Regolamento (UE) 2025/282
Regolamento delegato (UE) 2025/282 della Commissione, del 21 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda le nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e il modello di rapporto di osservazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il recepimento nell’Unione delle misure NAFO, a seguito delle modifiche approvate nella riunione annuale del settembre 2024. In particolare, introduce nuove dimensioni di maglia per la pesca del merluzzo bianco nelle divisioni 3L e 3M e modifica il contenuto del rapporto dell’osservatore. Le disposizioni entrano in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Modifica le regole NAFO recepite nel diritto UE introducendo nuove dimensioni di maglia per la pesca del merluzzo bianco e aggiornando il modello standard di rapporto di osservazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca disciplinate dal regolamento (UE) 2019/833 nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), con particolare riferimento alla pesca del merluzzo bianco (COD) nelle divisioni 3L e 3M. Incide inoltre sul modello di rapporto di osservazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/124. Le modifiche riguardano gli operatori del settore della pesca che operano nell’ambito delle misure di conservazione e di esecuzione NAFO recepite nell’ordinamento dell’Unione; non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.
Regolamento delegato (UE) 2025/282: nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e aggiornamento del rapporto di osservazione
Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le modifiche adottate dalla NAFO nella riunione annuale del settembre 2024. La Commissione interviene sul regolamento (UE) 2019/833 e sul regolamento delegato (UE) 2020/124 per allineare la disciplina UE alle nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) applicabili nella zona NAFO.
Contesto normativo
L’Unione europea è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78. Il regolamento (UE) 2019/833 ha recepito nel diritto dell’Unione le CEM della NAFO, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/124 ha integrato tale disciplina con ulteriori misure. Le modifiche del 2024 approvate dalla NAFO devono quindi essere trasposte per garantire coerenza tra diritto internazionale, disciplina NAFO e diritto dell’Unione.
Modifica sulle dimensioni di maglia per il merluzzo bianco
Il regolamento inserisce nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/833 una nuova lettera g) dedicata al merluzzo bianco (COD) nelle divisioni 3L e 3M. La regola fissata è la seguente:
- dimensione di maglia di 155 mm;
- in alternativa, dimensione di maglia di 130 mm se si utilizza la griglia di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3 bis.
Questa disposizione riguarda direttamente gli operatori della pesca che catturano merluzzo bianco nelle aree indicate e incide sulla conformità degli attrezzi da pesca alle prescrizioni NAFO recepite dall’UE.
Aggiornamento del modello standard di rapporto dell’osservatore
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato in due punti principali.
Nel punto 13, relativo all’allegato I.D delle CEM e alla taglia minima del pesce, il quadro viene sostituito con una nuova tabella che distingue le specie e le modalità di presentazione del pescato. Il testo riguarda in particolare:
- merluzzo bianco;
- ippoglosso nero;
- passera canadese;
- limanda.
Per il merluzzo bianco, le note precisano che la taglia si riferisce alla lunghezza alla forca; per le altre specie si applica la lunghezza totale. È inoltre indicato che la taglia inferiore per i pesci freschi salati si applica secondo la nota 2, e che per il merluzzo bianco la misura di 43 cm vale nella divisione 3L.
Nel punto 35, relativo al rapporto dell’osservatore dell’allegato II.M delle CEM, la parte 3 del modello standard è sostituita da una sezione più articolata sulle osservazioni di bordo. Il nuovo modello impone di registrare, tra l’altro, episodi di ostacolo o intimidazione nei confronti dell’osservatore, sintesi di eventuali non conformità alle CEM, funzionamento del sistema di localizzazione satellitare, trasbordi, ispezioni in mare, scarico di rifiuti o pattume marino e ogni altra osservazione utile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove dimensioni di maglia per il merluzzo bianco
All’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/833 è aggiunta la lettera g), che per il merluzzo bianco (COD) nelle divisioni 3L e 3M stabilisce una dimensione di maglia di 155 mm, oppure 130 mm se si utilizza la griglia di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3 bis.
Aggiornamento del modello di rapporto di osservazione
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato. Nel punto 13, relativo alla taglia minima del pesce dell’allegato I.D delle CEM, vengono aggiornate le misure per merluzzo bianco, ippoglosso nero, passera canadese e limanda, distinguendo tra pesci interi, decapitati, decapitati e senza coda, e decapitati e sezionati. Nel punto 35, relativo al rapporto dell’osservatore dell’allegato II.M delle CEM, la parte 3 del modello standard è sostituita con una sezione più dettagliata sulle osservazioni di bordo.
Contenuto della nuova parte 3 del rapporto dell’osservatore
La nuova sezione del modello richiede di registrare: atti che ostacolino o intimidiscano l’osservatore o ne impediscano l’attività; sintesi di eventuali non conformità alle CEM con riferimenti; funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare e sue eventuali interruzioni o malfunzionamenti; trasbordi; ispezioni in mare con date e ore; rifiuti o altro pattume marino con indicazione della nave, della posizione, della data/ora e della descrizione; e ogni altra osservazione rilevante.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 nov 2024Regolamento (UE) 2025/70
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2895
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2899
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2902
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2922
- Regolamento · 20 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2928
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →