Regolamento (UE) 2025/1515
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1515 della Commissione, del 28 luglio 2025, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’autorizzazione riguarda l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, con specifiche condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e parametri di composizione. È inoltre prevista una tutela dei dati scientifici a favore di BioPlus Life Sciences per cinque anni a decorrere dal 18 agosto 2025, che le riserva l’esclusiva di commercializzazione nel periodo protetto.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione l’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) quale nuovo alimento, in particolare per l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento definite dal regolamento (UE) n. 609/2013. Produce effetti nell’ordinamento dell’UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede una tutela dei dati scientifici per 5 anni a decorrere dal 18 agosto 2025, durante i quali la commercializzazione è riservata a BioPlus Life Sciences, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
Autorizzazione dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1515 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha fondato la decisione sul parere scientifico EFSA del 28 novembre 2024, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e procedura di autorizzazione
Il regolamento ricorda che, secondo il regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La domanda è stata presentata da BioPlus Life Sciences il 24 maggio 2023 e riguardava l’estensione dell’uso del nuovo alimento alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento definite dal regolamento (UE) n. 609/2013.
La Commissione aveva inizialmente richiesto un parere EFSA sulla modifica delle condizioni d’uso, ma il parere ha chiarito che la valutazione di sicurezza riguardava specificamente il ceppo ATCC-20889 della specie Schizochytrium limacinum. Ne è derivato che la domanda deve essere trattata come autorizzazione di un nuovo alimento per tali impieghi, e non come mera modifica di un prodotto già autorizzato in forma generica come Schizochytrium sp.
Valutazione di sicurezza e condizioni per la commercializzazione
Secondo il considerando 9, le informazioni fornite nella domanda e nel parere EFSA sono sufficienti a dimostrare che il prodotto, se usato nelle formule per lattanti e di proseguimento conformemente al regolamento (UE) n. 609/2013, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato previste dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Il regolamento include anche una modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per inserire la nuova voce negli elenchi dei nuovi alimenti autorizzati e delle relative specifiche.
Tutela dei dati scientifici e esclusiva temporanea
La Commissione ha riconosciuto che i dati relativi all’identità, al processo di produzione e alla composizione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e devono essere tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Di conseguenza, per cinque anni a decorrere dal 18 agosto 2025, solo BioPlus Life Sciences può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento.
Tale esclusiva non impedisce a un soggetto successivo di presentare una propria domanda, purché essa sia fondata su informazioni ottenute legalmente e non faccia riferimento ai dati protetti, oppure sia presentata con il consenso del titolare della tutela.
Etichettatura e denominazione del nuovo alimento
L’allegato stabilisce che la denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento è "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium limacinum". Il richiamo è rilevante per i prodotti finiti immessi sul mercato, in particolare nei segmenti della prima infanzia disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013.
Specifiche tecniche e parametri di composizione
Il nuovo alimento è descritto come un olio ottenuto dal ceppo ATCC-20889 della specie di microalghe Schizochytrium limacinum. Le specifiche inserite in tabella 2 fissano i seguenti requisiti compositivi:
- indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g;
- indice di perossido: ≤ 5,0 meq/kg di olio;
- umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %;
- insaponificabili: ≤ 4,5 %;
- acidi grassi trans: ≤ 1,0 %;
- DHA: ≥ 32 %;
- valore di p-anisidina: ≤ 10.
Entrata in vigore e decorrenza della tutela
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato che l’iscrizione è autorizzata dal 18 agosto 2025 e che la data finale della tutela dei dati è il 18 agosto 2030. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’olio derivato da Schizochytrium limacinum (ATCC-20889) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Ambito di uso autorizzato
L’impiego autorizzato riguarda le formule per lattanti e le formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013, nel rispetto di tale normativa.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per cinque anni a decorrere dal 18 agosto 2025 solo BioPlus Life Sciences è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso della società. I dati scientifici del fascicolo che soddisfano l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere usati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni dalla data di entrata in vigore senza consenso.
Etichettatura
La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium limacinum".
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Il nuovo alimento è descritto come olio ottenuto dal ceppo ATCC-20889 della specie Schizochytrium limacinum. Sono fissati i seguenti parametri: indice di acidità ≤ 0,5 mg KOH/g; indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg di olio; umidità e sostanze volatili ≤ 0,05 %; insaponificabili ≤ 4,5 %; acidi grassi trans ≤ 1,0 %; acido docosaesaenoico (DHA) ≥ 32 %; valore di p-anisidina ≤ 10.
Entrata in vigore e decorrenza della tutela
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato che l’iscrizione è autorizzata dal 18 agosto 2025 e che la data finale della tutela dei dati è il 18 agosto 2030.
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