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Risoluzione

Risoluzione n. 275 del 2/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che l’aliquota IVA del 4% ex n. 41-bis Tabella A, parte II, DPR 633/1972 si applica solo alle prestazioni socio-sanitarie rese direttamente a favore di anziani e inabili adulti in comunità; restano escluse le attività di mera gestione della struttura, fornitura pasti e pulizie generali. Nel caso della Residenza X, sono agevolabili solo alcune prestazioni di assistenza alla persona, mentre i servizi di governo struttura, pasti e pulizie/stoviglie vanno tassati con aliquota ordinaria.

IVA al 4% per prestazioni socio-sanitarie in comunità rese da cooperative

Aliquota IVA agevolata per prestazioni socio-sanitarie in comunità

La risoluzione esamina l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, in relazione a servizi resi da una cooperativa all’interno di una casa protetta e di una RSA. L’Amministrazione finanziaria distingue tra prestazioni socio-sanitarie rese direttamente alle persone assistite e servizi generici resi alla struttura.

Quesito presentato

La ALFA Servizi società cooperativa, incorporante della BETA Servizi cooperativa sociale, faceva parte di un’associazione temporanea di imprese aggiudicataria di un appalto comunale per la gestione, presso la Residenza X, di:

  • assistenza di base;
  • fornitura pasti;
  • pulizie locali;
  • rigoverno stoviglie.

La struttura ospitava:

  • 27 persone nella casa protetta, anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti per cause sociali, funzionali e/o sanitarie;
  • 27 persone nella RSA, anziani e non anziani non autosufficienti con esiti di malattie cronico-degenerative, bisognosi di continua assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica.

La cooperativa chiedeva se tutti i servizi resi all’interno della Residenza X potessero beneficiare dell’IVA al 4% ai sensi del n. 41-bis.

Tesi del contribuente

La società riteneva applicabile l’aliquota ridotta a tutti i servizi appaltati, sostenendo che:

  • fossero resi a favore di anziani o inabili adulti;
  • fossero prestati da una cooperativa in esecuzione di un contratto di appalto;
  • avessero natura assistenziale, poiché assistenza di base, pasti, pulizie e lavaggio stoviglie erano finalizzati alla cura degli ospiti.

Secondo l’istante, nel complesso tali attività potevano essere assimilate a prestazioni di assistenza domiciliare in “comunità o simili”.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che il n. 41-bis della Tabella A, parte II, DPR 633/1972 prevede l’IVA del 4% per le:

  • prestazioni socio-sanitarie ed educative;
  • prestazioni di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese;
  • rese in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, anche in situazioni di disadattamento o devianza;
  • effettuate da cooperative e loro consorzi, direttamente o in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.

La norma richiede quindi, congiuntamente:

  • la natura socio-sanitaria/educativa della prestazione;
  • la destinazione a uno dei soggetti indicati dalla disposizione.

Valutazione delle prestazioni rese nella Residenza X

Dalla documentazione contrattuale emerge che il raggruppamento di imprese svolgeva i servizi secondo un capitolato speciale di appalto, con corrispettivi distinti e prestazioni dettagliate.

Prestazioni di cui al punto 3.1 del capitolato

Sono state considerate attività di governo della struttura, tra cui:

  • riordino del letto, della stanza e degli spazi comuni;
  • pulizia e igiene della struttura, compresa aerazione e illuminazione;
  • ricambio della biancheria;
  • trasporto della biancheria sporca e prelievo di quella pulita;
  • chiusura e apertura degli accessi.

Per l’Agenzia, tali attività, pur ricomprese sotto la rubrica di “servizio socio-assistenziale”, sono dirette alla gestione della struttura e non costituiscono prestazioni socio-sanitarie rese direttamente agli anziani o inabili adulti. Pertanto, non beneficiano dell’aliquota del 4%.

Prestazioni di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5

Rientrano invece tra le prestazioni socio-sanitarie agevolate quelle che incidono direttamente sulla persona assistita, tra cui:

  • aiuto nella mobilità, igiene personale, bagno, vestizione, alimentazione e preparazione al riposo;
  • assistenza all’autosufficienza e alla deambulazione;
  • interventi igienico-sanitari semplici, controllo dei farmaci, prevenzione decubiti, pronto soccorso, supporto infermieristico e raccordo con i sanitari;
  • attività di socializzazione, animazione, integrazione con il nucleo familiare e con il contesto relazionale.

Queste attività sono considerate prestazioni socio-sanitarie rese direttamente a beneficio di anziani e inabili adulti in comunità e sono quindi soggette all’IVA del 4%.

Servizi di fornitura pasti e pulizie

Ulteriori servizi erano disciplinati dagli articoli 11 e 14 del capitolato:

  • preparazione e distribuzione dei pasti, con oneri per derrate e attrezzature a carico del committente;
  • pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie degli ambienti.

L’Agenzia qualifica tali attività come generiche prestazioni di servizi rese direttamente alla struttura assistenziale e non come prestazioni socio-sanitarie in favore degli ospiti. Di conseguenza, esse non rientrano nel campo applicativo del n. 41-bis e non fruiscono dell’aliquota agevolata del 4%.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

La risposta all’interpello conclude che:

  • sono agevolabili al 4% solo le prestazioni socio-sanitarie rese direttamente agli anziani e inabili adulti, corrispondenti alle attività descritte nei punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 del capitolato;
  • non sono agevolabili le attività di governo della struttura di cui al punto 3.1;
  • non sono agevolabili neppure i servizi di fornitura pasti, pulizia locali e rigoverno stoviglie disciplinati dagli articoli 11 e 14 del capitolato.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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