Regolamento (UE) 2024/2895
Regolamento (UE) 2024/2895 della Commissione, del 20 novembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda Listeria monocytogenes
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime dei criteri di sicurezza alimentare per Listeria monocytogenes previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2005. La modifica mira a garantire un livello più elevato e uniforme di tutela della salute pubblica lungo tutta la catena alimentare, estendendo il criterio del "non rilevabile in 25 g" ai prodotti pronti favorevoli alla crescita del batterio quando non sia dimostrato che la soglia di 100 ufc/g non sarà superata durante la conservabilità. L’applicazione è differita al 1o luglio 2026 per consentire agli operatori di adeguare pratiche e procedure.
Modifica i criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005 per rafforzare la disciplina relativa a Listeria monocytogenes negli alimenti pronti favorevoli alla crescita del batterio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari rientranti nel regolamento (CE) n. 2073/2005, in particolare agli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes. La modifica incide sui prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità, con riferimento sia alla fase in cui l’alimento è ancora sotto il controllo diretto dell’operatore che lo produce sia alla fase successiva, quando il prodotto è già stato immesso sul mercato ma non è dimostrato che resterà sotto la soglia di 100 ufc/g. Non risultano esclusioni ulteriori oltre a quelle espressamente richiamate per lattanti e alimenti a fini medici speciali. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dei criteri microbiologici per Listeria monocytogenes
Il regolamento (UE) 2024/2895 modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. La finalità è rafforzare la tutela della salute pubblica, alla luce dell’aumento dei casi di listeriosi nell’Unione e dell’elevata gravità del patogeno, assicurando un livello di protezione uniforme lungo tutta la catena alimentare.
Contesto e ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama il ruolo del regolamento (CE) n. 2073/2005, che fissa i criteri microbiologici e le norme di attuazione cui devono conformarsi gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. È sottolineato che Listeria monocytogenes rappresenta un importante patogeno di origine alimentare, con rischio elevato per la salute pubblica, e che nel 2022 i casi di listeriosi nell’Unione sono aumentati del 15,9% rispetto al 2021, con un numero di decessi tra i più alti dell’ultimo decennio.
La Commissione evidenzia inoltre che il rischio non dipende solo dalla suscettibilità del consumatore, ma anche dalla capacità degli alimenti contaminati di favorire la crescita del batterio. Per i consumatori più vulnerabili, come bambini e soggetti immunodepressi, non è tollerabile alcuna presenza del patogeno; per gli altri consumatori, la soglia rilevante è quella di 100 ufc/g. Per questo, gli alimenti pronti favorevoli alla crescita di Listeria monocytogenes sono considerati un gruppo particolarmente sensibile su cui concentrare le misure di mitigazione del rischio.
Nuovo assetto del criterio di sicurezza alimentare
La modifica interviene sull’allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri di sicurezza alimentare. La voce 1.2 è sostituita per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.
Il nuovo assetto distingue due ipotesi:
- se l’operatore del settore alimentare ha dimostrato, con soddisfazione dell’autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità, si applica il criterio di 100 ufc/g;
- se tale dimostrazione non è stata fornita, il criterio applicabile è "non rilevabile in 25 g" per i prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Piano di campionamento e metodi di prova
Per il criterio di 100 ufc/g, il piano di campionamento resta indicato come n=5 e c=0, con metodo di riferimento EN/ISO 11290-2. Per il criterio "non rilevabile in 25 g", il piano di campionamento è anch’esso n=5 e c=0, con metodo di riferimento EN/ISO 11290-1.
Il testo precisa inoltre, nella nota (*2), che per il metodo EN/ISO 11290-1 1 ml di inoculo viene posto su una piastra di Petri di 140 mm di diametro oppure su tre piastre di Petri di 90 mm di diametro.
Interpretazione dei risultati
Le osservazioni sull’interpretazione dei risultati sono riscritte in modo da riflettere il nuovo criterio applicabile quando l’operatore non abbia dimostrato la non superabilità della soglia di 100 ufc/g. In tale caso:
- il risultato è soddisfacente solo se tutti i valori osservati indicano che il batterio non è rilevabile in nessuna delle unità campionarie;
- il risultato è insoddisfacente se il batterio è rilevato in una delle unità campionarie.
La nota (*1) chiarisce invece che il criterio a 100 ufc/g si applica solo quando l’operatore ha dimostrato, con soddisfazione dell’autorità competente, che il limite non sarà superato durante il periodo di conservabilità; l’operatore può fissare limiti intermedi sufficientemente bassi per garantire il rispetto della soglia finale.
Decorrenza, applicazione e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o luglio 2026, per consentire agli operatori di adeguare pratiche e procedure alla nuova prescrizione.
Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005
L’allegato I, capitolo 1, è modificato per ridefinire il criterio di sicurezza alimentare relativo a Listeria monocytogenes nei cibi pronti favorevoli alla crescita del batterio, con riferimento ai prodotti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.
Doppio criterio di conformità per gli alimenti pronti favorevoli alla crescita di Listeria monocytogenes
Per i prodotti immessi sul mercato durante il periodo di conservabilità si applicano due situazioni: se l’operatore dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà 100 ufc/g per tutta la conservabilità, il limite resta 100 ufc/g con piano di campionamento n=5, c=0 e metodo EN/ISO 11290-2; se tale dimostrazione non è fornita, il criterio diventa "non rilevabile in 25 g" con piano n=5, c=0 e metodo EN/ISO 11290-1.
Nuove osservazioni sull’interpretazione dei risultati
Le osservazioni interpretative sono riscritte: il risultato è soddisfacente solo se tutti i valori osservati indicano che il batterio non è rilevabile in nessuna delle unità campionarie; è insoddisfacente se il batterio è rilevato in una sola delle unità campionarie. È inoltre chiarito che il criterio a 100 ufc/g si applica solo quando l’operatore ha dimostrato che la soglia non sarà superata entro il termine minimo di conservabilità.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o luglio 2026, così da consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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