Ordinanza n. 274/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del decreto di revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025 nonché l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025, con gli atti connessi al relativo procedimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025 e tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le ragioni poste a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 ottobre 2026. L'ordinanza non decide espressamente sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e non contiene una valutazione compiuta del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la trattazione della domanda cautelare e, in particolare, per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, nell'ambito della fase cautelare, di fissare direttamente la data di discussione del merito della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in tale sede la domanda cautelare con una misura sospensiva espressa.
- La fissazione dell'udienza di merito non equivale, di per sé, né alla sospensione dell'atto impugnato né a una valutazione definitiva sulla sua legittimità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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