Cassazione Civile, Ordinanza n. 34832/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di impianti acquedottistici di proprietà della società, affidati al Comune a seguito di sequestro in veste di custode giudiziario. La società aveva chiesto in giudizio il pagamento di somme corrispondenti al valore d'uso e reddituale degli impianti per il periodo di utilizzazione, oltre ad altre somme a diverso titolo; il Comune aveva opposto domande di compensazione e di rimborso delle spese di gestione. Dopo una lunga sequenza di giudizi di merito e di legittimità, la Corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande della società avanzate solo nel giudizio di rinvio, rigettando l'indebito arricchimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria era sempre stata volta alla condanna del Comune al pagamento di una somma e che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato nuove le richieste riproposte in rinvio; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che non vi era stata proposizione di domande nuove, ma solo diversa qualificazione giuridica di fatti già dedotti; il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo unico, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione nella misura di tre quarti delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società perché la parte parzialmente soccombente in primo grado, se intende ottenere l'accoglimento di domande o eccezioni non accolte, deve proporre appello incidentale, altrimenti si forma il giudicato sul rigetto; nel caso concreto la società non aveva riproposto in appello l'intera domanda risarcitoria, ma aveva concentrato le difese solo sull'azione di indebito arricchimento e sulle modalità di calcolo della rivalutazione, sicché le ulteriori domande formulate soltanto in rinvio erano inammissibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello. È stato rigettato anche il ricorso incidentale del Comune, poiché il giudice del rinvio, quando provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza all'esito globale del processo e può compensare in tutto o in parte le spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice di rinvio qualifica come nuove domande che non erano state riproposte in appello dalla parte parzialmente soccombente, la quale aveva l'onere di coltivarle con appello incidentale.
art. 345 c.p.c.
In sede di impugnazione non possono essere introdotte domande nuove; nel caso concreto le ulteriori richieste economiche formulate solo nel giudizio di rinvio sono state considerate nuove perché non già riproposte nei precedenti gradi di impugnazione.
art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non riproposte dalla parte parzialmente soccombente si intendono rinunciate, con formazione del giudicato sul rigetto.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 91 c.p.c.
Il giudice del rinvio, chiamato anche a regolare le spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza all'esito globale della lite e può disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa richiede il carattere sussidiario; la Corte richiama il precedente del 2018 che aveva già escluso la legittimazione passiva del Comune sotto questo profilo.
Massime di principio
- La parte che sia risultata solo parzialmente vittoriosa in primo grado, se intende ottenere l'accoglimento delle domande o eccezioni non accolte, deve proporre appello incidentale; in difetto, opera la presunzione di rinuncia e si forma il giudicato sul rigetto.
- La diversa qualificazione giuridica di una domanda già ritualmente coltivata non integra domanda nuova; tuttavia tale principio non opera se, nei gradi di impugnazione, la parte non abbia riproposto l'intero petitum sostanziale e introduca le ulteriori richieste solo in sede di rinvio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
- Quando la causa è rinviata anche per la regolazione delle spese, il giudice del rinvio deve valutare la soccombenza all'esito complessivo del processo e può compensare, in tutto o in parte, le spese dei vari gradi anche se il risultato di singole fasi sia stato favorevole a una parte.
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