la dicitura "elaborato in situazione di emergenza". La Commissione deve avvisare con due settimane di anticipo delle indisponibilità programmate.
Quanto alla conservazione, i certificati e i documenti connessi restano in CATCH per almeno tre anni; i dati personali estratti non possono essere conservati per più di 10 anni.
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti dalle ORGP
L’articolo 7 conferma il riconoscimento, senza condizioni supplementari, dei sistemi di documentazione delle catture adottati dalle ORGP elencate nell’allegato V. Il nuovo elenco comprende il sistema per Dissostichus spp. e il programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.
Gestione dei dati registrati e verifiche basate sul rischio
L’articolo 12 stabilisce che il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione è soddisfacente quando le informazioni dei certificati e dei documenti connessi sono registrate in CATCH.
Il capo III è rinominato "Controlli e verifiche" e l’articolo 31 elenca i criteri dell’Unione su cui gli Stati membri devono fondare le verifiche. Tra i principali indicatori di rischio vi sono le segnalazioni attivate in CATCH, i messaggi di assistenza reciproca, le specie soggette a contingente, il coinvolgimento di operatori sospettati di attività INN, i cambi recenti di identità del peschereccio, gli aumenti improvvisi dei volumi, i certificati presentati per più partite, l’uso di documentazione cartacea e le incongruenze tra dati digitali e cartacei. Sono inoltre considerati rilevanti nuovi Stati di bandiera o esportazione, nuovi operatori e determinate modalità di compilazione delle caselle del certificato, incluse quelle relative a trasporto e trasbordo.
L’articolo 32 impone agli Stati membri una relazione biennale alla Commissione, nella quale devono indicare non solo l’applicazione dei criteri dell’articolo 31, ma anche il numero e la natura degli indicatori di rischio nazionali introdotti in CATCH, le segnalazioni attivate, i rischi individuati, gli esiti delle verifiche e i controlli casuali. La Commissione, sulla base delle relazioni e delle proprie osservazioni, può adeguare i criteri dell’Unione.
Procedure amministrative con i paesi terzi e soppressione dell’articolo 33
Il regolamento sopprime l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1010/2009 e l’allegato IX, che contenevano specifiche procedure amministrative concordate con sette paesi terzi. Tali procedure non risultano più compatibili con CATCH né con i requisiti del sistema di certificazione riformato. La Commissione ha precisato che esse cesseranno di applicarsi dal 10 gennaio 2026.
Protezione dei dati, segreto professionale e riservatezza
L’articolo 36 aggiorna la disciplina della protezione dei dati personali, richiamando il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680. La Commissione e gli Stati membri possono trattare dati personali per l’esecuzione delle norme sulla pesca, incluse verifiche e indagini, nonché nel quadro di accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione può limitare alcuni diritti degli interessati nel contesto del sistema UE contro la pesca INN, in coerenza con la decisione (UE) 2019/1862.
L’articolo 37 rafforza la tutela del segreto professionale e commerciale: i dati coperti da tali segreti devono essere protetti, la trasmissione a terzi richiede in linea di principio il consenso del soggetto che ha fornito i dati, e l’assenza di risposta entro un mese è trattata come silenzio-assenso. I dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli del regolamento, salvo consenso e compatibilità con la normativa nazionale applicabile.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 gennaio 2026. Tuttavia, il nuovo articolo 6 sul certificato semplificato e il relativo allegato II si applicano solo dal 10 gennaio 2027. Inoltre, fino al 10 gennaio 2028 l’importatore può utilizzare certificati semplificati convalidati prima del 10 gennaio 2027 secondo il modello previgente.
La distinzione temporale è rilevante per gli operatori e le amministrazioni, perché consente una fase di adattamento al nuovo formato documentale e al passaggio operativo a CATCH, evitando interruzioni nella circolazione delle merci e nei controlli.
Disposizioni principali
Aggiornamento del modulo di notifica preventiva
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituito: il modulo di notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è ora quello riportato nell’allegato II del regolamento modificato. L’allegato I del nuovo regolamento sostituisce il precedente allegato II e semplifica i campi da compilare per evitare duplicazioni informative.
Parametri per le ispezioni in porto
L’articolo 4 è riscritto per definire i criteri di rischio su cui basare le ispezioni in porto dei pescherecci di paesi terzi. I criteri includono, tra gli altri, specie soggette a regimi di ispezione o contingenti ORGP, mancate ispezioni recenti, incoerenze tra catture e attività note, inadempimenti alla notifica preventiva, sospetti di attività INN, cambi recenti di nome/bandiera/numero, bandiere di Stati notificati come possibili non cooperanti o non notificati, irregolarità nei certificati di cattura, carenze del sistema di controllo dello Stato di bandiera e dinieghi di accesso o ingresso in porto. Dopo ogni ispezione gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea di controllo della pesca il nome e la bandiera del peschereccio ispezionato e la data dell’ispezione.
