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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23558/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 9 novembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato, con decorrenza 27/09/2023, la misura alternativa dell'affidamento terapeutico (art. 94 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso esame, da parte del Tribunale, della sua istanza alternativa di ammissione alla detenzione domiciliare ordinaria formulata in sede camerale come sostitutiva della misura revocata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il comportamento dell'imputato, durante l'affidamento terapeutico, giustificasse la sospensione cautelare e la successiva revoca della misura (tra l'altro per essersi associato a un pregiudicato e per aver commesso un furto in un supermercato). Quanto all'omesso esame della richiesta di detenzione domiciliare ordinaria, la Corte ha osservato che la conversione tra misure alternative non ha una disciplina autonoma e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici (documenti, motivi rilevanti come residuo pena, idoneità del domicilio, misure di prevenzione del rischio di recidiva) che avrebbero imposto l'accoglimento della sua istanza. Pertanto il silenzio del Tribunale sulla richiesta non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94

    Disciplina l'affidamento terapeutico-riabilitativo quale misura alternativa alla detenzione; la revoca di tale misura è stata disposta sul presupposto di comportamenti che ne impediscono la prosecuzione.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter, comma 1

    affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura

    Obbligo per il Magistrato di sorveglianza di informare immediatamente il Tribunale quando vengono a conoscenza di comportamenti suscettibili di revoca, con implicita possibilità teorica di valutare la prosecuzione, la sostituzione o la revoca della misura; tuttavia la Corte osserva che non esiste una disciplina autonoma e specifica sulla conversione tra misure alternative.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater

    Prevede un divieto triennale di concessione di benefici penitenziari dopo la revoca di una misura alternativa; la Corte rileva che la possibilità teorica di accesso a diversa misura può essere valutata caso per caso, ma non sussiste una procedura automatica di conversione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo

    Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omesso esplicito esame da parte del giudice di sorveglianza di una istanza alternativa (es. richiesta di detenzione domiciliare) non determina automaticamente la riforma in sede di legittimità: occorre che il ricorrente indichi con precisione e documentazione i motivi concreti che avrebbero imposto l'accoglimento della richiesta.
  • La comunicazione prevista dall'art. 51-ter, comma 1, c.p. pen. (o legge 354/1975) obbliga il Magistrato a informare il Tribunale sulla commissione di fatti rilevanti per la misura, ma non istituisce una procedura di "conversione" automatica tra misure alternative; la richiesta di diversa misura va valutata secondo i presupposti normativi ordinari.
  • La revoca di una misura alternativa è giustificata da comportamenti che dimostrano l'inidoneità del soggetto a proseguire nella misura (per esempio associazione con pregiudicati, commissione di reati durante la misura), e tali fatti possono prevalere sulla valutazione favorevole a misure meno afflittive.
  • In cassazione non sono sindacabili questioni di merito o supposizioni prognostiche in assenza di allegazioni specifiche e prove: il ricorso deve contenere motivi concreti, non critiche generiche o riferimenti vaghi a documenti non indicati.
  • Eventuali limitazioni normative (es. il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater) vanno valutate nel singolo caso; il loro eventuale superamento richiede espressa valutazione motivata da parte del giudice competente.

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