Cassazione Penale, Sentenza n. 6844/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la mancata retrodatazione della misura cautelare ex art. 297 comma 3 c.p.p.: l'imputato chiedeva che la misura applicata con ordinanza del 13/9/2023 fosse retrodatata al 2/1/2023 (data di un'altra misura cautelare relativa ad estorsioni del 2019), sostenendo che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano già noti o desumibili al momento della prima mozione cautelare e che vi fosse connessione/continuità con le contestazioni precedenti (anche in relazione all'appartenenza a contesti associativi). Denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione del Tribunale, che aveva escluso la retrodatazione per carenza dei presupposti sia quanto al reato associativo (mancanza del requisito di anteriorità/desumibilità degli elementi) sia quanto alle estorsioni (assenza di "connessione qualificata" e di elementi desumibili dalla prima ordinanza e diverso compendio indiziario).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che: (1) per il reato associativo mancava il presupposto dell'anteriorità/desumibilità dei fatti rispetto alla prima ordinanza; la carcerazione non costituisce di per sé prova automatica di dissociazione e andava valutata la situazione concreta, valutazione che il Tribunale ha svolto in modo non manifestamente illogico; (2) per le estorsioni la retrodatazione non può operare in assenza della connessione qualificata (art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) e della desumibilità degli elementi probatori della seconda ordinanza al momento della prima richiesta cautelare; il Tribunale ha motivato che i compendi indiziari erano radicalmente distinti e pertanto la retrodatazione non era dimostrata dall'interessato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza della durata della misura cautelare richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza potessero essere già contestati nella prima ordinanza; è necessario che gli elementi a fondamento della seconda misura siano desumibili al momento della prima ordinanza.
art. 416-bis cod. pen.
In tema di associazione mafiosa la carcerazione non determina automaticamente la cessazione della permanenza nel sodalizio: la carcerazione realizza una presunzione relativa di non interruzione che va valutata sulla base degli elementi concreti e non su un automatismo.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; applicata nel quadro delle contestazioni di reati comuni valutate insieme alla questione cautelare e di retrodatazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevante come ulteriore contestazione relativa a estorsioni con aggravanti; considerata nel complesso delle imputazioni oggetto delle misure cautelari.
art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Definisce la "connessione qualificata" tra fatti (unitaria ideazione criminosa, concorso formale o legame teleologico): la retrodatazione tra procedimenti diversi richiede la ricorrenza di tali profili per ritenere desumibili i fatti già dalla prima ordinanza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il modo di sintesi dei motivi in sede di impugnazione; qui usato per la rappresentazione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio secondo cui per la retrodatazione è necessario che i fatti potessero essere già contestati nella prima ordinanza; richiama il requisito della anteriorità e della desumibilità degli elementi indiziari.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020
Affermato che la carcerazione non equivale automaticamente a interruzione della permanenza nell'associazione mafiosa; va operata una valutazione concreta degli elementi di dissociazione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015
Principio secondo cui l'onere di dimostrare la desumibilità degli elementi indiziari dalla prima misura spetta a chi chiede la retrodatazione.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297 comma 3 c.p.p. richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza fossero anteriori e "desumibili" dagli elementi già disponibili al momento della prima ordinanza: non basta la mera coincidenza temporale delle mozioni cautelari.
- In ipotesi di associazione mafiosa la semplice carcerazione successiva non prova automaticamente la cessazione del vincolo associativo: occorre valutare concretamente elementi di dissociazione o di perdurante collegamento con il sodalizio.
- Quando le indagini sono frammentate in atti/provvedimenti diversi davanti allo stesso ufficio, per far valere la retrodatazione è necessario dimostrare che il nucleo indiziario della successiva misura era già desumibile dalla prima e non si tratta di accertamenti autonomi basati su fonti distinte.
- La connessione qualificata tra fatti (unitaria ideazione criminosa, concorso formale o legame teleologico) è un requisito rilevante per unificare o retrodatare misure cautelari tra procedimenti diversi; la sua assenza ostacola la retrodatazione.
- L'onere probatorio relativo alla richiesta di retrodatazione grava su chi la invoca: è necessario documentare e illustrare in modo concreto le risultanze che permettono di ritenere i fatti già noti all'epoca della prima ordinanza.
- Nel valutare richieste cautelari e di retrodatazione il giudice deve motivare sulla qualità e sulla desumibilità delle fonti indiziarie; valutazioni logiche e congrue del giudice sulle fonti non sono facilmente censurabili in cassazione.
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