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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34723/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di merito, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRAP, IVA e IRES per gli anni 2011-2014, sul presupposto che gli acquisti di materiale ferroso documentati dalle fatture contabilizzate fossero operazioni oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato gli avvisi, ma sia il primo giudice sia la commissione regionale avevano confermato la pretesa erariale, valorizzando la variabilità della denominazione della fornitrice, le modalità di pagamento in compensazione o contanti e l’assenza di documenti di trasporto o di altri elementi idonei a provare l’effettività delle operazioni. In cassazione il ricorso è stato proposto dall’ex socio unico e liquidatore, che ha dichiarato di coltivare l’impugnazione quale successore della società estinta, richiamando la giurisprudenza sulla legittimazione dei soci dopo la cancellazione. La Corte ha però rilevato che la cancellazione era avvenuta nel 2019, quando era vigente l’art. 28 d.lgs. 175/2014, e che tale disposizione, per i soli fini tributari, differisce di cinque anni l’efficacia estintiva della cancellazione, attribuendo al liquidatore la legittimazione a ricevere gli atti e a rappresentare la società anche nel contenzioso. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente dall’ex socio, senza spendere la qualità di attuale rappresentante della società ancora legittimata ex lege, la Corte ha ritenuto integrato un difetto di potestas iudicandi e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di cancellazione della società avvenuta nel 2019, operasse l’art. 28 d.lgs. 175/2014, con conseguente permanenza della legittimazione della società e del liquidatore per gli atti del contenzioso tributario. Il ricorso, tuttavia, era stato proposto dall’ex socio unico e liquidatore in nome proprio, senza spendita della qualità di rappresentante processuale della società, sicché mancava la valida legittimazione processuale necessaria per instaurare il giudizio di cassazione. La Corte ha compensato le spese per il recente consolidamento della giurisprudenza e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 175/2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    Per i rapporti tributari la cancellazione non produce effetto estintivo immediato, ma solo dopo cinque anni; nel frattempo la società conserva la legittimazione processuale e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza anche per il contenzioso e il conferimento del mandato alle liti.

  • art. 2495 c.c.

    È richiamato come norma generale sull’estinzione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la cui efficacia è derogata, ai soli fini tributari, dall’art. 28 d.lgs. 175/2014.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Sono richiamati per descrivere l’evento interruttivo determinato dall’estinzione della società e la possibile prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei successori.

  • art. 110 c.p.c.

    È richiamato quale base della prosecuzione o riassunzione del processo da parte o nei confronti dei successori della società estinta.

  • artt. 3 e 76 Cost.

    Sono menzionati solo per il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo l’art. 28 d.lgs. 175/2014.

  • art. 10 legge fallimentare

    È richiamato come eccezione alla regola della perdita di capacità processuale della società cancellata, in relazione alla fictio iuris prevista per il fallimento.

Massime di principio

  • Quando la cancellazione di una società interviene nel corso del giudizio e opera la disciplina speciale tributaria dell’art. 28 d.lgs. 175/2014, l’effetto estintivo della cancellazione è differito per cinque anni ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, con conseguente permanenza della legittimazione processuale della società.
  • In materia tributaria, il liquidatore della società cancellata conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale per ricevere gli atti, opporsi ad essi e conferire il mandato alle liti, purché la controversia rientri nell’ambito applicativo dell’art. 28 d.lgs. 175/2014.
  • L’impugnazione proposta personalmente dall’ex socio o ex liquidatore, senza spendita della qualità di rappresentante della società ancora processualmente legittimata, è affetta da difetto di potestas iudicandi e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale tributaria sulla cancellazione della società deroga alla regola generale dell’art. 2495 c.c.; pertanto, nei procedimenti fiscali non può essere automaticamente traslata la regola della legittimazione dei soci quale successori della società estinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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