Regolamento (UE) 2024/2902
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, del 20 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli, i contenuti informativi, le date e le modalità tecniche con cui gli emittenti devono trasmettere alle autorità competenti le comunicazioni periodiche previste dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114. Regola anche gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività di fornire agli emittenti i dati sui possessori, sulle operazioni e sui token detenuti, con attenzione a riconciliazione, duplicazioni, ripartizioni geografiche e conservazione dei dati personali. L’atto contiene inoltre istruzioni dettagliate di compilazione e regole di convalida per i modelli standardizzati.
Norme tecniche di attuazione per la comunicazione periodica sugli emittenti di token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica denominati in una valuta non ufficiale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di token collegati ad attività e, mutatis mutandis, agli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro. Disciplina anche gli obblighi informativi dei prestatori di servizi per le cripto-attività verso gli emittenti, limitatamente ai dati necessari per le comunicazioni ex articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2025; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini SEE.
Comunicazione per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 detta le norme tecniche di attuazione dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) in materia di comunicazioni periodiche sulle attività degli emittenti di token collegati ad attività e, mutatis mutandis, dei token di moneta elettronica denominati in una valuta non ufficiale di uno Stato membro. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è rendere comparabili, tempestive e sufficientemente granulari le informazioni di vigilanza su possessori, riserva di attività, operazioni e token detenuti presso i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto si applica agli emittenti soggetti all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e ai prestatori di servizi per le cripto-attività chiamati a fornire agli emittenti i dati richiesti dall’articolo 22, paragrafo 3. Le comunicazioni riguardano, per ciascun token collegato ad attività, il numero di possessori, il valore del token emesso, l’entità e la composizione della riserva di attività, le operazioni giornaliere e le operazioni connesse all’uso del token come mezzo di scambio in un’area monetaria unica. Il regolamento si estende anche ai token di moneta elettronica denominati in una valuta diversa da quella ufficiale di uno Stato membro.
Struttura delle comunicazioni e modelli standard
Gli allegati I e III contengono i modelli da utilizzare rispettivamente dagli emittenti e dai prestatori di servizi per le cripto-attività; gli allegati II e IV ne disciplinano le istruzioni di compilazione. L’allegato V introduce un modello unico di punti di dati e regole di convalida per garantire uniformità, coerenza e qualità dei dati. Gli emittenti devono compilare tutti i modelli pertinenti e farlo separatamente per ciascun token collegato ad attività.
Numero di possessori e ripartizioni richieste
Il modello S 01.00 richiede il numero totale di possessori alla data di riferimento, distinti tra portafogli custoditi e non custoditi, con ulteriore distinzione dei detentori al dettaglio. Le informazioni devono essere fornite separatamente per ciascuno Stato membro o paese terzo in base alla residenza abituale delle persone fisiche o alla sede legale delle persone giuridiche. Le istruzioni impongono agli emittenti di individuare e neutralizzare i conteggi duplicati quando uno stesso soggetto detiene più conti presso diversi prestatori.
Valore del token emesso e riserva di attività
Il modello S 02.00 concerne il valore aggregato del token emesso alla data di riferimento, nonché i valori massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento, calcolati secondo il metodo di valutazione del regolamento delegato citato nelle istruzioni. I modelli S 03.01 e S 03.02 descrivono invece la riserva di attività: il primo per tipologia di attività e scadenze, il secondo per concentrazione per controparte/emittente. La riserva deve essere riportata tenendo conto del meccanismo di liquidazione e degli aggiustamenti connessi a operazioni di provvista garantite, vendita con patto di riacquisto e swap con garanzie reali, con dettaglio anche su obbligazioni garantite, depositi, OICVM, strumenti altamente liquidi e, se presenti, cripto-attività.
Operazioni giornaliere e ripartizioni geografiche
I modelli S 04.01 e S 04.02 raccolgono il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere per Paese e per Unione, distinguendo operazioni interne, ricevute e inviate. Le operazioni sono rilevanti quando almeno uno dei possessori coinvolti è ubicato nell’Unione; se la valuta di riferimento del token è una valuta ufficiale UE, vanno incluse anche le operazioni tra soggetti entrambi extra-UE. Il modello S 04.03 estende la comunicazione alle operazioni e ai trasferimenti tra portafogli non custoditi, o tra tali portafogli e altri indirizzi di registro distribuito non controllati; il modello S 04.04 richiede una breve descrizione della metodologia di stima usata per S 04.03.
Operazioni con uso del token come mezzo di scambio in un’area monetaria unica
Il modello S 05.00 richiede, per ciascuna area monetaria unica, il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate all’uso del token come mezzo di scambio. La compilazione avviene separatamente per ciascuna area monetaria unica secondo il regolamento delegato richiamato nelle istruzioni.
