Regolamento (UE) 2025/279
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di cajeput ottenuto da Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell e Melaleuca leucadendra (L.) L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’olio essenziale di cajeput, ottenuto da Melaleuca cajuputi e Melaleuca leucadendra, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo degli aromatizzanti. Stabilisce condizioni d’uso, requisiti di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per l’immissione sul mercato delle scorte prodotte secondo la disciplina precedente. L’autorizzazione recepisce il parere favorevole dell’EFSA e tiene conto dell’assenza di rischi ambientali e di consumatore alle condizioni previste, pur segnalando proprietà irritanti e sensibilizzanti del prodotto.
Autorizzazione dell’olio essenziale di cajeput ottenuto da Melaleuca cajuputi e Melaleuca leucadendra come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica all’additivo per mangimi "olio essenziale di cajeput" (n. identificazione 2b276-eo) e alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che lo contengono, destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’impiego come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti, nell’Unione europea, con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, non consentito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli aromatizzanti.
Autorizzazione dell’olio essenziale di cajeput come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione autorizza l’olio essenziale di cajeput ottenuto da Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell e Melaleuca leucadendra (L.) L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 13 marzo 2024, nel quale è stata rilevata la sicurezza dell’impiego entro specifiche concentrazioni massime, nonché l’assenza di rischi per consumatori e ambiente alle condizioni proposte.
Quadro normativo e valutazione scientifica
La Commissione ricorda che la sostanza era già autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e poi iscritta nel registro come prodotto esistente. A seguito della domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per tutte le specie animali, pur evidenziando che esso deve essere considerato irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. È stata inoltre verificata la relazione del laboratorio di riferimento sul metodo di analisi.
Ambito di autorizzazione e divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio
L’autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi organolettici" e il gruppo funzionale "aromatizzanti". Il regolamento precisa tuttavia che l’additivo non può essere usato nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice.
Specifiche dell’additivo e metodo di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b276-eo e lo descrive come olio essenziale liquido estratto per distillazione in corrente di vapore dalle foglie delle due specie di Melaleuca indicate. Sono fissate specifiche di composizione per i componenti caratterizzanti: 1,8-cineolo tra 50 % e 70 %, α-terpineolo tra 4 % e 12 %, d-limonene tra 3 % e 9 %, mentre metileugenolo, estragolo e safrolo non devono superare 0,01 mg/kg. Il controllo analitico dell’additivo si effettua mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 11024, per il marcatore 1,8-cineolo.
Condizioni di impiego e limiti raccomandati
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Pur non fissando un tenore massimo vincolante per ragioni di sicurezza, il regolamento impone l’indicazione in etichetta di tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità, distinti per specie e categorie animali. Tra i valori previsti figurano, ad esempio, 23 mg/kg per tacchini da ingrasso, 18 mg/kg per polli da ingrasso, 37 mg/kg per suini da ingrasso, 78 mg/kg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, 30 mg/kg per cani, 5 mg/kg per gatti e 50 mg/kg per pesci ornamentali.
Etichettatura delle premiscele e tutela degli utilizzatori
Se il livello d’uso indicato per la premiscela comporta il superamento dei limiti raccomandati, l’etichetta deve riportare anche gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Quando tali rischi non possano essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle operazioni di mercato, il regolamento introduce un periodo transitorio. L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 5 settembre 2025, conformemente alla normativa precedente, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, fino al 5 marzo 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’olio essenziale di cajeput indicato nell’allegato è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso (articolo 1).
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
La Commissione chiarisce che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, l’additivo non può essere utilizzato in tale forma di somministrazione (considerando 4).
Condizioni tecniche e analitiche
L’additivo è descritto come olio essenziale ottenuto dalle foglie di Melaleuca cajuputi e Melaleuca leucadendra, in forma liquida; la sostanza attiva è l’olio essenziale di cajeput estratto per distillazione in corrente di vapore. Sono fissate specifiche di composizione: 1,8-cineolo 50-70 %, α-terpineolo 4-12 %, d-limonene 3-9 %, metileugenolo/estragolo/safrolo ≤ 0,01 mg/kg. Il metodo analitico è GC-FID (ISO 11024) per la determinazione dell’1,8-cineolo.
Condizioni d’uso e specie destinatarie
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali e deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tenori massimi raccomandati e etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità, con valori differenziati per specie/categorie (tra cui, a titolo esemplificativo: 23 mg/kg per tacchini da ingrasso; 18 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 37 mg/kg per suini da ingrasso; 78 mg/kg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi; 30 mg/kg per cani; 5 mg/kg per gatti; 50 mg/kg per pesci ornamentali; 5 mg/kg per altre specie). Se il livello d’uso riportato in etichetta delle premiscele supera tali livelli, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Regime transitorio
L’additivo autorizzato in base alla direttiva 70/524/CEE, nonché le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo le norme precedenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026; per animali non da produzione alimentare, per prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 3).
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