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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento della determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022, con cui è stato disposto formalmente che il ricorrente fosse sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44 a decorrere dal 21 dicembre 2021 e fino al 17 gennaio 2022, nonché che per i giorni di sospensione di cui sopra non fossero dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati; della determinazione n.-OMISSIS- dell’11 aprile 2022, con cui il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, avverso la determinazione del Capo di Stato Maggiore n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022; - del decreto n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022, prot. n. 30862, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, con il quale è stata stabilita una detrazione di anzianità di grado pari a 28 (ventotto) giorni; - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, avente ad oggetto “recupero emolumenti stipendiali non spettanti a seguito di sospensione del diritto di svolgere l''attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4-ter, c.3, D.L. 01.04.2021 n. 44'”; - della determinazione n. -OMISSIS- del 30 agosto 2022, notificata al ricorrente il 1 settembre 2022, con cui il Comando Regionale Veneto ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, avverso la Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto.

Giustizia amministrativa202201258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale, recupero degli emolumenti, detrazione di anzianità di grado e relativi provvedimenti gerarchici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui era stato sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 21 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, senza diritto alla retribuzione o ad altri emolumenti, nonché il successivo recupero stipendiale, la detrazione di 28 giorni dell'anzianità di grado e i provvedimenti di rigetto dei ricorsi gerarchici. Ha dedotto: l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44/2021 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.; il contrasto della disciplina sul consenso informato con gli artt. 3 e 21 Cost.; la violazione dell'art. 288 TFUE, del regolamento UE n. 953/2021 e della risoluzione n. 2361/2021; l'inapplicabilità dell'obbligo vaccinale durante l'assenza dal servizio, in quanto il ricorrente era assente per congedo o altra causa; l'illegittimità della sospensione senza retribuzione per violazione degli artt. 2 e 36 Cost.; l'illegittima detrazione dell'anzianità di servizio, non prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021; nonché la contraddittorietà e discriminazione della motivazione del provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento al decreto del 27 maggio 2022 nella parte in cui disponeva la detrazione dell'anzianità di servizio, mentre è stato respinto per il resto. Il TAR ha ritenuto infondate le censure costituzionali ed europee, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte EDU: l'obbligo vaccinale e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione costituiscono misure non irragionevoli o sproporzionate, funzionali alla tutela della salute collettiva e alla sicurezza dei contesti lavorativi, e non impongono all'amministrazione l'assegnazione a mansioni diverse. L'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa e sicurezza opera anche durante l'assenza dal servizio, poiché è collegato all'appartenenza alla categoria individuata dalla legge e non all'effettivo svolgimento attuale dell'attività lavorativa; l'assenza non costituisce, di per sé, causa di esenzione. La censura sulla motivazione è stata ritenuta irrilevante o comunque infondata. È stata invece accolta la censura sulla detrazione dell'anzianità: l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, quale disciplina speciale, prevede esclusivamente la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, senza consentire ulteriori conseguenze sanzionatorie o riflessi negativi sull'anzianità di servizio, sulla carriera o sugli istituti contributivi, salvo effetti derivanti da altre specifiche disposizioni o da principi inderogabili di legge. Il decreto è stato quindi annullato limitatamente alla detrazione dell'anzianità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella l. n. 76/2021

    l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati

    La disposizione individua in modo tassativo le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale: sospensione dall'attività lavorativa e mancata percezione della retribuzione e degli altri compensi. Non consente ulteriori effetti sfavorevoli, come la detrazione dell'anzianità di servizio, salvo quelli previsti da altre specifiche disposizioni o da principi inderogabili di legge.

  • art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati

    L'obbligo vaccinale non è subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e l'assenza dal lavoro non integra, di per sé, una causa di esenzione; rileva l'appartenenza del dipendente alla categoria soggetta all'obbligo.

  • artt. 4, 4-bis e 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    La disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale e sulla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela della salute e diritto al lavoro, nonché con la tutela della collettività.

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    Il congedo straordinario non esclude l'applicazione dell'obbligo vaccinale previsto per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati e le conseguenze lavorative dell'inadempimento non sono irragionevoli, in ragione delle finalità di tutela della salute collettiva e di prevenzione del contagio.

  • art. 32 Cost.

    La libertà di autodeterminazione sanitaria deve essere bilanciata con il diritto alla salute degli altri e con l'interesse della collettività; l'obbligo vaccinale può essere imposto quando la misura sia proporzionata e necessaria alla tutela della salute pubblica.

  • art. 36 Cost.

    La mancata corresponsione della retribuzione durante la sospensione prevista dall'art. 4-ter non viola il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, poiché deriva dalla temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Massime di principio

  • Per il personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è collegato all'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore e non all'effettivo e attuale svolgimento del servizio; l'assenza dal lavoro per congedo, malattia o altra causa non costituisce, di per sé, esenzione dall'obbligo, salvo le specifiche ipotesi di esenzione sanitaria previste dalla legge.
  • La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale è compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza, tutela della salute e diritto al lavoro quando costituisce misura proporzionata alla protezione della salute collettiva e alla sicurezza dei contesti lavorativi; l'amministrazione non è tenuta ad assegnare il lavoratore non vaccinato a mansioni diverse, salvo diversa previsione normativa.
  • L'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, in quanto disciplina speciale, prevede tassativamente quali conseguenze dell'inadempimento la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi; non può essere utilizzato per introdurre ulteriori conseguenze sfavorevoli, quali la detrazione dell'anzianità di servizio o la sterilizzazione dei relativi effetti sulla carriera e sugli istituti contributivi.
  • Gli effetti della sospensione derivante dall'obbligo vaccinale possono estendersi ad altri istituti soltanto quando ciò sia imposto da ulteriori specifiche disposizioni speciali o da principi inderogabili di legge; in assenza di tale base normativa, l'amministrazione non può aggiungere conseguenze sanzionatorie non previste dalla disciplina emergenziale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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