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Sentenza

Sentenza del 05/05/2022 n. 14348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009. L’ufficio sosteneva che la somma corrisposta dall’A.S.P. a G.D., in esecuzione di transazione riconducibile a una pronuncia del Tribunale del lavoro, fosse un risarcimento del danno da lucro cessante (mancato guadagno/retribuzione di risultato) e pertanto costituente reddito imponibile ai sensi dell’art. 6 T.U.I.R., soggetto a tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R. Il resistente ha rilevato che la somma era risarcitoria per perdita di chance/lesione della professionalità e dunque non fiscalmente imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione della C.T.R.: la somma corrisposta a G.D. ha natura di risarcimento per perdita di chance/danno emergente e non di reintegro di redditi non percepiti (lucro cessante). Pertanto l’importo non è tassabile come reddito di lavoro dipendente. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui sono imponibili solo le somme risarcitorie dirette a reintegrare la mancata percezione di redditi; il criterio usato per quantificare il risarcimento (anche richiamando il C.C.N.L.) non muta la natura non reddituale dell’attribuzione. Il ricorso è stato respinto e l’Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)

    La Corte interpreta la norma nel senso che le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare perdite di reddito (lucro cessante); se invece sono dirette a riparare un danno di natura diversa (es. perdita di chance, danno emergente) non costituiscono reddito imponibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 comma 1, lett. b

    Riferita dalla parte resistente/istante l’Agenzia quale disposizione applicabile per la tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quello di competenza; la Corte ricorda che la possibile applicazione della tassazione separata è rilevante solo se la natura della somma è quella di reintegro di redditi (lucro cessante).

  • Normativa/giurisprudenza richiamata (Cassazione: n. 9111/2002, n. 14241/2000, n. 29579/2011, n. 3632/2019, n. 25471/2018, n. 5108/2019)

    La giurisprudenza di legittimità consolidata distingue tra danno emergente (in genere non reddituale e non imponibile) e lucro cessante (reintegro di redditi, imponibile). In particolare la perdita di chance di progressione professionale rientra nella categoria del danno emergente, quindi non imponibile.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 52 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 08/06/2000) (richiamato in motivazione)

    Il mancato avvio della retribuzione di risultato previsto dal C.C.N.L. è stato qualificato come causa della perdita di chance professionale; la quantificazione del risarcimento facendo riferimento alle voci contrattuali non trasforma la natura risarcitoria in reddito imponibile.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura del risarcimento: se diretto a reintegrare redditi non percepiti (lucro cessante) è imponibile; se volto a riparare un danno emergente o perdita di chance è in genere non imponibile.
  • La qualificazione giuridica del titolo (sentenza del lavoro che accerta danno e transazione che lo estingue) è decisiva: una somma negoziata o liquidata come risarcimento per perdita di chance mantiene natura non reddituale anche se quantificata con criteri che fanno riferimento al trattamento contrattuale.
  • Il metodo di quantificazione (es. richiamo al C.C.N.L. o al mancato stipendio) è rilevante solo ai fini del quantum, non per cambiare la natura del credito: l’utilizzo di parametri retributivi non trasforma automaticamente il risarcimento in reddito imponibile.
  • In caso di controversie simili, raccogliere e documentare gli elementi che dimostrano che il danno è da perdita di chance o lesione professionale (accertamenti del giudice del lavoro, motivazioni che evidenziano la natura della pretesa) è fondamentale per opporsi a una ripresa fiscale.
  • Se il pagamento è diretto a reintegrare mancati redditi, attendersi possibile tassazione (anche separata se percepita in anni successivi); richiedere e conservare specifiche motivazioni della sentenza o dell'accordo transattivo che esplicitino la natura del danno riconosciuto.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce orientamento consolidato: l’Amministrazione finanziaria deve provare che il risarcimento era effettivamente diretto a compensare una perdita di reddito per poterlo assoggettare a imposta.

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