Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del 26 aprile 2026, adottata dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: deliberazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale che ha escluso la candidatura alla carica di consigliere comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla candidatura alle elezioni comunali, disposta perché, alla data di presentazione della candidatura, egli risultava ancora consigliere comunale in carica presso un altro Comune, in violazione degli artt. 56 e 60 del d.lgs. n. 267/2000. Ha dedotto, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 56 TUEL, del favor partecipationis e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che le dimissioni dalla precedente carica, sottoscritte il 24 aprile 2026, avrebbero dovuto produrre effetti già da tale data, anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, nonostante fossero state trasmesse via PEC il 27 aprile e protocollate il 28 aprile. Ha inoltre contestato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, negando di aver reso una dichiarazione falsa. In via subordinata, ha sostenuto che, anche considerando efficaci le dimissioni dalla data della presentazione o protocollazione, la causa ostativa sarebbe comunque cessata prima della pubblicazione delle liste e della conoscibilità della candidatura, senza pregiudizio per la competizione elettorale e senza concreto interesse pubblico all’esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il divieto previsto dagli artt. 56 e 60 TUEL come requisito di candidabilità, che deve sussistere al momento della presentazione della candidatura. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente secondo l’art. 38, comma 8, TUEL; la mera sottoscrizione privata recante la data del 24 aprile, priva di data certa e non ancora presentata all’ente, non è idonea a produrre effetti retroattivi. Poiché la candidatura era stata presentata il 25 aprile, mentre le dimissioni erano state trasmesse il 27 aprile e protocollate il 28 aprile, il candidato risultava ancora consigliere comunale in carica sia alla data della candidatura sia alla data dell’esclusione. La Sottocommissione ha quindi correttamente disposto l’esclusione, trattandosi di atto dovuto e non rimesso a valutazioni discrezionali sull’incidenza concreta della successiva rimozione della causa ostativa. Il giudice ha inoltre ritenuto corretta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, poiché la dichiarazione sostitutiva del 23 aprile, con cui il ricorrente aveva dichiarato di non essere consigliere in carica in altro Comune, presentava astrattamente profili di mendacio o falsità. È stata disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

    La disposizione stabilisce un requisito di candidabilità volto a impedire il cumulo di cariche e a garantire correttezza, trasparenza e serietà della competizione elettorale; il requisito deve sussistere alla data di presentazione della candidatura.

  • art. 60, comma 1, n. 12, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (…) 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

    La norma individua la causa ostativa alla candidatura di chi ricopra una carica elettiva in altro ente locale.

  • art. 60, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Individua nel giorno fissato per la presentazione delle candidature lo spartiacque temporale per la rilevanza della rimozione della causa di incandidabilità, precludendo la considerazione di una rimozione successiva.

  • art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Le dimissioni, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

    Le dimissioni acquistano rilevanza giuridica in base alla loro presentazione all’ente e alla conseguente assunzione al protocollo; la sola sottoscrizione anteriore, priva di data certa, non retroagisce.

  • art. 28, comma 8, d.P.R. n. 570/1960

    Fissa il termine per la presentazione delle candidature, nella fattispecie scaduto alle ore 12:00 del 25 aprile 2026.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Costituisce la base della dichiarazione sostitutiva resa dal candidato circa l’assenza di condizioni ostative alla candidatura; la dichiarazione relativa alla mancata titolarità di altra carica è stata ritenuta astrattamente suscettibile di profili di mendacio o falsità.

  • art. 129 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale applicato alle controversie relative agli atti del procedimento elettorale preparatorio.

Massime di principio

  • Il divieto per il consigliere comunale in carica di candidarsi alla medesima carica in altro Comune costituisce un requisito di candidabilità, anche se la normativa lo denomina formalmente come causa di ineleggibilità, e deve sussistere alla data di presentazione della candidatura.
  • La causa ostativa derivante dalla titolarità di altra carica elettiva può essere rimossa, ai fini della candidatura, soltanto mediante dimissioni presentate secondo le forme di legge prima della presentazione della lista; la successiva trasmissione o protocollazione delle dimissioni non produce effetti retroattivi sulla base della sola data di sottoscrizione privata.
  • In assenza di un requisito di candidabilità alla data della presentazione della candidatura, l’esclusione è un atto dovuto e l’amministrazione non può valutare discrezionalmente la concreta incidenza della successiva rimozione della causa ostativa sulla competizione elettorale.
  • La successiva integrazione del requisito di candidabilità non rende valida una candidatura originariamente priva del requisito, anche se interviene prima della pubblicazione delle liste, della conoscibilità della candidatura o dello svolgimento delle elezioni.
  • La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica è doverosa quando, nell’ambito della verifica elettorale, emerga un possibile contrasto tra una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato e la situazione risultante dagli accertamenti amministrativi; ciò non equivale all’accertamento definitivo della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.