Risoluzione n. 278 del 4/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il TRUST GAMMA, istituito come trust irrevocabile di scopo a favore di un soggetto disabile, non ha beneficiari individuati ai fini fiscali e quindi è soggetto passivo IRES; il reddito prodotto dal 1º gennaio 2007 va imputato al trust e non al beneficiario indicato nell’atto istitutivo.
Soggettività passiva IRES di un trust di scopo
Trust GAMMA e soggettività passiva IRES
La risoluzione esamina, su istanza di interpello, se il TRUST GAMMA debba essere qualificato come soggetto passivo IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d), del Tuir, come modificato dalla legge finanziaria 2007. Il documento affronta il tema della imputazione del reddito del trust, distinguendo tra trust con beneficiari individuati e trust senza beneficiari individuati.
Quesito posto dall’istante
La sig.ra Beta Alfa, quale rappresentante legale e disponente del TRUST GAMMA, chiede se il trust possa essere considerato soggetto passivo IRES. Secondo la prospettazione dell’istante, dal 1º gennaio 2007 il reddito del trust dovrebbe essere imputato alla sig.ra Alfa Gamma, indicata come beneficiario individuato del trust, tramite il proprio tutore, in applicazione dell’art. 73, comma 2, del Tuir.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il comma 74 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 297, che ha modificato l’art. 73 del Tuir includendo espressamente i trust tra i soggetti passivi dell’IRES. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari stessi.
Valutazione dell’Agenzia
L’Amministrazione finanziaria osserva che, in ragione della versatilità dell’istituto, ai fini dell’imposizione occorre verificare la concreta struttura del singolo trust. In linea generale, individua due categorie:
- trust con beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- trust senza beneficiari individuati, i cui redditi sono tassati direttamente in capo al trust.
Caratteristiche del trust esaminato
Il TRUST GAMMA viene qualificato come trust irrevocabile di scopo, istituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere, con la finalità di assicurarne l’assistenza necessaria per tutta la vita e di evitare il ricovero in istituti di assistenza per invalidi. L’atto istitutivo prevede inoltre che il soggetto disabile sia nominato "beneficiario dei beni del trust".
Motivi della qualificazione come trust senza beneficiari individuati
Secondo l’Agenzia, il soggetto disabile non può essere correttamente considerato, in senso giuridico-fiscale, beneficiario dei beni del trust, ma piuttosto destinatario dell’assistenza che costituisce lo scopo del trust. Per questo motivo, il trust non può essere qualificato come trust con beneficiario individuato. Il documento sottolinea inoltre che, esaurito lo scopo del trust, il settlor, se vivente, può impartire disposizioni per l’assegnazione dei beni residui; in mancanza, i beni residui sono attribuiti ai parenti del settlor e del coniuge.
Esito
L’Agenzia conclude che, a decorrere dal 1º gennaio 2007, il reddito conseguito dal TRUST GAMMA deve essere imputato correttamente al trust stesso e non al beneficiario indicato nell’atto istitutivo. Il trust è quindi trattato come trust senza beneficiari individuati ai fini IRES.
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