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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del 12 settembre 2025, recante misura di prevenzione, ex art.13 bis del D.L. n.14 del 2017.

Giustizia amministrativa202500599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina del 12 settembre 2025 recante misura di prevenzione ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina del 12 settembre 2025 con cui è stata adottata nei suoi confronti una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha valutato i precedenti dell'interessato e i fatti contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La motivazione si fonda sulla considerazione dei precedenti dell'interessato e dei fatti contestati, ritenuti ostativi all'accoglimento della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    La disposizione costituisce la base normativa della misura di prevenzione impugnata; il testo non specifica ulteriormente il contenuto del potere esercitato.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale norma relativa alla tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della disciplina processuale della fase cautelare.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Utilizzato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di una misura di prevenzione può essere respinta quando, alla luce dei precedenti dell'interessato e dei fatti contestati, il giudice ritenga insussistenti i presupposti per accordare la tutela interinale.
  • La valutazione cautelare relativa a una misura di prevenzione deve considerare, secondo quanto emerge dalla decisione, sia i precedenti della persona destinataria sia la consistenza dei fatti contestati.
  • Quando sussistono i presupposti di tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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