Certificato di cattura semplificato
L’articolo 6 è sostituito e delimita l’ambito del certificato semplificato ai pescherecci di paesi terzi con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino oppure inferiore a 8 metri con attrezzi da traino. Il certificato semplificato può accompagnare catture sbarcate unicamente nello Stato di bandiera e facenti parte di un’unica partita; deve contenere tutte le informazioni dell’allegato IV ed è convalidato dall’autorità pubblica dello Stato di bandiera. La convalida è richiesta dall’esportatore presentando tutte le informazioni del modello allegato.
CATCH e obbligo di presentazione elettronica
È inserito l’articolo 6 bis, che disciplina l’uso di CATCH per importatori, riesportatori e, se del caso, esportatori. Tramite CATCH devono essere presentati i certificati di cattura, i certificati semplificati, i certificati di riesportazione, le informazioni sul trasporto, le dichiarazioni di trasformazione, il titolo di trasporto unico o la dichiarazione di non manipolazione e ogni altro documento giustificativo pertinente. Sono previsti punti di contatto nazionali, accesso della Commissione e dell’Agenzia europea di controllo della pesca ai dati, accesso parziale per i paesi terzi a determinate condizioni, interoperabilità con i sistemi nazionali, procedure di emergenza in caso di indisponibilità del sistema, tempi minimi di conservazione dei dati e regole di trattamento dei dati personali in linea con il regolamento IMSOC.
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti dalle ORGP
L’articolo 7 è sostituito per riconoscere senza condizioni supplementari i sistemi di documentazione delle catture elencati nell’allegato V come conformi all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. L’allegato V aggiornato mantiene il sistema per Dissostichus spp. e il programma ICCAT per il tonno rosso.
Gestione dei dati registrati
L’articolo 12 stabilisce che il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione è considerato soddisfacente se le informazioni contenute nei certificati e nei documenti connessi sono registrate in CATCH.
Criteri dell’Unione per le verifiche e obblighi di relazione
Il capo III è ridenominato e l’articolo 31 stabilisce criteri comuni dell’Unione per concentrare le verifiche sui rischi, includendo segnalazioni in CATCH, messaggi di assistenza reciproca, specie soggette a contingente, paesi con possibile designazione a non cooperanti, operatori sospettati, anomalie nei modelli commerciali, aumenti improvvisi degli scambi, certificati presentati per più partite, uso di documenti cartacei, incongruenze tra dati CATCH e documenti cartacei, uso di determinate caselle del certificato e nuovi Stati di bandiera/esportazione o nuovi operatori. L’articolo 32 impone relazioni biennali della relazione ex articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, con informazioni su controlli, indicatori di rischio nazionali, segnalazioni, rischi individuati, esiti delle verifiche e controlli casuali; la Commissione può poi valutare e adeguare i criteri dell’Unione.
Soppressione delle procedure amministrative con paesi terzi
L’articolo 33 è soppresso e con esso le procedure amministrative elencate nell’allegato IX, ritenute non più compatibili con CATCH e con i requisiti aggiornati del sistema di certificazione delle catture. La Commissione ha informato i paesi terzi interessati che tali procedure cesseranno di applicarsi dal 10 gennaio 2026.
Protezione dei dati personali e segreto professionale
L’articolo 36 richiama l’applicazione del GDPR, del regolamento (UE) 2018/1725 e delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680. La Commissione e gli Stati membri possono trattare dati personali per l’esecuzione delle norme sulla pesca e per verifiche e indagini; la Commissione può limitare taluni diritti degli interessati nel quadro del sistema UE contro la pesca INN, in linea con la decisione (UE) 2019/1862. L’articolo 37 rafforza la tutela del segreto professionale e commerciale, disciplina il consenso alla trasmissione dei dati a terzi e vieta usi diversi da quelli previsti dal regolamento salvo consenso e compatibilità con la normativa dello Stato membro destinatario.
Modifiche agli allegati e riferimenti interni
Sono sostituiti gli allegati IIA e IIB, l’allegato IV e l’allegato V; è soppresso l’allegato IX. In tutto il regolamento (CE) n. 1010/2009 il riferimento all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dal riferimento all’articolo 42 di tale regolamento.
Disposizioni transitorie
L’articolo 6 e il relativo allegato II si applicano dal 10 gennaio 2027. Fino al 10 gennaio 2028 l’importatore può utilizzare certificati di cattura semplificati convalidati prima del 10 gennaio 2027 secondo il vecchio allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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