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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02172/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione di un appartamento familiare da parte di un figlio adulto. I genitori, che avevano in precedenza disponibilità del bene in quanto titolari di diritti reali e poi anche dopo la donazione della nuda proprietà a un altro figlio, hanno chiesto il rilascio dell'immobile e un'indennità per l'occupazione senza titolo, sostenendo che il rapporto fosse un comodato precario cessato con diffide scritte. L'occupante ha contestato l'esistenza di un comodato, sostenendo che la permanenza nell'abitazione derivasse dall'adempimento spontaneo di un dovere di mantenimento o di assistenza alimentare in ragione del proprio stato di bisogno; ha inoltre eccepito l'erroneità del rito locatizio, il difetto di legittimazione attiva dei genitori e ha chiesto in via riconvenzionale gli alimenti. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 447-bis c.p.c. per l'applicazione del rito locatizio a una controversia che, a suo dire, non riguardava un comodato ma un negozio familiare di mantenimento; 2) violazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. per difetto di legittimazione ad agire dei genitori non più proprietari dell'immobile; 3) violazione degli artt. 438 e 443 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto a continuare a occupare l'immobile quale modalità di adempimento dell'obbligo alimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha indicato in concreto quale pregiudizio difensivo sarebbe derivato dall'adozione del rito locatizio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, nella concessione di un immobile in comodato, ciò che conta è la disponibilità materiale e non contra ius del bene da parte del comodante, mentre è irrilevante lo status dominicale in senso stretto; la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la disponibilità del bene da parte dei genitori quale presupposto della concessione in comodato. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo perché volto a contestare l'apprezzamento di fatto sullo stato di bisogno del ricorrente, profilo rimesso al giudice di merito e non adeguatamente censurato; inoltre non era stata specificamente impugnata la statuizione secondo cui l'eventuale tema degli alimenti restava comunque precluso dal contesto volontaristico in cui l'abitazione era stata concessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    La doglianza sul rito locatizio è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, poiché non era chiarito in concreto il pregiudizio difensivo derivante dalla scelta del rito.

  • artt. 81, 99 e 100 c.p.c.

    La censura sulla legittimazione attiva è stata ritenuta inammissibile; nella controversia sul comodato rileva la disponibilità materiale del bene da parte del concedente, non la sua titolarità formale del diritto reale.

  • artt. 438 e 443 c.c.

    La censura relativa agli alimenti è stata reputata inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto sullo stato di bisogno, rimesso al giudice di merito, e comunque non investiva la ratio per cui l'occupazione era stata concessa volontariamente e non per adempiere un obbligo legale.

  • art. 418 c.p.c.

    È stata richiamata la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali per mancato rispetto delle forme previste in materia di rito speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mera deduzione della violazione di norme processuali non basta se non viene indicato in che modo concreto il vizio abbia inciso sul diritto di difesa.
  • In tema di comodato di immobile, ai fini della legittimazione del comodante a chiedere il rilascio, è decisiva la materiale disponibilità del bene e non la sola titolarità formale del diritto reale.
  • La qualificazione del rapporto come comodato precario consente al concedente di ottenere la restituzione del bene a semplice richiesta, quando il godimento non sia sorretto da un titolo diverso e specificamente provato.
  • Le questioni che implicano un accertamento di fatto, come lo stato di bisogno ai fini alimentari, non possono essere rivalutate in cassazione se il ricorso non censura correttamente la motivazione e la decisiva ratio della sentenza impugnata.
  • Le domande riconvenzionali nel rito speciale devono rispettare le forme previste dal codice di rito; la loro inammissibilità può essere confermata se la censura non investe specificamente tale ratio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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