Risoluzione n. 276 del 2/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che gli abbonamenti SIAE a data libera sono annullabili entro il quinto giorno lavorativo successivo al primo evento teoricamente fruibile, purché lo spettatore non abbia già utilizzato la prestazione. Richiamate anche le ipotesi generali di annullamento dei titoli di accesso e i precedenti chiarimenti interpretativi.
Annullabilità degli abbonamenti a data libera ex art. 7 del decreto 13 luglio 2000
Annullabilità degli abbonamenti a data libera ex articolo 7 del decreto 13 luglio 2000
La risoluzione affronta il tema dei termini entro i quali può essere annullato un abbonamento c.d. "a data libera" emesso dalla SIAE. Il chiarimento si fonda sulla disciplina dell’annullamento dei titoli di accesso e sull’estensione di tale disciplina anche agli abbonamenti.
Quesito posto dalla SIAE
La SIAE osserva che gli abbonamenti a data libera consentono allo spettatore di scegliere liberamente, entro un determinato arco temporale, un numero prestabilito di eventi. Chiede quindi quale sia il termine per procedere all’annullamento del titolo in relazione a questa particolare tipologia di abbonamento.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la SIAE, l’abbonamento a data libera dovrebbe poter essere annullato fino al giorno dell’ultimo evento utile per fruire interamente degli spettacoli acquistati. A titolo esemplificativo, un abbonamento valido per tre spettacoli nel mese di giugno sarebbe annullabile fino al 28 giugno.
Disciplina normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 7 del decreto 13 luglio 2000, che disciplina l’annullamento del titolo di accesso:
- il comma 1 prevede che il titolo di accesso possa essere annullato mediante idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ne ha consentito l’emissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento;
- il comma 2 dispone che il titolo erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato immediatamente con la registrazione prevista dal comma 1;
- il comma 3 stabilisce che, in caso di mancata effettuazione dell’evento, il titolo può essere annullato con le stesse modalità del comma 1 entro i termini di versamento delle imposte.
La norma, dunque, individua le ipotesi in cui è possibile annullare il titolo di accesso e ne definisce le modalità e i termini, con riferimento ai titoli emessi tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Chiarimenti amministrativi già forniti
La circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 aveva già sintetizzato la disciplina, precisando che l’annullamento può avvenire:
- in via generale, entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
- immediatamente, se il titolo è stato emesso per errore ma non ancora rilasciato, ai sensi del comma 2;
- entro i termini di versamento delle imposte, se l’evento non si effettua e sia previsto il rimborso dei corrispettivi, ai sensi del comma 3.
Estensione della disciplina agli abbonamenti
La risoluzione n. 27 del 28 febbraio 2007 aveva già chiarito che la procedura di annullamento si applica sia ai titoli emessi per la singola manifestazione sia agli abbonamenti. In particolare, con riferimento all’abbonamento, il "quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento" va inteso come il quinto giorno successivo al primo evento fruibile con l’abbonamento, sempre che il titolare non abbia già usufruito della prestazione spettacolistica.
Conclusione dell’Agenzia
Alla luce di tali precedenti, l’Agenzia ritiene che anche per gli abbonamenti a data libera l’annullamento sia possibile secondo la regola generale dell’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000: il titolo è annullabile entro il quinto giorno lavorativo successivo al primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l’abbonamento, purché il soggetto non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo.
Rilievo finale
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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