Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07785/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e alla rideterminazione della pena già operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente alla pena, ha confermato la sua responsabilità penale per furto e tentato furto aggravati commessi in concorso con altri. Con il primo motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p.; la Corte rileva che la censura sull'art. 114 c.p. è una mera riproposizione dei motivi di appello già disattesi e quindi è aspecifica, mentre la censura sull'art. 625-bis c.p. è nuova, non essendo stata dedotta in appello, oltre a risultare formulata in fatto e in modo assertivo. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. in tema di reato continuato, contestando la motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite; la Corte reputa il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha correttamente individuato il reato più grave, la pena base e ha motivato gli aumenti in modo distinto per gruppi omogenei di reati, in termini sufficienti a verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti legali, senza trasformare la continuazione in un cumulo materiale di pene.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del concorso di minima importanza non può essere invocata in cassazione con motivi meramente ripetitivi rispetto all'appello già esaminato e disatteso; la censura deve essere specifica e argomentata.

  • art. 625-bis c.p.

    La doglianza sull'attenuante speciale non è scrutinabile in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; il giudice di legittimità non può esaminare per la prima volta questioni nuove di fatto.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare separatamente gli aumenti per i singoli reati satellite; la motivazione può essere resa anche per gruppi omogenei, purché consenta il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti legali.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo i motivi di appello già esaminati e respinti, perché manca la necessaria specificità critica rispetto alla decisione impugnata.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, specie quando richiedano una nuova valutazione del fatto o degli elementi probatori.
  • Nel reato continuato, la determinazione della pena richiede l'individuazione del reato più grave, della pena base e di aumenti autonomamente motivati per ciascun reato satellite o per gruppi omogenei di reati; la motivazione è sufficiente se rende verificabile il rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito né introdurre diversi criteri di ricostruzione fattuale ritenuti più plausibili dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.