Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 279 del 4/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attestato di iscrizione anagrafica e quello di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell’Unione europea sono soggetti a imposta di bollo fin dall’origine, così come le relative istanze, nella misura di euro 14,62. Non si applica l’argomento della gratuità previsto per la carta di soggiorno dei familiari extra UE, poiché non integra un’esenzione fiscale espressa.

Imposta di bollo su attestato di iscrizione anagrafica e attestato di soggiorno permanente per cittadini UE

Imposta di bollo su attestato di iscrizione anagrafica e attestato di soggiorno permanente

La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di bollo dei documenti rilasciati dal Comune ai cittadini dell’Unione europea: l’attestato di iscrizione anagrafica e l’attestato di soggiorno permanente. Il chiarimento prende le mosse da un interpello del Ministero dell’Interno e conclude nel senso della piena imponibilità dei documenti e delle relative istanze.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva 2004/38/CE, che disciplina il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare:

  • l’art. 9 prevede che il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi si iscriva all’anagrafe e riceva immediatamente un’attestazione contenente nome e dimora;
  • l’art. 14 riconosce il diritto al soggiorno permanente al cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni;
  • l’art. 16 dispone che, su richiesta dell’interessato, il Comune rilasci un attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Viene inoltre richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, che conferma l’obbligo di iscrizione anagrafica per i soggiorni superiori a tre mesi e il rilascio dell’attestazione all’atto della richiesta, nonché il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente entro 30 giorni dalla domanda.

Quesito posto dal Ministero dell’Interno

Il Ministero chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare a:

  • attestato di iscrizione anagrafica;
  • attestato di soggiorno permanente.

Il dubbio nasce anche dal fatto che non esiste, nell’ordinamento italiano, un documento analogo per cittadini italiani o stranieri da assumere come termine di comparazione diretto.

Tesi interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante richiama l’art. 25 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui i documenti in questione sono rilasciati gratuitamente o dietro pagamento di una somma non superiore a quella richiesta ai cittadini nazionali per documenti analoghi. Richiama inoltre gli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30 del 2007, che prevedono il rilascio gratuito della carta di soggiorno e della carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non cittadini UE, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale.

Da ciò vengono prospettate due possibili soluzioni:

  • esenzione dall’imposta di bollo, sostenendo che gli attestati hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva di un diritto, oltre al carattere facoltativo dell’attestato di soggiorno permanente;
  • assoggettamento a bollo, per assimilazione ai certificati della pubblica amministrazione, qualora la gratuità prevista per gli altri documenti non si estenda anche a questi atti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama gli artt. 3 e 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642:

  • l’art. 3 assoggetta a bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62, le istanze rivolte a uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere provvedimenti amministrativi o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
  • l’art. 4 prevede il medesimo trattamento per gli atti e provvedimenti degli organi della pubblica amministrazione rilasciati a richiesta dell’interessato.

Secondo l’Agenzia, gli attestati in esame rientrano in tale categoria, poiché sono certificazioni rilasciate dal Comune su richiesta del cittadino e, quindi, scontano l’imposta di bollo fin dall’origine.

Esclusione dell’esenzione per analogia con la carta di soggiorno

La risoluzione esclude che la previsione di gratuità contenuta nella direttiva 2004/38/CE e recepita dal d.lgs. n. 30 del 2007 per la carta di soggiorno e la carta di soggiorno permanente dei familiari possa essere estesa agli attestati rilasciati ai cittadini dell’Unione.

L’Agenzia osserva che:

  • la gratuità prevista dalla normativa europea e nazionale mira a non gravare il cittadino del costo del servizio, non a introdurre un’esenzione tributaria espressa;
  • in materia fiscale, le esenzioni devono essere previste in modo esplicito dal legislatore e non possono essere applicate per analogia;
  • il legislatore, quando ha inteso esentare taluni atti da imposte o diritti, lo ha fatto in modo espresso.

Richiama anche un precedente orientamento secondo cui il termine “gratuitamente” non comporta di per sé l’esenzione dall’imposta di bollo.

Conclusione

La risoluzione conclude che:

  • l’attestato di iscrizione anagrafica rilasciato al cittadino dell’Unione è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972;
  • l’attestato di soggiorno permanente rilasciato al cittadino dell’Unione è anch’esso soggetto a bollo fin dall’origine, per la medesima ragione;
  • anche le relative istanze sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, nella misura di euro 14,62.

La soluzione proposta dal Ministero dell’Interno, che tendeva a equiparare tali documenti alla carta di soggiorno gratuita prevista per i familiari di cittadini UE, non viene ritenuta condivisibile in assenza di una specifica previsione normativa di esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.