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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06019/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che, pur prosciogliendolo penalmente per abolitio criminis, ha disposto la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La difesa sostiene che, all'epoca della commissione del fatto (13/06/2011), la fattispecie aveva rilevanza penale e che la trasformazione in illecito amministrativo operata successivamente non può avere efficacia retroattiva in base all'art. 1 L. n. 689/1981; inoltre contesta l'applicabilità alla fattispecie della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 141/2024 in assenza di norme intertemporali che autorizzino tale applicazione ai fatti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle disposizioni di depenalizzazione introdotte dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1, comma 1; art. 8 e art. 9), che prevedono la sostituzione della sanzione penale con una sanzione amministrativa e la possibilità di applicare tale disciplina anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza irrevocabile. Ha inoltre richiamato la sostituzione/abrogazione del d.P.R. n. 43/1973 operata dal d.lgs. n. 141/2024 e l'ampliamento della soglia depenalizzata, e ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 14370/2018 Frassanito) in tema di applicazione intertemporale delle depenalizzazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1

    «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda»

    La norma depenalizza le fattispecie punite esclusivamente con multa/ammenda, sostituendole con sanzioni amministrative; la Corte l'ha ritenuta applicabile anche a fatti anteriori all'entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza irrevocabile.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 8, comma 1

    «Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili»

    Previsione intertemporale che consente l'applicazione retroattiva (in senso favorevole) della depenalizzazione ai fatti commessi anteriormente, purché non siano definiti con sentenza o decreto irrevocabili.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9

    Stabilisce che, se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronunci sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e disponga la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione; tale meccanismo è stato applicato dalla Corte territoriale nel caso esaminato.

  • d.P.R. 43 del 1973, art. 291-bis

    Norma originaria che puniva l'introduzione e detenzione di tabacco lavorato estero fino a 10 kg con una sanzione pecuniaria; la disposizione è stata oggetto di depenalizzazione e successivamente sostituita dall'allegato al d.lgs. n. 141/2024.

  • d.lgs. n. 141 del 2024, art. 8, comma 1, lett. f)

    Ha abrogato/ridefinito disposizioni del d.P.R. n. 43/1973 nell'ambito di una revisione del sistema sanzionatorio doganale e delle accise; la Corte ha ritenuto che tale rinnovamento non impedisca l'applicazione delle depenalizzazioni già disposte dal d.lgs. n. 8/2016 nei casi pertinenti.

  • d.lgs. n. 141 del 2024, art. 7

    «Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto»

    Regola i riferimenti normativi tra la normativa previgente e le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, agevolando la continuità interpretativa.

  • d.lgs. n. 141 del 2024, allegato (art. 84)

    Ha sostituito l'art. 291-bis del d.P.R. 43/1973 e ampliato la soglia di depenalizzazione del tabacco lavorato estero fino a 15 kg convenzionali; ciò rafforza l'orientamento verso una più ampia applicazione di sanzioni amministrative anziché penali in tale materia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di pronunciare la sentenza prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 quando l'azione penale è stata esercitata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per l'assegnazione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere le spese del procedimento ai sensi di tale articolo.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Autorizza, in casi particolari, ad aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in via equitativa il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per i principi sulla responsabilità nella proposizione dei ricorsi e per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero ragioni per escludere la responsabilità lieve e ha comunque fissato la sanzione equitativa.

  • Cass. Sez. 3, n. 14370 del 16/01/2018 (Frassanito)

    Giurisprudenza richiamata che sostiene l'ammissibilità della applicazione intertemporale, in termini sostanzialmente retroattivi, della normativa più mite di depenalizzazione e argomenta contro l'assoluta esenzione dalle sanzioni delle condotte anteriori alla depenalizzazione, evitando sperequazioni.

Massime di principio

  • La depenalizzazione prevista da una norma (d.lgs. n. 8/2016) che contiene espressi criteri intertemporali (art. 8) può trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabile.
  • Quando una fattispecie penale viene trasformata in illecito amministrativo, il giudice che accerta l'abolitio criminis deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, dichiarare che 'il fatto non è previsto dalla legge come reato' e trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione.
  • Il principio di legalità e non-retroattività delle sanzioni amministrative sancito dall'art. 1 L. n. 689/1981 non impedisce l'applicazione retroattiva della disciplina di depenalizzazione ove la normativa che depenalizza contenga disposizioni transitorie esplicite che consentono tale applicazione.
  • La successiva riforma normativa che abroga o sostituisce disposizioni previgenti (es. d.lgs. n. 141/2024) non elimina automaticamente l'efficacia delle depenalizzazioni già operate, salvo che la nuova normativa esprima chiaramente una diversa disciplina intertemporale.
  • Se il procedimento penale è già stato definito con sentenza o decreto irrevocabile, la depenalizzazione non potrà essere applicata in senso favorevole e non potrà disporsi la trasmissione per l'irrogazione di sanzioni amministrative.
  • Dinanzi a dubbi sull'intertemporalità delle depenalizzazioni, la giurisprudenza tende ad evitare risultati manifestamente ingiusti o sperequazioni tra soggetti che hanno commesso la stessa condotta in epoche diverse, privilegiando l'applicazione della normativa più mite quando previsto dalle norme transitorie.

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