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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38699/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La titolare di un'azienda agricola ha impugnato la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di alcuni lavoratori indicati come braccianti agricoli alle sue dipendenze, ordinandone la cancellazione dagli elenchi anagrafici. La Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base del verbale ispettivo INPS e delle prove testimoniali, che non fosse stata raggiunta la prova della subordinazione e che l'attività fosse stata svolta gratuitamente nell'ambito di vincoli familiari. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, distribuzione dell'onere della prova e insussistenza di una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative, sostenendo che mancava la finalità solidaristica tipica delle prestazioni rese benevolentiae vel affectionis causa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla collaborazione familiare e sui requisiti del lavoro agricolo, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato il solo vincolo parentale senza considerare la sproporzione tra monte orario denunciato ed esigenze colturali dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente accolto l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'INPS. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata depositata il 4 marzo 2019 e che il ricorso era stato notificato il 12 settembre 2019, quindi oltre il termine lungo semestrale. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 9 d.lgs. 375/1993

    richiamato nel primo motivo in tema di valore probatorio e disciplina degli elenchi dei braccianti agricoli.

  • art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. 124/2004

    richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri ispettivi e al valore del relativo verbale.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di subordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel primo motivo sul valore probatorio degli atti pubblici.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel primo motivo sul valore probatorio privilegiato dell'atto pubblico.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale norma sul prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della censura difensiva.

  • art. 2 legge n. 9/1963

    richiamato nel secondo motivo in tema di collaborazione familiare in agricoltura.

  • art. 3 legge n. 9/1963

    richiamato nel secondo motivo in tema di lavoro agricolo e requisiti del rapporto.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la nozione di imprenditore agricolo e l'attività connessa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo applicabile, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • Le censure sulla prova della subordinazione, sul valore del verbale ispettivo e sull'inquadramento del lavoro familiare restano assorbite se il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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