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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23197/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il riesame della convalida del trattenimento di uno straniero nel CPR. Il Tribunale di Potenza aveva emesso un decreto di rigetto nell'ambito del procedimento di riesame; il soggetto trattenuto ha proposto ricorso per cassazione contro tale decreto. Dal testo disponibile non emergono specificamente i singoli motivi di censura dedotti nel ricorso, né il contenuto puntuale delle doglianze, ma solo l'esito processuale di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, direttiva UE n. 115 del 2008

    Richiamato come base del procedimento di riesame della convalida del trattenimento dello straniero nel CPR.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale del procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione avverso il decreto emesso nel riesame della convalida del trattenimento dello straniero, la mancanza di specifiche censure idonee a sostenere il ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando le parti intimate non svolgono attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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