Risoluzione n. 280 del 4/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dalla ZETA allo Stato Maggiore dell’Esercito possono essere non imponibili IVA solo se lo Stato Maggiore opera direttamente per conto della NATO. La sola natura NATO della ZETA non è sufficiente: occorre il collegamento funzionale e soggettivo previsto dall’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR 633/1972.
non imponibilità IVA per operazioni rese allo Stato Maggiore dell’Esercito per conto NATO
Non imponibilità IVA per forniture alla NATO tramite ZETA
La risoluzione esamina un interpello presentato dallo Stato Maggiore dell’Esercito in relazione ad acquisti di beni e servizi effettuati tramite la ZETA, nell’ambito di programmi di supporto logistico connessi a operazioni NATO fuori dal territorio nazionale. Il documento definisce i presupposti applicativi dell’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di non imponibilità IVA.
Quesito sottoposto
Lo Stato Maggiore dell’Esercito segnala di aver ricevuto mandati per approvvigionamenti relativi a:
- implementazione di un sistema destinato all’impiego da parte dei contingenti operanti nei teatri operativi fuori dal territorio nazionale;
- parti di ricambio per un apparato di rilevazione di aggressivi chimici.
L’Amministrazione evidenzia che il ricorso alla ZETA è consentito per l’approvvigionamento di beni e servizi connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze Armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale. Tale programma è richiamato come legittimato dall’Agreement IT 53, finalizzato ad assicurare il supporto logistico di sistemi d’arma, mezzi e materiali residuali delle Forze Armate degli Stati membri NATO e a definire in modo collettivo le esigenze comuni riducendone i costi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo lo Stato Maggiore dell’Esercito, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalla ZETA nei confronti dell’Amministrazione della Difesa dovrebbero essere considerate non imponibili ai fini IVA, in quanto di essenziale rilevanza strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della NATO.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR n. 633/1972, secondo cui sono non imponibili:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli Stati membri;
- ai quartieri militari internazionali;
- agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato nord Atlantico;
- all’amministrazione della difesa, quando agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo trattato.
Il documento richiama inoltre la risoluzione 14 maggio 1994, n. 362, con la quale era stato chiarito che il beneficio della non imponibilità IVA presuppone:
- sotto il profilo soggettivo, che le operazioni siano rese in favore degli organi militari o sussidiari indicati dalla norma;
- sotto il profilo oggettivo, che le operazioni siano necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali di tali enti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che non assume rilievo, ai fini dell’agevolazione, il fatto che la ZETA sia un organismo interno alla struttura organizzativa della NATO. Ciò che conta è verificare se i servizi ricevuti dallo Stato Maggiore dell’Esercito siano funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della NATO.
Ne consegue che la non imponibilità IVA può trovare applicazione solo quando le operazioni siano rese allo Stato Maggiore dell’Esercito che agisce direttamente per conto della NATO.
Esito
La conclusione della risoluzione è quindi restrittiva: l’agevolazione di cui all’art. 72, comma 3, n. 2, del DPR n. 633/1972 non dipende dalla mera appartenenza NATO del fornitore o del programma, ma richiede che il soggetto destinatario operi direttamente per conto della NATO e che le prestazioni siano strumentali alle sue funzioni istituzionali.
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