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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40970/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per delitto di bancarotta fraudolenta, articolando quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità per aver ignorato la natura di operazioni infragruppo e i presunti "vantaggi compensativi" derivanti alle società controllanti (Cappellani spa, Sanagest srl); 2) travisamento probatorio e carenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato, con dedotta natura di operazioni volte al rimborso soci e alla continuità aziendale; 2.1) ulteriore deduzione che le operazioni avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività e dunque non sarebbero state percepite come pericolose dall'imputato; 3) censura per selettiva estrapolazione delle prove da parte dei giudici di merito; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è proposto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e meramente ripetitive dei motivi di appello già plausibilmente risolti dai giudici di merito. Quanto al merito, ha confermato la ricostruzione della Corte d'Appello: trasferimento di 215.000 euro senza causale rintracciabile nelle scritture contabili e mancata giustificazione; azzeramento del credito di 400.000 euro relativo a un contratto preliminare qualificato come "caparra confirmatoria" per un riacquisto mai perfezionato, con la somma rimasta nella disponibilità di Sanagest. Le operazioni sono state compiute in un contesto di manifesta difficoltà economica della fallita (cessazione attività 2010) e risultano svantaggiose per Amos e pregiudizievoli per i creditori. La difesa non ha dimostrato un saldo finale positivo o un vantaggio netto per la fallita o per il gruppo tale da escludere la natura distrattiva; le allegazioni probatorie sono state considerate generiche e insufficienti a provare il travisamento. Le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in relazione a precedenti penali e alla gravità della sottrazione (oltre 600.000 euro). Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita l'oggetto dell'impugnazione alla materia e ai motivi ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti ammessi e molte censure sono state ritenute generiche oltre i limiti consentiti

  • art. 33 LF (relazione ex art. 33 legge fallimentare)

    La relazione del curatore fallimentare è richiamata dalla difesa come elemento probatorio ma, secondo la Corte, non scalfisce la valutazione complessiva della natura distrattiva delle operazioni

  • Legge fallimentare (R.D. 267/1942 - principi applicabili in materia di bancarotta)

    La fattispecie di bancarotta distrattiva è stata applicata sulla base della sottrazione di risorse dal patrimonio sociale pregiudizievole per i creditori; le operazioni intra-gruppo possono essere legittime solo se dimostrabile un vantaggio compensativo netto

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione su vantaggi compensativi (ex multis: Sez. 5, sent. n. 46689/2016; n. 16206/2017)

    Conferma il principio che la mera appartenenza al gruppo non esclude la distrazione: per escludere la rilevanza penale occorre la dimostrazione di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nell'interesse del gruppo

Massime di principio

  • In operazioni intra-gruppo, per escludere la bancarotta distrattiva è necessario dimostrare un saldo finale positivo e un vantaggio concreto e misurabile per la società depauperata o per il gruppo; la mera appartenenza al gruppo o l'esistenza di un beneficio per la capogruppo non sono sufficienti
  • Le operazioni prive di causale contabile o giustificazione documentale, soprattutto se effettuate in presenza di manifesta difficoltà economica della società, orientano verso la qualificazione come distrazione patrimoniale
  • Il vizio di travisamento probatorio in Cassazione richiede una dimostrazione chiara, specifica e non opinabile della difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni rese e l'interpretazione del giudice; deduzioni generiche o frammentarie sono inammissibili
  • Motivi generici, ripetitivi o meramente assertivi, che non espongono una critica logica e documentata alla motivazione dei giudici di merito, possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione
  • Le attenuanti generiche possono essere negate validamente quando emergono precedenti penali specifici e la gravità del fatto (es. ingenti somme sottratte) giustificano una misura restrittiva delle circostanze favorevoli

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