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Parere

Parere n. 983/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro la Prefettura di -OMISSIS-, avverso l’atto prefettizio riguardante la carenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza n. 88257 del 4.11.2022;

Giustizia amministrativa202400831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti prefettizi che hanno negato l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza per carenza dei requisiti morali e di buona condotta

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi straordinari, i provvedimenti prefettizi del 4 novembre 2022, del 22 marzo 2023 e del 1° luglio 2024, sostenendo: la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; la violazione degli artt. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 e dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; l’eccesso di potere e il difetto dei presupposti. Il ricorrente affermava che il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. lo esonerasse dal dichiarare la condanna riportata e che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, aventi esito nullo, confermassero la correttezza delle dichiarazioni rese al concorso. Contestava inoltre che la Prefettura avesse integrato o sanato solo successivamente l’originario difetto di motivazione mediante il nuovo procedimento e il provvedimento del 1° luglio 2024. L’Amministrazione sosteneva invece che la qualifica di agente di pubblica sicurezza costituisse un’autorizzazione di polizia soggetta anche all’art. 11 T.U.L.P.S., richiedente la buona condotta, e che la condanna irrevocabile per rapina in concorso, lesioni personali in concorso e porto d’armi, con pena di due anni di reclusione, fosse ostativa alla qualifica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta perché il provvedimento, indirizzato al Sindaco quale destinatario formale dell’istanza di conferimento, richiamava l’esito dell’istruttoria e l’emersione di una situazione ostativa. La successiva comunicazione del Comune aveva comunque consentito al ricorrente di conoscere integralmente i presupposti del diniego e di esercitare pienamente il diritto di difesa; inoltre, la Prefettura non era tenuta a inserire nella nota indirizzata al Sindaco tutti i dati giudiziari del privato, tutelati dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. Nel merito, la Sezione ha affermato che la non menzione ex art. 175 c.p. non estingue la condanna né ne elimina l’esistenza come fatto giuridico, ma opera nei limiti propri dei certificati del casellario rilasciati ai privati. L’amministrazione che deve attribuire una qualifica implicante affidabilità e buona condotta può acquisire e valutare anche precedenti penali coperti da non menzione. L’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986 richiede oggettivamente l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo. In ogni caso, il bando imponeva di dichiarare tutte le condanne penali riportate, senza eccezioni per quelle coperte da non menzione; la dichiarazione negativa è stata quindi ritenuta falsa. La condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi è stata considerata idonea a escludere anche il requisito della buona condotta previsto dall’art. 11 T.U.L.P.S.

Osservazioni

Difetto di motivazione

La motivazione sintetica del diniego è stata ritenuta sufficiente, poiché l’atto richiamava l’esito dell’istruttoria e la carenza dei requisiti, mentre la successiva comunicazione del Comune aveva consentito al ricorrente di conoscere i fatti ostativi e di difendersi. La tutela della riservatezza dei dati giudiziari giustificava inoltre la mancata indicazione analitica della condanna nella comunicazione indirizzata al Sindaco.

Non menzione della condanna e casellario giudiziale

Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. non estingue la condanna e non impedisce all’autorità pubblica, nell’esercizio di funzioni di polizia e nella valutazione dell’affidabilità morale, di acquisire e considerare il relativo precedente penale.

Requisito previsto dalla legge n. 65/1986

L’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986 richiede che l’interessato non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo. La condanna irrevocabile a due anni di reclusione per rapina, lesioni personali e porto d’armi integra una situazione ostativa.

Obblighi dichiarativi derivanti dal bando

L’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 non autorizza a omettere informazioni espressamente richieste dalla lex specialis. Poiché il bando imponeva di dichiarare tutte le condanne penali riportate, la dichiarazione negativa resa dal ricorrente è stata ritenuta falsa, indipendentemente dal beneficio della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione costituisce un presidio di legalità sostanziale insostituibile.

    La motivazione può essere sintetica quando richiama l’istruttoria e consente, anche mediante la successiva comunicazione degli atti, la conoscenza dei presupposti del provvedimento e l’esercizio della difesa.

  • art. 5, comma 2, l. 65/1986

    non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo

    Il requisito è oggettivo e non prevede eccezioni fondate sul beneficio della non menzione.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    requisito della buona condotta

    La qualifica di agente di pubblica sicurezza, quale autorizzazione di polizia, richiede un affidamento morale e di buona condotta valutabile anche sulla base di condotte penalmente rilevanti.

  • art. 175 c.p.

    beneficio della non menzione

    La non menzione non estingue la condanna e opera nei limiti della disciplina dei certificati del casellario giudiziale rilasciati ai privati.

  • artt. 24, comma 1, e 28, comma 8, d.P.R. 313/2002

    esclusione delle iscrizioni relative alle condanne delle quali sia stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale

    La disciplina limita la menzione nei certificati e l’obbligo dichiarativo nei casi previsti, ma non prevale su una specifica prescrizione del bando che imponga la dichiarazione di tutte le condanne penali riportate e non impedisce all’amministrazione di acquisire informazioni tramite i canali istituzionali.

