Ordinanza n. 623/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2023/190592 richiesto in data 02/12/2023 ai sensi del D.P.C.M del 21.12.2021, emesso dal SUI di Napoli il 21/07/2025 e notificato al ricorrente il 27/10/2025 presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli; del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli il 27/10/2025 e notificato in pari data; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del SUI di Napoli di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato nell’ambito della procedura prevista dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021, nonché il provvedimento del Questore di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Tra le censure cautelari dedotte rientrava la pretesa violazione delle garanzie difensive nel procedimento di revoca. Il ricorrente ha inoltre prospettato il diritto al rilascio di un permesso per attesa occupazione e ha richiamato una nuova opportunità lavorativa, documentata mediante una generica proposta di assunzione. Il giudice rileva tuttavia che non sono stati allegati né assistiti da principio di prova elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non è stata provata l’effettività del rapporto di lavoro originariamente posto a fondamento del nulla osta; e non risultano circostanze sopravvenute, non imputabili al ricorrente, che abbiano determinato l’interruzione o cessazione di un rapporto lavorativo effettivamente esistente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. La censura relativa alla pretermissione delle garanzie difensive è stata ritenuta recessiva, poiché il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa l’esistenza di elementi che avrebbero potuto condurre l’Amministrazione a una diversa decisione. Il giudice ha inoltre considerato non comprovata l’effettività del rapporto di lavoro ab origine dichiarato, sicché le doglianze non appaiono idonee a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto, posto a base della revoca del nulla osta e dell’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno. È stata ritenuta preclusa, in questa prospettiva, anche la possibilità del permesso per attesa occupazione, perché la fattispecie non riguarda la cessazione successiva di un rapporto lavorativo effettivo, ma la sua originaria inesistenza e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti. La nuova proposta di assunzione è stata ritenuta generica e non decisiva nella fase cautelare, pur potendo essere sottoposta all’Amministrazione per un eventuale riesame alla luce delle sopravvenienze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la sommaria deliberazione propria della fase cautelare; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per sospendere gli atti impugnati.
D.P.C.M. 21 dicembre 2021
È richiamato quale fonte della procedura nell’ambito della quale era stato richiesto il nulla osta al lavoro subordinato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative può risultare recessiva quando il ricorrente non alleghi né fornisca un principio di prova circa l’esistenza di elementi fattuali o difensivi potenzialmente idonei a determinare un diverso esito del procedimento.
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato può trovare sostegno nel giudizio di inattendibilità del rapporto di lavoro originariamente dichiarato quando il ricorrente non dimostri l’effettiva instaurazione del rapporto e non fornisca elementi idonei a superare tale valutazione amministrativa.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o l’interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente per circostanze non imputabili allo straniero; tale titolo non è configurabile quando il rapporto risulti originariamente inesistente.
- Una generica proposta di assunzione sopravvenuta non è, di per sé, idonea a fondare la sospensione cautelare dei provvedimenti precedentemente adottati, ma può essere sottoposta all’Amministrazione per un eventuale riesame della situazione.
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