Sentenza del 01/07/2020 n. 823 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa commerciale - costi - deducibilità - contabilizzazione - inerenza all'attività - sono necessari. Inerenza - strumentalità all'impresa - è necessaria - utilità all'imprenditore come persona fisica - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva dedotto, ai fini del reddito d'impresa commerciale, i costi relativi all'acquisto di tre autovetture e di una motocicletta. L'Amministrazione contestava la deducibilità di tali costi per mancanza del requisito di inerenza: i beni risultavano utili soprattutto alla persona dell'imprenditore e non strumentali all'attività d'impresa svolta.
La decisione
Il giudice ha richiamato il principio secondo cui i costi sono deducibili solo se regolarmente contabilizzati, documentati e inerenti all'attività d'impresa, intendendo l'inerenza come connessione e funzionalità dei beni/servizi rispetto all'attività stessa. Ha escluso la deducibilità dei costi nella misura in cui l'utilità era riconducibile esclusivamente alla sfera personale dell'imprenditore; eventuali quote deducibili possono essere riconosciute solo se il contribuente dimostra la strumentalità o l'uso prevalente professionale.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (principi di deducibilità dei costi d'impresa)
La deducibilità richiede contabilizzazione regolare, documentazione e inerenza rispetto all'attività d'impresa; costi con utilità esclusiva per l'imprenditore come persona fisica non sono deducibili.
Massime di principio
- Per essere deducibile, un costo deve essere regolarmente contabilizzato, documentato e funzionale (inerente) all'attività d'impresa: non è sufficiente che sia utile all'imprenditore in quanto persona fisica.
- L'inerenza va valutata come connessione e funzionalità del bene o servizio rispetto all'attività: prova dell'uso effettivo per l'impresa (es. destinazione, attività svolte, congruità) è decisiva.
- Nel caso di veicoli e motoveicoli il contribuente deve fornire elementi concreti (registro chilometrico, intestazione, contratti, politiche aziendali, ripartizione uso professionale/privato) per dimostrare la strumentalità; in assenza di tali elementi la deducibilità viene esclusa o ridotta.
- Se l'uso è promiscuo, la deducibilità può essere ammessa in misura proporzionale solo se la quota d'uso professionale è provata.
- L'onere della prova circa l'inerenza e l'effettivo utilizzo professionale grava sul contribuente.
- Acquisti multipli di beni di medesima tipologia (es. più autovetture) sono soggetti a scrutinio sulla congruità rispetto alle esigenze dell'impresa: la mera utilità personale non giustifica la deducibilità.
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