  • art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957

    È richiamato quale fondamento del procedimento comunale di decadenza dal pubblico impiego conseguente alla mancata attribuzione della qualifica.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. non estingue la condanna penale né ne elimina l’esistenza come fatto giuridico; esso limita la menzione nei certificati del casellario rilasciati nei casi previsti dalla legge.
  • L’amministrazione competente ad attribuire una qualifica di polizia può acquisire e valutare, tramite i canali istituzionali, anche precedenti penali coperti da non menzione, quando tali precedenti rilevino ai fini dell’affidabilità e della buona condotta.
  • Il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986, consistente nel non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo, ha natura oggettiva e non viene meno per effetto della non menzione della condanna.
  • Quando il bando richiede espressamente la dichiarazione di tutte le condanne penali riportate, il candidato non può omettere una condanna per il solo fatto che essa non risulti nei certificati rilasciati con il beneficio della non menzione.
  • La motivazione di un provvedimento indirizzato formalmente a un’amministrazione può essere sintetica e non riportare dati giudiziari dettagliati quando l’atto richiami l’esito dell’istruttoria, la riservatezza imponga cautele e il destinatario sostanziale possa conoscere successivamente i presupposti del diniego ed esercitare pienamente la difesa.

Diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da un dipendente comunale assunto come agente di polizia locale, contro i provvedimenti prefettizi che hanno negato l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La ragione del diniego era individuata nella presenza di una condanna irrevocabile per rapina in concorso, lesioni personali in concorso e porto d’armi, con pena di due anni di reclusione e beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso per quindici posti di agente di polizia locale e aveva dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla legge n. 65/1986, producendo certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con esito nullo. Successivamente era stato assunto a tempo indeterminato da un altro Comune mediante utilizzo della graduatoria.

La Prefettura, sulla base delle informazioni della Questura, aveva comunicato al Comune l’impossibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il Comune aveva quindi avviato un procedimento di decadenza dal pubblico impiego, poi sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione dei provvedimenti prefettizi. Nel frattempo la Prefettura aveva avviato un ulteriore procedimento e, con provvedimento del 1° luglio 2024, aveva nuovamente respinto l’istanza di attribuzione della qualifica.

Censure del ricorrente

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che il diniego fosse genericamente motivato e non indicasse le ragioni concrete della carenza dei requisiti. Invocava inoltre gli artt. 24 e 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002, affermando che il beneficio della non menzione lo esonerasse dal dichiarare la condanna e rendesse legittime le dichiarazioni rese al concorso.

Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe inoltre tentato di integrare o sanare postumamente la motivazione originaria mediante il nuovo procedimento e il provvedimento del 1° luglio 2024. Egli sosteneva, infine, che l’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 dovesse essere interpretato in modo coordinato con la disciplina del casellario giudiziale e con la finalità rieducativa della pena.

Motivazione del provvedimento prefettizio

Il Consiglio di Stato ha escluso il difetto di motivazione. Il diniego era formalmente indirizzato al Sindaco, quale amministrazione che aveva richiesto il conferimento della qualifica, e non direttamente al dipendente. La motivazione richiamava l’esito dell’istruttoria e la presenza di una situazione ostativa.

La successiva comunicazione del Comune aveva consentito al ricorrente di acquisire la documentazione, conoscere la condanna rilevante e presentare osservazioni e deduzioni. Non risultava quindi un concreto pregiudizio al diritto di difesa. La Sezione ha inoltre ritenuto che la Prefettura non fosse tenuta a riportare nella comunicazione al Sindaco tutti i dati giudiziari del dipendente, in considerazione della tutela della riservatezza.

Non menzione e valutazione dei precedenti penali

La Sezione ha affermato che la non menzione prevista dall’art. 175 c.p. non elimina la condanna come fatto giuridico e non ne determina l’estinzione. Il beneficio incide sulla menzione nei certificati del casellario giudiziale rilasciati nei casi previsti dalla legge, in particolare nei rapporti con i privati.

Quando l’amministrazione deve attribuire una qualifica di polizia, essa può invece acquisire, attraverso i canali istituzionali, informazioni relative anche a precedenti coperti da non menzione. Tali informazioni possono essere utilizzate per valutare l’affidabilità e la buona condotta dell’interessato.

Requisiti per la qualifica e obblighi del bando

L’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986 richiede che l’interessato non abbia subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo. La condanna riportata dal ricorrente è stata ritenuta incompatibile con tale requisito, senza che il beneficio della non menzione potesse neutralizzarne gli effetti.

Inoltre, il bando imponeva di dichiarare tutte le condanne penali riportate, senza distinguere tra condanne menzionabili e condanne coperte dal beneficio. La dichiarazione negativa resa dal candidato è stata pertanto ritenuta falsa, indipendentemente dall’interpretazione dell’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002.

Buona condotta e natura dell’atto

Il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è stato qualificato come autorizzazione di polizia soggetta anche all’art. 11 T.U.L.P.S. La relativa attribuzione presuppone che l’interessato offra il necessario affidamento morale e di buona condotta.

La condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi è stata ritenuta, per la sua natura, idonea a escludere tale affidamento, considerato che la qualifica comporta l’esercizio di funzioni autoritative e il contatto diretto con i cittadini.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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