Obblighi informativi dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Il modello S 06.00 impone ai prestatori di indicare, per ciascun possessore, nome completo o denominazione, codice identificativo unico, tipo di codice, classificazione retail/non retail e Paese. I modelli S 07.01 e S 07.02 coprono il totale delle operazioni durante il periodo di riferimento, ripartite per Paese o per UE; S 07.03 riguarda le operazioni connesse all’uso come mezzo di scambio in area monetaria unica; S 07.04 richiede gli indirizzi di registro distribuito pubblici utilizzati per trasferimenti per conto dei clienti. Il modello S 08.00 comunica il numero e l’importo dei token detenuti dal prestatore e, separatamente, quelli detenuti da clienti UE, al fine di consentire all’emittente una quantificazione accurata del totale emesso e della riserva associata.
Protezione dei dati e cooperazione informativa
Il regolamento prevede che alcune informazioni trasmesse dai prestatori agli emittenti possano contenere dati personali, inclusi identificativi nazionali, codici fiscali o numeri di passaporto; tale raccolta è ritenuta necessaria per evitare duplicazioni e garantire la correttezza della vigilanza. Gli emittenti devono conservare i dati personali per un periodo massimo di cinque anni dalla loro acquisizione e predisporre sistemi e procedure di riconciliazione con i dati ricevuti dai prestatori e con altre fonti, incluse le informazioni disponibili sul registro distribuito.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2025, allineandosi alla data di applicazione del MiCA per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Disposizioni principali
Modelli di comunicazione e dati da trasmettere
Gli emittenti utilizzano i modelli dell’allegato I secondo le istruzioni dell’allegato II; i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti i modelli dell’allegato III secondo le istruzioni dell’allegato IV (art. 1, parr. 1 e 2). Le comunicazioni degli emittenti devono inoltre includere data e periodo di riferimento, valuta utilizzata, identificativo LEI o identificativo nazionale, tipo di token, riferimento al white paper, natura della valuta di riferimento del token, eventuale classificazione come token significativo e dichiarazione di mancata ricezione dei dati dai prestatori, se applicabile (art. 1, par. 3).
Periodicità e date di riferimento
Le comunicazioni ex articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 sono trimestrali, con date di riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (art. 2, par. 1). La prima data di riferimento coincide con il trimestre in cui il valore di emissione supera la soglia dell’articolo 22, paragrafo 1; l’ultima è quella del terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione resta sotto soglia (art. 2, parr. 2 e 3).
Date di invio e gestione delle scadenze
Gli emittenti trasmettono le informazioni entro il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti entro il 21 aprile, 21 luglio, 21 ottobre e 21 gennaio (art. 3, parr. 1 e 2). Se la scadenza cade in festività nazionale, sabato o domenica, la trasmissione avviene il primo giorno lavorativo successivo (art. 3, par. 3). Le rettifiche vanno inviate senza indebito ritardo (art. 3, par. 4).
Formato, precisione dei dati e modelli standardizzati
Le informazioni devono essere trasmesse nei formati e con le modalità stabiliti dalle autorità competenti, rispettando il modello unico di punti di dati e le regole di convalida dell’allegato V (art. 4, par. 1). I dati monetari devono avere precisione minima equivalente alle diecimila unità; i numeri interi devono essere trasmessi senza decimali (art. 4, par. 1, lett. b). I prestatori trasmettono i dati nei formati indicati dagli emittenti (art. 4, par. 2).
Conservazione dei dati personali
Gli emittenti non possono conservare i dati personali dei possessori oltre il tempo necessario per adempiere agli obblighi di comunicazione; in ogni caso il periodo massimo non supera cinque anni dalla data di acquisizione dei dati (art. 5).
Applicazione ai token di moneta elettronica in valuta non ufficiale UE
Il regolamento si applica mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro, in coerenza con l’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 (art. 1, par. 4).
Contenuto dei modelli per gli emittenti
I modelli per gli emittenti coprono: numero di possessori (S 01.00), valore del token emesso ed entità/composizione della riserva di attività (S 02.00, S 03.01, S 03.02), operazioni giornaliere (S 04.01, S 04.02, S 04.03, S 04.04) e operazioni giornaliere associate all’uso come mezzo di scambio in un’area monetaria unica (S 05.00), con compilazione separata per ciascun token e, dove previsto, per ciascun Paese o area monetaria (allegati I e II).
Contenuto dei modelli per i prestatori di servizi per le cripto-attività
I modelli per i prestatori comprendono: informazioni sui possessori (S 06.00), informazioni sulle operazioni (S 07.01, S 07.02, S 07.03, S 07.04) e informazioni sui token detenuti (S 08.00), da fornire separatamente per ciascun token collegato ad attività (allegati III e IV).
Regole di riconciliazione e stime
Gli emittenti devono riconciliare i dati ricevuti dai prestatori con altre fonti, inclusi, se del caso, i dati on-chain; per i possessori non custoditi e per i relativi detentori al dettaglio, le istruzioni ammettono stime effettuate con la massima diligenza possibile (allegato II).
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025 (art. 6).
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