Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari (18/01/2021) che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione in favore di Cristoforo Loglisci per il periodo 8/03/2002 - 6/12/2002. I fatti originari riguardavano contestazioni per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi alla normativa sui stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il Procuratore contestava la decisione ritenendo che vi fossero elementi decisivi a carico: dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, il rinvenimento di vaglia postali indicati come provenienti dall'organizzazione criminale, riconoscimenti fotografici operati da pentiti, e richiamava inoltre che l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; infine censurava la quantificazione dell'indennizzo accordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, dichiarandolo infondato e sostanzialmente manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori erano prive di riscontri e, prese isolate, non erano idonee a provare dolo o colpa grave; il riferimento ai vaglia postali era generico e non specificato; il riconoscimento fotografico non dimostrava in modo univoco conoscenza personale o frequentazione; precedenti condanne non pertinenti agli addebiti non potevano essere valorizzate; la "vicinanza" generica a esponenti del clan era priva di specificità e non probativa. Quanto al quantum liquidato a titolo di indennizzo, le censure del Procuratore erano aspecifiche e non idonee a rimettere in discussione la misura adottata dalla Corte d'appello. Conseguentemente il provvedimento di riparazione resta confermato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che inquadra il reato per il quale Loglisci era indagato; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori riferiti dall'accusa non fossero sufficienti a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma sulittuante la disciplina degli stupefacenti, richiamata tra gli addebiti originari; la Corte ha ritenuto che le prove a sostegno di tale addebito non fossero concrete e corroborate.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola le cause di non punibilità/assoluzione; la sentenza di proscioglimento richiamata non ha impedito alla Corte d'appello di valutare la mancanza di riscontri agli elementi indiziari che giustificassero la misura cautelare, e la Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini della riparazione, l'argomentazione del P.M. basata su tale riferimento.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 (Denaro)
Richiamata dalla Corte per delineare i limiti della valorizzazione della frequentazione di soggetti criminali quale indizio di colpa grave; la Corte ha applicato i criteri di recente giurisprudenza richiedendo riscontri concreti per qualificare la frequentazione come elemento ostativo alla riparazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se non corroborate da riscontri concreti, non sono di per sé idonee a dimostrare dolo o colpa grave ai fini dell'ostatività alla riparazione per ingiusta detenzione.
- Riferimenti generici (es. "vaglia provenienti dall'organizzazione") devono essere specificati e documentati; in assenza di specificità non possono costituire base decisiva.
- Il riconoscimento fotografico non prova automaticamente conoscenza personale o stabile frequentazione: occorrono elementi contestuali e di conferma.
- Precedenti o condanne non attinenti agli addebiti che hanno giustificato la misura cautelare non possono essere valorizzati per escludere la riparazione.
- Le contestazioni sull'entità dell'indennizzo richiedono censure motivate e l'indicazione degli elementi omessi dalla Corte di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a ribaltare la liquidazione.
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