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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15949/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ammissibile (anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia di secondo grado (25/11/2021) e quindi ha accertato l'estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Masmod Meriem era stata condannata in primo grado per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 c.p.). Con il ricorso in Cassazione si deduceva, tra l'altro, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 25/11/2021, cioè prima della sentenza di secondo grado del 21/12/2021, ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • codice penale

    art. 56, art. 624, art. 625, comma 1, n. 2

    Gli articoli descrivono la tipologia del reato contestato (tentativo e furto aggravato). La Corte non entra nel merito della colpevolezza, avendo accertato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Tale disposizione consente alla Cassazione di esaminare, anche con unico motivo, la doglianza relativa all'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile e meritevole di accoglimento la censura relativa alla prescrizione.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266819-01

    La pronuncia è richiamata a supporto del principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito impugnata, il giudice di legittimità può accertare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
  • La questione della prescrizione può essere sollevata anche in Cassazione e costituisce un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
  • In ricorsi analoghi è essenziale provare con chiarezza la data in cui la prescrizione è maturata e confrontarla con la data delle pronunce di merito; se la scadenza è anteriore alla sentenza impugnata, la declaratoria di prescrizione impone l'annullamento senza rinvio.
  • Chi eccepisce la prescrizione deve indicare gli elementi utili al calcolo del termine (data del fatto, eventuali interruzioni, sospensioni o altri eventi che incidono sul computo).
  • Il giudice di merito è tenuto a dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando ne risulti l'evidenza; la mancata dichiarazione può essere rimediata in sede di legittimità.

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