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Ordinanza

Ordinanza n. 2785/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-attitudinale relativo al concorso per l'assunzione di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato, con esiti delle prove attitudinali, colloquio e atti istruttori connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso all'esito delle prove di accertamento delle qualità attitudinali, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento. Ha contestato, in particolare, gli esiti dei test psico-attitudinali, le risultanze del colloquio, i verbali e l'istruttoria sottesa alla valutazione, nonché gli atti connessi, domandando in via principale la dichiarazione di idoneità o, in subordine, la rinnovazione della prova davanti a una commissione terza e imparziale. Dal testo emerge che le censure erano dirette a prospettare vizi di illegittimità della valutazione, tra cui travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Il ricorrente ha inoltre valorizzato giudizi favorevoli ottenuti in altra procedura concorsuale, relativa al reclutamento VFP1 nella Marina Militare nel 2022, quale elemento asseritamente incompatibile con il successivo giudizio di inidoneità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione. Sulla base della documentazione prodotta dall'Amministrazione, e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse tali vizi né gli altri profili di illegittimità dedotti. Ha inoltre escluso, allo stato, la contraddittorietà della valutazione di inidoneità, anche considerando che i risultati dei test psico-attitudinali erano inferiori alla media di 12/20. Non è stata ritenuta significativa neppure la precedente valutazione favorevole conseguita dal candidato in altra procedura concorsuale, poiché i requisiti attitudinali richiesti per il servizio nella Polizia di Stato possono differire da quelli valutati per il servizio nella Marina Militare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 10, d.m. 22 febbraio 2006

    giudizio di inidoneità ex art. 5 co. 10 del DM 22/02/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di inidoneità espresso all'esito dell'accertamento delle qualità attitudinali.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
  • Il giudizio tecnico-psico-attitudinale è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano un macroscopico travisamento dei fatti, un'illogicità della valutazione, un'incongruenza delle conclusioni o una carenza di motivazione.
  • Nella fase cautelare, la documentazione amministrativa può fondare il rigetto della sospensione quando, a un esame sommario, non risultino i vizi propri della valutazione tecnica né altri profili evidenti di illegittimità.
  • La precedente idoneità conseguita dal candidato in una diversa procedura concorsuale non dimostra di per sé la contraddittorietà del successivo giudizio di inidoneità, quando le procedure riguardino corpi o funzioni differenti e richiedano attitudini non necessariamente coincidenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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