Sentenza n. 2387/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti; -n -OMISSIS-del 07/07/2025, con cui il dirigente scolastico ha reso noto che per l'anno scolastico 2025/2026 l'alunno non avrà la copertura completa delle ore di lezione, di cui necessità secondo quanto statuito in sede di redazione PEI;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno 2025/2026 e comunicazione scolastica relativa alla mancata copertura dell'intero orario previsto dal PEI
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno, ritenendola insufficiente rispetto al fabbisogno concreto del minore. Il verbale del GLO del 3 giugno 2025, relativo alla verifica finale del PEI 2024/2025, attestava la necessità di una copertura integrale delle 30 ore settimanali di frequenza mediante insegnante di sostegno, in ragione della grave disabilità del minore, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il ricorrente contestava quindi l'inadeguata quantificazione delle ore di sostegno. Il TAR aveva già rilevato in sede cautelare che il procedimento di assegnazione non era necessariamente concluso, poiché potevano essere attribuite ulteriori ore in deroga nell'ambito dell'organico di fatto, senza che potesse operare un limite astratto al monte ore necessario a garantire il diritto allo studio dello studente disabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il genitore, con memoria del 30 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La sopravvenuta redazione del PEI 2025/2026, adottato il 31 ottobre 2025 e formalizzato nel febbraio 2026, aveva riconosciuto la necessità dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, quantificando il sostegno in 30 ore settimanali. Il giudice non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'originaria assegnazione di 18 ore. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale: l'amministrazione non aveva prodotto gli atti del procedimento e si era costituita con memoria meramente formale; inoltre, pur essendo consapevole sin dall'inizio dell'anno scolastico del fabbisogno del minore, aveva assicurato la copertura integrale soltanto dopo la chiusura del primo quadrimestre.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento decisorio relativo alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Individua la situazione di gravità della disabilità del minore, rilevante ai fini della concreta determinazione del sostegno scolastico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base giuridica per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione, da parte dell'amministrazione scolastica, del numero di ore di sostegno corrispondente al fabbisogno accertato dal PEI, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere correlata alle concrete esigenze educative e assistenziali dello studente disabile risultanti dal PEI e dalle valutazioni del GLO; non può essere giustificata mediante un limite astratto e predeterminato di monte ore, potendo rendersi necessaria l'assegnazione di ore ulteriori in deroga nell'ambito dell'organico di fatto.
- Anche quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il comportamento processuale delle parti e la probabile fondatezza della pretesa originaria.
- La mancata produzione degli atti del procedimento e la costituzione dell'amministrazione mediante una memoria meramente formale possono incidere sulla regolazione delle spese, soprattutto quando l'amministrazione abbia riconosciuto solo tardivamente il fabbisogno di sostegno già conosciuto all'inizio dell'anno scolastico.
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