Cassazione Penale, Sentenza n. 9553/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania (05/11/2024) che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP (09/10/2024) con cui erano state applicate misure cautelari (obbligo di dimora e sospensione dall'esercizio dell'impresa, oltre ad altre misure per altri indagati). Il Farruggia contestava l'imputazione di partecipazione all'associazione finalizzata alla sottrazione di prodotti petroliferi alle accise e alla corretta IVA (art. 416 c.p. e art. 40 d.lgs. 504/1995), sostenendo: a) assenza di "affectio societatis" e rapporto limitato a una sola persona (Russo); b) incongruenze e inesattezze nelle fonti probatorie (GPS, e‑DAS, videosorveglianze, tempi di svuotamento, registro giornaliero e dichiarazioni autisti) che avrebbero dimostrato l'impossibilità delle consegne contestate; c) mancata valutazione del "tempo silente" e della attualità delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le due ordinanze (GIP e Tribunale del riesame) vanno lette unitariamente e integrano il quadro motivazionale; ha ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni sulle prove indiziarie (documentazione contabile e fiscale, e‑DAS, videosorveglianza, dati GPS, intercettazioni, sequestri) e sulla partecipazione del ricorrente al circuito fraudolento. Ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione alla luce della serialità, della professionalità e dell'organizzazione delle condotte e della personalità dell'indagato; ha respinto le censure relative a errori materiali sui luoghi e sulle toponomastiche come questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione)
Contestata la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata principalmente alla sottrazione di prodotti petroliferi alle accise; la Corte valuta la gravità indiziaria complessiva rispetto agli elementi indiziari raccolti
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 1 e art. 40
l'art. 1 definisce l'"accisa" come "imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici"
L'art. 40 è il reato-fine contestato (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa); la Corte ricorda la natura di "delitto permanente" e le soglie aumentative di pena per quantità rilevanti di prodotto
D.P.R. n. 633/1972 (IVA)
Richiamato per evidenziare la diversa aliquota IVA applicabile al gasolio per uso agricolo e il conseguente vantaggio fiscale ottenuto mediante la destinazione abusiva
art. 12 TUA e disciplina dell'e-DAS; Determ. Direz. ADM n. 138764/RU del 10/05/2020
la Determinazione Direttoriale stabilisce i contenuti obbligatori dell'e-DAS, tra cui il codice CRS e dati come codice accisa del deposito mittente, numero della fattura, targa del mezzo, data/ora di spedizione
La mancata corretta compilazione o l'alterazione degli e-DAS costituisce indice di illiceità e rende presunta l'illecita provenienza del carburante ai sensi della normativa sulle accise
art. 49 TUA (presunzione di illecita provenienza)
La circolazione di carburante senza la documentazione prevista o con documento falso determina la presunzione di illecita provenienza e l'applicazione delle sanzioni previste
art. 273, 274 e 275 c.p.p. (misure cautelari)
Norme richiamate per valutare gravità indiziaria e esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ricorda che per le misure cautelari la soglia probatoria è diversa e meno rigida rispetto al giudizio di merito
art. 382 c.p.p., comma 2 (flagranza per reato permanente)
Richiamato in relazione alla natura del reato di sottrazione all'accisa quale reato permanente, con conseguenze su misure e sequestri
art. 192 c.p.p. (valutazione degli indizi)
La Corte distingue la gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari dal diverso livello probatorio richiesto ai fini della condanna; ricorda che art. 273 richiama solo alcuni commi di art. 192
Massime di principio
- Le ordinanze cautelari correlate (GIP e riesame) vanno lette unitariamente: la motivazione dell'una può integrare l'altra e formare un unico percorso argomentativo.
- Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente una valutazione di "gravi indizi" che non richiede lo stesso livello di precisione e concordanza necessario per la condanna in dibattimento.
- Documenti di trasporto telematici (e‑DAS), dati GPS, videosorveglianze, intercettazioni e contabilità costituiscono fonti probatorie sinergiche: incongruenze formali o toponomastiche singole difficilmente scardinano un quadro indiziario complessivo forte.
- Contestazioni generiche o esclusivamente fattuali (es. puntualizzazioni su toponomastica o tempi tecnici) sono deboli in sede di cassazione se non accompagnate da elementi probatori precisi e nuovi da far valutare al giudice di merito.
- Sul tema dell'attualità delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla professionalità, serialità e organizzazione delle condotte anche se i fatti sono risalenti; occorre però che la difesa dimostri elementi concreti di cessazione o resipiscenza.
- Chi impugna misure cautelari davanti al riesame e poi in Cassazione deve specificare e documentare in modo puntuale le censure (non limitarsi a eccezioni generiche), perché il riesame e la Cassazione privilegiano la valutazione motivata e circostanziata.
- In casi di frodi sulle accise, la corretta tenuta e la coerenza fra e‑DAS, fatture elettroniche e registri sono centrali: anomalie ripetute e modalità ricorrenti di "triangolazione" rafforzano l'ipotesi di evasione organizzata.
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