Sentenza n. 790/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2102/2025 del Tribunale di Catania (n. 8912/2021 r.g.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune della sentenza civile definitiva che lo aveva condannato al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 2102/2025 del Tribunale di Catania, passata in giudicato e notificata al Comune in forma esecutiva il 30 luglio 2025. La sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 14.308,15, oltre interessi anatocistici, € 40,00 e spese di lite, nonché alla rifusione delle ulteriori spese processuali. È stato chiesto di ordinare al Comune il pagamento delle somme dovute entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, di nominare un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito giustificazioni dell’inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la persistente inesecuzione del titolo giudiziale irrevocabile, ritualmente notificato all’amministrazione e divenuto eseguibile anche per il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l’intervento sostitutivo, nominando quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Biancavilla, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della parte. Ha inoltre precisato che il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine e della disciplina dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme, dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di costituzione dell’amministrazione intimata e la mancata deduzione di valide giustificazioni, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e dell’inottemperanza, consentono al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può disporre, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, stabilendone il termine per l’esecuzione e consentendogli eventualmente di delegare le attività.
- Per la domanda di liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, il termine previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico.
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