Ordinanza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria di merito – Regione Friuli Venezia Giulia adottata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte - del 10/07/2025 della Classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di docente su posto comune e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con Decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024; - dell’elenco candidati idonei adottata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte - del 10/07/2025 della Classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di docente su posto comune e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con Decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024; - nonché degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. - e del diniego di accesso sull’istanza della Ricorrente del 05/09/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e elenco degli idonei relativi alla classe di concorso B022, nonché diniego di accesso documentale alla documentazione concernente una controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei candidati idonei relativi alla classe di concorso B022 del concorso per l’accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso all’istanza del 5 settembre 2025, chiedendo di conoscere la documentazione relativa alla controinteressata e, in particolare, le ragioni della sua ammissione al beneficio di una riserva di posti ritenuta lesiva della posizione della ricorrente. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro la graduatoria o l’elenco degli idonei.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio, prescindendo dalle questioni di rito, ha ritenuto non immediato né attuale il pregiudizio lamentato, poiché l’anno scolastico era ormai in corso e il principio di continuità didattica sembrava precludere un’immediata sostituzione dei docenti. È stata invece accolta l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.: l’accesso alla documentazione riguardante la controinteressata è stato ritenuto giustificato da esigenze difensive, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso documentale. La decisione su rito, merito e spese è stata riservata alla sentenza definitiva; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
istanza ex art. 116, comma II°, c.p.a.
L’istanza contro il diniego di accesso è stata accolta poiché la documentazione richiesta, relativa alla controinteressata e alla riserva di posti, risultava funzionale all’esercizio del diritto di difesa.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pregiudizio immediato e attuale.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede un pregiudizio concreto, immediato e attuale; quando l’anno scolastico è già in corso e il principio di continuità didattica impedisce o rende non immediata la sostituzione dei docenti, tale requisito può risultare insussistente.
- È giustificato da esigenze difensive l’accesso alla documentazione concernente la posizione di un controinteressato quando gli atti richiesti sono necessari per comprendere l’ammissione di quest’ultimo a una riserva di posti contestata in giudizio.
- La domanda cautelare può essere respinta e, contestualmente, l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. accolta, con riserva al giudizio definitivo delle questioni di rito, merito e spese.
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