Risoluzione n. 282 del 5/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità del bonus aggregazioni a una nuova S.r.l. che riceve in conferimento tre aziende indipendenti e operative da almeno due anni. Viene confermato che il maggior valore iscritto fino a 5 milioni di euro può ottenere riconoscimento fiscale, purché restino rispettate le condizioni normative e i vincoli antiabuso, inclusa l’assenza di ulteriori operazioni straordinarie nei quattro periodi d’imposta successivi salvo procedura di disapplicazione.
Incentivi fiscali per aggregazioni aziendali: conferimento di tre aziende in una nuova S.r.l. ex art. 176 TUIR
Incentivi fiscali per il conferimento di tre aziende in una nuova S.r.l.
La risoluzione esamina la possibilità di applicare il regime agevolativo previsto per le operazioni di aggregazione aziendale di cui all’art. 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’ipotesi di conferimento di tre aziende in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi dell’art. 176 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate conclude per la sussistenza dei requisiti richiesti e quindi per la spettanza del beneficio nei limiti previsti dalla norma.
Contesto operativo e operazione programmata
Il caso riguarda tre società di persone, operanti come stabilimenti balneari e titolari di concessioni demaniali distinte, che intendono aggregarsi per realizzare un più ampio progetto di ristrutturazione e valorizzazione delle aree di spiaggia nel quadro di un piano particolareggiato comunale.
Le società istanti sono:
- ALFA S.n.c.
- BETA S.n.c.
- GAMMA S.n.c.
L’operazione prevista consiste nel conferimento delle tre aziende, opportunamente periziate ai sensi dell’art. 2465 c.c., in una S.r.l. di nuova costituzione, utilizzando il regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR. L’operazione dovrebbe svolgersi tra ottobre e novembre 2007.
Situazione dei soci e operazioni preliminari sulle partecipazioni
Prima del conferimento, le partecipazioni delle società vengono in parte riorganizzate mediante cessioni e donazioni di quote.
Per ALFA S.n.c. la compagine sociale è indicata come:
- A (padre) 60%
- B (figlia) 20%
- C (figlio) 20%
Per BETA S.n.c.:
- D (marito) 35%
- E (moglie) 15%
- F (cognata di D) 15%
- G (figlio di F, nipote di D) 17,5%
- H (figlio di F, nipote di D) 17,5%
Per GAMMA S.n.c.:
- I (marito) 70%
- L (moglie) 30%
Nel periodo precedente al conferimento:
- D ed E cedono a titolo oneroso, in parti uguali, le proprie quote ai tre nipoti G, H e M.
- I e L donano parte delle rispettive quote ai figli N e O, con l’obiettivo di far sì che ciascun familiare detenga una quota del 25% del capitale sociale di GAMMA S.n.c.
Quesito e tesi dei contribuenti
Le società chiedono di sapere se l’operazione possa beneficiare del cosiddetto "bonus aggregazioni". Sostengono che tutte le condizioni di legge siano rispettate perché:
- il soggetto conferitario sarà una S.r.l. di nuova costituzione, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR;
- il requisito dell’operatività per almeno due anni sarebbe soddisfatto, in quanto le aziende sono attive dal 1986;
- le tre società non farebbero parte di alcun gruppo e non sarebbero tra loro collegate da vincoli partecipativi o contrattuali rilevanti ai fini del controllo ex art. 2359 c.c.;
- le cessioni e donazioni di quote intervenute prima del conferimento non inciderebbero sulla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Le società indicano inoltre una stima complessiva dei valori delle aziende tra 1.700.000 e 2.000.000 euro, con un avviamento stimato tra 1.000.000 e 1.200.000 euro.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia riepiloga che l’art. 1, commi 242-249, della legge n. 296/2006 introduce una forma di riconoscimento fiscale gratuito, fino a un massimo di 5 milioni di euro complessivi, del:
- disavanzo da concambio derivante da fusioni e scissioni;
- maggior valore iscritto dalla conferitaria in caso di conferimento d’azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR.
L’agevolazione rappresenta una deroga al principio di neutralità previsto dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR e mira a favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese.
Requisiti per accedere al beneficio
Per fruire dell’agevolazione, l’Agenzia richiama la necessità di una preventiva istanza di interpello alla competente Direzione Regionale ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000.
I requisiti da dimostrare sono i seguenti:
- Requisito soggettivo: il soggetto risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia.
- Requisito oggettivo: l’aggregazione deve avvenire tramite fusione, scissione o conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR.
- Requisito temporale: l’operazione deve essere effettuata negli anni 2007 o 2008.
- Requisito di operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni, avendo svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio precedente l’efficacia dell’operazione.
- Requisito di indipendenza: le imprese non devono appartenere al medesimo gruppo, né essere collegate da partecipazioni o controlli diretti o indiretti ex art. 2359 c.c.
- Requisito di anzianità delle condizioni: nei due anni precedenti l’operazione, le imprese devono essersi trovate ininterrottamente nelle condizioni che consentono il riconoscimento dell’agevolazione.
Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto
L’Agenzia ritiene che, nel caso esaminato, il requisito soggettivo sia soddisfatto perché il soggetto conferitario sarà una S.r.l. di nuova costituzione.
Ritiene inoltre soddisfatti:
- il requisito oggettivo, poiché l’operazione consiste in un conferimento d’azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR;
- il requisito temporale, perché il conferimento è previsto tra ottobre e novembre 2007.
Quanto all’operatività, l’Agenzia richiama la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui il beneficio può spettare anche nei casi di più conferimenti d’azienda verso una società di nuova costituzione, purché le società conferenti siano indipendenti e operative da almeno due anni. Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta risulta che le tre società erano operative nei periodi d’imposta 2005 e 2006, come emerge dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali, e risultano operative anche ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994.
Sul requisito dell’indipendenza, l’Agenzia prende atto delle dichiarazioni delle società circa l’assenza di vincoli partecipativi, contrattuali o di controllo e la mancata appartenenza a un gruppo societario.
Anche il requisito previsto dal comma 245 viene considerato soddisfatto, poiché le società dichiarano di essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti la domanda, nelle condizioni di operatività e indipendenza richieste dalla legge.
Esito dell’interpello e effetto fiscale
Sulla base dei dati forniti, assunti come completi e veritieri, l’Agenzia conclude che nella fattispecie sussistono tutti i requisiti previsti dai commi 242-245 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
Di conseguenza, la società conferitaria potrà applicare il comma 243, che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro.
Decadenza dall’agevolazione e controlli antiabuso
La risoluzione richiama infine il comma 248, secondo cui la società risultante dall’aggregazione decade dal beneficio se, nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR, oppure cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242-249, salvo attivazione della procedura di disapplicazione prevista dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.
Resta inoltre fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, l’eventuale presenza di ulteriori atti, fatti o negozi inseriti in un più ampio disegno elusivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 4 ott 2007Risoluzione n. 278 del 4/10/2007
- Risoluzione · 4 ott 2007Risoluzione n. 279 del 4/10/2007
- Risoluzione · 4 ott 2007Risoluzione n. 280 del 4/10/2007
- Risoluzione · 4 ott 2007Risoluzione n. 281 del 4/10/2007
- Risoluzione · 2 ott 2007Risoluzione n. 275 del 2/10/2007
- Risoluzione · 2 ott 2007Risoluzione n. 276 del 2/10/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →