Cassazione Civile, Ordinanza n. 37772/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui una società ferroviaria, a seguito di cassazione di una precedente condanna, ha chiesto la restituzione della somma di euro 2.079,08 oltre interessi dalla data indicata fino al saldo. La Corte d'appello ha accolto l'appello della società, ritenendo provato l'avvenuto pagamento della somma oggetto di restituzione sulla base del documento n. 4, ritenuto erroneamente non valorizzato, e comunque sulla base di presunzioni semplici desunte da avviso di pagamento, diffida stragiudiziale e atti della procedura esecutiva, considerati indizi gravi, precisi e concordanti. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 e 437, commi 2 e 3, c.p.c. in relazione agli elementi di prova e alla loro valutazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 101, 112, 115, 116, 414, comma 1, e 437, commi 2 e 3, c.p.c. con riguardo alla produzione documentale della controparte; con il terzo ha censurato violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 221 e ss., 414, 416, 421 e 437, comma 2, c.p.c.; con il quarto ha lamentato violazione degli artt. 1199, 2721, 2726, 2729, comma 2, e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provato il pagamento restitutorio mediante presunzioni semplici. In sostanza, tutti i motivi miravano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha affermato che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo legge, evenienza non ricorrente nel caso di specie; che le doglianze formulate come violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. erano in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione fattuale; che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte d'ufficio oltre i limiti o mancato rispetto delle prove legali; e che la valutazione della Corte d'appello sulle presunzioni e sul documento prodotto costituiva apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a soggetto diverso da quello che ne era gravato secondo le regole legali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La relativa censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto, ma presuppone un vero vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite al di fuori dei limiti legali, non quando si contesti la ponderazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la hanno o abbia disatteso prove legali; non quando si contesti il libero apprezzamento delle prove.
art. 437 c.p.c.
Non consente in cassazione di trasformare la doglianza in richiesta di nuova ricostruzione del fatto o di diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma decisiva, poiché la censura si risolve in un tentativo di rivalutazione fattuale.
art. 414 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che emerga nel testo una specifica violazione rilevante autonoma.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda sull'inammissibilità della censura di merito.
art. 221 c.p.c. e ss.
Richiamati nel motivo di ricorso, senza una specifica statuizione decisiva nel provvedimento.
art. 1199 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione al pagamento e alla prova della liberazione, ma senza accoglimento della censura.
art. 2721 c.c.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte considera comunque legittimo il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito.
art. 2726 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a fondare il ricorso.
art. 2729, comma 2, c.c.
Le presunzioni semplici sono state ritenute correttamente utilizzate dal giudice di merito, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è sufficiente contestare come il giudice abbia valutato le prove o tratto il convincimento sui fatti.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio, salvo il caso in cui la decisione si fondi su prove non introdotte ritualmente, su prove disposte fuori dai limiti di legge o su un illegittimo uso delle prove legali.
- La deduzione di violazioni processuali non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, la parte mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale della controversia.
- La valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di una prova per presunzioni semplici, quando sorretta da indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti, appartiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ove ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
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