Regolamento (UE) 2024/2899
Regolamento (UE) 2024/2899 della Commissione, del 20 novembre 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2020/354 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, intervenendo sulla voce dedicata alla riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica nelle vacche da latte. Da un lato, introduce la possibilità di utilizzare valori negativi del DCAD; dall’altro, aggiunge l’1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum tra le soluzioni ammesse, con condizioni d’uso e di etichettatura specifiche. La Commissione fonda la modifica sulle domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 e sulla valutazione scientifica dell’EFSA, ritenendo le nuove condizioni idonee e non nocive.
Modifica l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali per le vacche da latte, con aggiornamento della voce relativa alla riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica.
Ambito di applicazione
Si applica ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali per vacche da latte, limitatamente alla voce n. 60 dell’allegato, parte B, del regolamento (UE) 2020/354. Riguarda sia la modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali connesse al DCAD (bilanciamento anioni/cationi) sia l’inserimento di un nuovo uso previsto per l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum. Non disciplina altri settori o specie animali; è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
Il regolamento (UE) 2024/2899 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2020/354, aggiornando la voce relativa al particolare fine nutrizionale "Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica" per le vacche da latte. La modifica si fonda sulle domande ricevute ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009, sulla consultazione degli Stati membri e sul parere scientifico EFSA richiamato nei considerando.
Contesto e finalità
La Commissione chiarisce che l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali può essere aggiornato secondo le procedure del regolamento (CE) n. 767/2009. Nel caso di specie, l’aggiornamento mira a integrare nuove soluzioni nutrizionali per prevenire l’ipocalcemia nelle vacche da latte, senza effetti nocivi per la salute animale, umana, l’ambiente o il benessere animale.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’intervento riguarda esclusivamente la voce n. 60 dell’allegato, parte B, del regolamento (UE) 2020/354 e quindi i mangimi per vacche da latte impiegati per il particolare fine nutrizionale indicato. Non introduce una disciplina generale sui mangimi, ma una modifica mirata dell’elenco degli usi consentiti e delle relative condizioni tecniche, nutrizionali e di etichettatura.
Modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali: DCAD
Una delle principali innovazioni è l’ammissione di valori negativi del DCAD (Dietary Cation Anion Difference), espresso in mEq/kg di sostanza secca. Il regolamento specifica che la colonna relativa alle caratteristiche nutrizionali essenziali può ricomprendere un intervallo negativo e, comunque, un obiettivo inferiore a 100 mEq/kg di sostanza secca. La logica tecnica richiamata nei considerando è che un bilanciamento anioni/cationi negativo abbassa il pH urinario, favorisce l’escrezione di calcio e stimola i meccanismi fisiologici di compensazione del metabolismo del calcio.
Nuovo impiego di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato da Solanum glaucophyllum
Il regolamento inserisce nell’elenco un nuovo uso previsto relativo all’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum. La sostanza può essere utilizzata in vacche da latte mediante somministrazione orale di un bolo durante il periodo pre-parto, da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto. L’allegato precisa inoltre che il bolo deve essere somministrato una sola volta e che il regime nutrizionale giornaliero associato deve garantire specifici apporti minimi di calcio e magnesio.
Condizioni di somministrazione e requisiti nutrizionali
Per la voce relativa a Solanum glaucophyllum, il testo richiede:
- almeno 60 g di calcio per vacca durante la settimana precedente al parto e 84 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione;
- almeno 18 g di magnesio per vacca durante la settimana precedente al parto e 26 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione. Inoltre, l’etichettatura deve indicare che il bolo va somministrato una sola volta nel periodo pre-parto e che i livelli giornalieri di calcio e magnesio sopra indicati devono essere rispettati.
Altre opzioni già presenti nella voce n. 60
L’allegato riproduce anche altre soluzioni nutrizionali già contemplate per il medesimo fine, con relative condizioni specifiche. Tra queste figurano:
- l’uso di zeolite o silicato di sodio e alluminio, con dose di 250-500 g/giorno e limite massimo di 500 g per animale al giorno;
- l’impiego di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale, ricche di acido fitico e con tenore di calcio inferiore allo 0,2 %, per garantire un apporto di calcio disponibile tra 28 g e 32 g per vacca al giorno;
- l’uso di fonti di calcio altamente disponibili per apportare almeno 50 g di calcio per vacca al giorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi al parto;
- l’impiego di pidolato di calcio con un minimo di 5,5 g per vacca al giorno. Per tali opzioni sono previste specifiche finestre temporali di utilizzo e indicazioni di etichettatura, tra cui la cessazione dopo il parto o la raccomandazione di consultare un esperto nutrizionale o un veterinario.
Etichettatura e istruzioni per un uso corretto
Il regolamento attribuisce rilievo particolare alle indicazioni da riportare in etichetta e nelle istruzioni per l’uso corretto. A seconda del prodotto, sono richieste avvertenze quali:
- "Cessare la somministrazione dopo il parto";
- "Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale";
- "La durata d’impiego è limitata a un massimo di due settimane";
- "Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso";
- "Si raccomanda di consultare un veterinario o un nutrizionista prima dell’uso". Queste indicazioni sono funzionali a garantire un uso corretto e a prevenire rischi connessi a dosaggi, tempi di impiego e gestione della fase peri-parto.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli usi previsti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato, parte B, del regolamento (UE) 2020/354, limitatamente alla voce n. 60. L’aggiornamento riguarda il particolare fine nutrizionale "Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica".
Introduzione di valori negativi del DCAD
Nella voce n. 60 è modificata la colonna relativa alle caratteristiche nutrizionali essenziali, consentendo un intervallo di DCAD negativo e comunque inferiore a 100 mEq/kg di sostanza secca. Il regolamento precisa che un DCAD negativo implica un livello di anioni superiore a quello dei cationi e che tale impostazione contribuisce a ridurre il pH urinario e a favorire la prevenzione dell’ipocalcemia.
Nuovo uso previsto per Solanum glaucophyllum
È aggiunta la possibilità di impiegare l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum per vacche da latte, con somministrazione orale in bolo durante il periodo pre-parto, da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto. L’allegato stabilisce anche i livelli giornalieri di calcio e magnesio da assicurare tramite l’alimentazione.
Condizioni d’impiego e requisiti nutrizionali
Per il nuovo impiego di Solanum glaucophyllum, il bolo va somministrato una sola volta e deve essere accompagnato dalla somministrazione quotidiana di almeno 60 g di calcio per vacca nella settimana precedente al parto e di 84 g fino alla fine della terza settimana di lattazione, nonché di almeno 18 g di magnesio nella settimana precedente al parto e di 26 g fino alla fine della terza settimana di lattazione.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
Per varie opzioni dell’allegato sono previste istruzioni specifiche, tra cui: cessare la somministrazione dopo il parto; limitare la dose giornaliera di silicato di sodio e alluminio a 500 g per animale e la durata massima a due settimane; indicare il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto; raccomandare il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso; raccomandare la consultazione di un veterinario o nutrizionista prima dell’uso.
Base scientifica e verifica di sicurezza
I considerando richiamano le domande di aggiornamento presentate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, la consultazione degli Stati membri e il parere EFSA del 29 giugno 2022. La Commissione afferma che le nuove condizioni soddisfano il particolare fine nutrizionale e non comportano effetti nocivi per la salute degli animali, dell’uomo, per l’ambiente o per il benessere animale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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