Risoluzione n. 281 del 4/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene non elusiva la scissione parziale proporzionale del comparto immobiliare di GAMMA di Alfa e Beta spa, purché realizzata come rappresentato e con valide ragioni economiche. Viene però precisato che il capitale della beneficiaria deve riflettere la natura delle poste di patrimonio netto della scissa e che resta fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Scissione parziale proporzionale di ramo immobiliare e valutazione antielusiva
Scissione parziale proporzionale di ramo immobiliare di GAMMA di Alfa e Beta spa
La risoluzione esamina un interpello relativo a una scissione parziale proporzionale di una società operante nel settore della pelletteria, con trasferimento del comparto immobiliare a una società di nuova costituzione. L’analisi dell’Agenzia delle Entrate riguarda in particolare il profilo antielusivo dell’operazione ai sensi dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Contesto societario e struttura dell’operazione
La società istante ha un capitale sociale di euro 517.000,00, suddiviso in parti uguali tra i soci Alfa e Beta, e svolge attività di produzione, vendita e commercio di cinture e altri articoli in pelletteria. Il patrimonio aziendale risulta fortemente inciso da due immobili industriali:
- un fabbricato industriale utilizzato direttamente dalla società, di circa 2.500 mq;
- un fabbricato industriale di circa 1.200 mq concesso in locazione a terzi.
Gli immobili sono iscritti in bilancio al 31.12.2005 per complessivi euro 1.165.206. Su uno di essi grava un mutuo ipotecario originario di euro 464.811, con debito residuo al 31.12.2005 pari a euro 209.191. Il comparto immobiliare presenta quindi un valore netto di euro 956.015, a fronte di un patrimonio netto complessivo di euro 1.247.731.
La società rappresenta che l’elevata incidenza del patrimonio immobiliare rende difficoltosa l’acquisizione della quota del 50% detenuta dal socio Beta da parte dei figli del socio Alfa, interessati a proseguire l’attività industriale.
Ragioni dell’operazione e obiettivi dichiarati
Secondo quanto esposto nell’istanza, il socio Beta intende realizzare l’investimento iniziale, ma non dispone di eredi o discendenti che possano proseguire l’attività. I figli del socio Alfa, già dipendenti della società, manifestano invece l’intenzione di entrare nel futuro dell’impresa e valutano l’acquisto della partecipazione del 50% del capitale sociale detenuta da Beta.
L’istante chiarisce inoltre che:
- il valore economico della partecipazione di Beta sarebbe stimabile in circa 1,2-1,5 milioni di euro, con un capital gain atteso di circa 1-1,3 milioni di euro;
- il valore dell’azienda al netto del ramo immobiliare sarebbe compreso tra euro 2,1 e 2,6 milioni;
- il comparto immobiliare oggetto di scissione avrebbe un valore di circa euro 2,2-2,3 milioni, al netto del mutuo residuo;
- il comparto immobiliare rappresenterebbe circa il 50% del valore economico complessivo della società.
L’operazione è quindi motivata, nella prospettazione dell’istante, da esigenze di separazione tra attività industriale e immobiliare, dalla volontà di facilitare l’ingresso di nuovi soci nell’attività produttiva e dal ricambio generazionale.
Modalità della scissione prospettata
La scissione è descritta come una scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare, con attribuzione del medesimo, inclusivo del mutuo ipotecario per l’importo del debito residuo alla data dell’operazione, a una nuova società a responsabilità limitata destinata all’attività di locazione di beni immobili.
La soluzione interpretativa proposta prevede:
- neutralità fiscale della scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR;
- esecuzione a valori di libro, senza emersione di avanzo o disavanzo;
- attribuzione delle quote della beneficiaria ai soci della scissa in modo proporzionale alle rispettive partecipazioni.
Uno degli immobili trasferiti alla beneficiaria sarà locato alla stessa GAMMA spa, mentre l’altro continuerà a essere locato a terzi, sempre a prezzi di mercato.
Parere dell’Agenzia sul profilo antielusivo
L’Agenzia richiama l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e ricorda che un’operazione può essere considerata elusiva solo se ricorrono congiuntamente più elementi, tra cui:
- riconducibilità a una delle fattispecie previste dal terzo comma dell’articolo 37-bis;
- aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento;
- perseguimento di un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema;
- assenza di valide ragioni economiche.
Richiamando anche la prassi del Comitato Consultivo, l’Agenzia afferma che la scissione, anche non proporzionale, è di per sé fiscalmente neutrale e non elusiva quando avviene in continuità di valori fiscali e senza sottrarre i beni al regime d’impresa. I plusvalori immobiliari trasferiti resteranno tassabili secondo le ordinarie regole al momento di eventuale cessione o assegnazione ai soci.
L’operazione potrebbe diventare elusiva solo se inserita in un disegno unitario volto a creare una società contenitore per successiva rivendita delle partecipazioni, con spostamento della tassazione dai beni di primo grado ai titoli partecipativi. Nel caso esaminato, tuttavia, i soci dichiarano di non avere intenzione di alienare le azioni della beneficiaria dopo la scissione.
Quanto alla partecipazione della società scissa, l’Agenzia osserva che la cessione della sola quota detenuta da Beta, pari al 50%, non integra una cessione di partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., e non trasforma il disegno complessivo in uno strumento elusivo. Inoltre, l’eventuale donazione futura delle azioni della scissa da Alfa ai figli, se non strumentale a una successiva cessione, appare legittima e coerente con l’obiettivo del ricambio generazionale.
Valutazione delle ragioni economiche
L’Agenzia ritiene che la scissione sia sorretta da valide ragioni economiche, poiché mira a:
- snellire la struttura patrimoniale della società scissa;
- separare attività industriale e attività immobiliare;
- favorire l’ingresso di nuovi soci;
- agevolare il ricambio generazionale;
- consentire l’apporto di nuove strategie industriali.
Si richiama anche un precedente del Comitato Consultivo, secondo cui la scissione di un ramo immobiliare è coerente con la finalità di favorire la successione generazionale e l’ingresso di nuovi soci, soprattutto quando il valore degli immobili incide in modo rilevante sul patrimonio netto. Nel caso concreto, tale incidenza è ritenuta significativa, pari a circa il 50% del valore complessivo dell’azienda.
Condizioni poste e precisazioni finali
Il parere favorevole è espresso a condizione che l’operazione sia effettivamente realizzata secondo le modalità rappresentate nell’istanza. L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini fiscali, il patrimonio netto attribuito alla società beneficiaria dovrà riflettere proporzionalmente la natura di capitale e/o riserve di utili esistenti nella scissa prima della scissione; in altri termini, il capitale di costituzione della beneficiaria dovrà essere composto secondo la natura delle poste di patrimonio netto trasferite.
Il parere è reso sulla base dei fatti dichiarati nell’istanza, assunti come veri e concretamente realizzabili. Resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, di verificare l’esistenza di eventuali ulteriori atti o disegni elusivi non rappresentati.
Rilievo sulla soppressione del Comitato Consultivo
In chiusura, la risoluzione richiama la soppressione del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, disposta dal D.L. n. 223 del 2006, e precisa che con tale soppressione devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni dell’art. 21 della legge n. 413 del 1991 che ne disciplinavano l’attività, come chiarito dalla circolare n. 40/E del 27 giugno 2007.
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