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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9207/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Battistini impugnava la sentenza di condanna per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) e false dichiarazioni come teste (art. 372 c.p. e art. 61 n. 2 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazioni di legge (artt. 125, comma 3; 192; 546 c.p.p.) per ritenere inattendibile la deposizione di Alberto Piraccini e per presunte incongruenze e contraddizioni che, a suo avviso, avrebbero reso infondata la ricostruzione dei fatti; 2) violazione dei diritti di difesa e inutilizzabilità della consulenza grafologica disposta dal P.M., perché svolta senza le garanzie difensive, nonché il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le doglianze in parte manifestamente infondate e in parte impropriamente dirette a ottenere una rivalutazione del merito (cosa non consentita in sede di legittimità), confermando che la motivazione dei giudici di merito era congrua e che la consulenza grafologica aveva riscontrato la paternità della firma dei titoli. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione sulla perizia: la perizia è strumento neutro rimesso alla discrezionalità del giudice, nel caso la relazione di consulenza disposta in fase di indagine era stata inserita nel fascicolo di dibattimento e il consulente era stato esaminato nel contraddittorio; pertanto l'accertamento era utilizzabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    capo a) della sentenza di merito

    Riferimento al reato di calunnia per l'accusa che Battistini abbia indicato falsamente gli altri come ricettatori sapendoli innocenti.

  • art. 372 cod. pen.

    capo b) della sentenza di merito

    Riferimento alla falsa testimonianza attribuita a Battistini come teste nel processo di merito.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    capo b) della sentenza di merito

    Circostanza aggravante applicata in relazione alla condotta di falsa testimonianza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    comma 3 invocato nel ricorso

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova testimoniale; la Corte di legittimità ha ritenuto che eventuali doglianze sulla ricostruzione fattuale rientrano nella valutazione di merito e non possono essere riesaminate in cassazione se non si contesta la reale assenza della motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma inerente ai mezzi di prova e alla loro valutazione; la Corte ha osservato che l'asserita violazione non integra automaticamente motivi utili in cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) richiamato nel ricorso

    Richiamato tra le norme la cui violazione è denunciata, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o non idonee a far scattare i rimedi di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

    Riferimento al diritto a un giusto processo sollevato dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive rispetto alla perizia; la Corte ha ritenuto inidonea la censura.

  • artt. 191 e 233 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di inutilizzabilità e rinnovazione di atti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'annullamento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) richiamato nella motivazione della Corte

    La Corte richiama l'elenco delle ipotesi di nullità/sanzioni di cassazione e osserva che le violazioni dedotte non rientrano automaticamente tra quelle idonee a fondare il vizio impugnatorio.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    menzionato nella motivazione

    La relazione di consulenza tecnica disposta in indagine era stata inserita, con consenso delle parti, nel fascicolo per il dibattimento ai sensi di questa norma, giustificando la sua utilizzabilità.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    menzionato nella motivazione

    Richiama la possibilità per il P.M. di indicare consulenti nella lista; il consulente d'ufficio è stato esaminato nel contraddittorio rendendo utilizzabile la sua relazione.

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137

    art. 23, commi 8 e 9 (convertito dalla L. 18/12/2020, n. 176)

    Norme che hanno disciplinato il procedimento in camera di consiglio per il periodo pandemico; la Corte ha trattato il procedimento con le modalità previste.

  • decreto-legge 23/07/2021, n. 105

    art. 7 (convertito dalla L. 16/09/2021, n. 126)

    Proroga degli effetti delle disposizioni organizzative relative al procedimento camerale; richiamato nella fase procedurale.

  • decreto-legge 30/12/2021, n. 228

    Ulteriore proroga delle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio citata nella sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche sulla valutazione della prova testimoniale sono ammissibili solo se comprovano l'assenza effettiva della motivazione, non per chiedere una rivalutazione dei fatti.
  • La consulenza tecnica (perizia) è un mezzo di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice; la sua utilizzabilità è lecita se la relazione è stata inserita nel fascicolo di dibattimento e il consulente è stato esaminato nel contraddittorio.
  • Le doglianze processuali sulla mancata osservanza delle garanzie difensive relative alla perizia devono essere concrete e puntuali; mere affermazioni generiche di inutilizzabilità difficilmente prosperano in cassazione.
  • Le violazioni formali richiamate devono rientrare nelle ipotesi tassative che legittimano il rimedio di cassazione; molte presunte violazioni procedurali vengono ritenute non idonee a fondare l'annullamento se non incidono sulla motivazione o sui diritti fondamentali del processo.
  • La parte soccombente rischia condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la concretezza degli argomenti prima di proporre ricorso in cassazione.

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